Approvate le nuove disposizioni sul diritto di recesso per le promozioni di telefonia, Internet e tv
Nella Legge annuale per il mercato e la concorrenza, entrata in vigore mercoledì 2 agosto 2017, è coinvolto anche il settore delle telecomunicazioni. La legge era stata prevista a sua volta dalla legge 99 del 2009, che all’articolo 47 ne sanciva l’obbligatorietà. Per la prima volta in Italia si ha una legge annuale per la concorrenza attraverso il ddl (disegno di legge) che era stato approvato dal consiglio dei ministri il 20 febbraio 2015 su proposta del Ministero dello sviluppo economico. Il governo ha voluto porre la fiducia sul voto del Senato quando il ddl giungeva alla quarta lettura parlamentare dopo due anni e mezzo di travagliato cammino.
Il punto su cui si sviluppa la neonata legge nel campo delle comunicazioni è il costo di recesso. In una nota del 24 febbraio 2015, il MISE prendeva atto di come il Decreto Bersani del 2007 aveva abolito le penali per recesso anticipato dai contratti di telefonia, Internet e tv. La nuova legge non interviene in questo campo, poiché disciplina i costi di recesso dalle promozioni relative ai servizi, come lo possono essere la possibilità di guardare gratuitamente le partite di calcio o l’uso di uno smartphone. Le penali in caso di recesso anticipato per le promozioni, infatti, continueranno a essere in vigore. Tuttavia il cliente deve essere messo correttamente ed esaustivamente al corrente dei costi di uscita in caso di recesso anticipato e l’operatore deve renderne giustificazione all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. La durata delle promozioni non potrà essere superiore ai 24 mesi e i costi di uscita dovranno essere proporzionati e regolati in base al valore del contratto e alla durata residua delle promozioni.
La sostanziale innovazione non colpisce quindi il campo dei contratti di telefonia, Internet o tv, bensì quella delle relative promozioni. Lo scopo del MISE, come dichiarato nella nota, è quello di regolare e rendere trasparente una procedura che prima non lo era. Precedentemente i costi di uscita, infatti, erano giustificati dai costi che l’operatore stesso avrebbe sostenuto per la disattivazione della promozione. In virtù di questa disposizione gli operatori avevano introdotto degli sconti sugli apparati in vendita rateale i cui vincoli di permanenza, che facevano impennare i costi di recesso, scoraggiavano il consumatore a recedere.
Altre disposizioni sono state previste per la tariffazione dei servizi e l’erogazione di donazioni e la prenotazione della partecipazione ad eventi.
La legge sarà attivata mediante dei decreti attuativi, anche se il ministro Calenda ha comunque auspicato di ampliare nel dettaglio la disciplina mediante dei decreti legge che vadano a incidere ciascun ambito e che rimuovano gli ostacoli regolatori e disciplinino la competenza delle regioni e delle province. Proprio secondo la Legge del 2009 che ne prevedeva l’obbligatorietà, tali atti devono essere adottati entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge. Sarà questo il passo definitivo di un cammino legislativo lungo già 894 giorni e il cui completamento era previsto da quasi 3000.
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