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DAZN e TIM, intesa diritti TV Serie A: TAR conferma sanzioni e ordina riavvio procedimento

Nei giorni scorsi, il TAR del Lazio ha reso noto di aver respinto i ricorsi di DAZN e TIM contro le sanzioni dell’Antitrust sugli accordi di esclusiva, ormai superati, sui diritti TV della Serie A di calcio, relativi alla stagione 2021/2022, allo stesso tempo però accogliendo in parte i ricorsi di Sky Italia e Fastweb, determinando per AGCM la necessità di riavviare il procedimento.

La sentenza Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (ecco il documento completo), decisa nella camera di consiglio del 21 Febbraio 2024, è stata pubblicata lo scorso 11 Maggio 2024.

Il TAR ha riunito i ricorsi presentati nei confronti del provvedimento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), annunciato il 13 Luglio 2023, con cui l’Antitrust ha sanzionato TIM e DAZN per i loro accordi sui diritti TV della Serie A di calcio maschile nel triennio 2021-2024, riferita quindi ai precedenti accordi fra TIM e DAZN, ormai superati, in seguito al procedimento I857.

In particolare, in base ai ricavi derivanti alle due società dalla commercializzazione dei diritti televisivi per la stagione 2021/2022, l’Autorità aveva sanzionato TIM per 760.776,82 euro e DAZN per 7.240.250,84 euro.

Secondo l’Autorità, l’accordo con DAZN, che prevedeva l’esclusiva a favore di TIM e il divieto di partnership con suoi concorrenti nel settore delle telecomunicazioni, poteva determinare “effetti dannosi per le dinamiche competitive in atto nel settore delle telecomunicazioni nei mercati dei servizi di connettività e della vendita al dettaglio dei servizi televisivi a pagamento”.

In virtù dell’accordo, infatti, TIM aveva commercializzato un’offerta in bundle non replicabile dai suoi concorrenti, comprensiva dei contenuti di TIMVISION e di DAZN e del servizio di connettività.

Secondo quanto aveva accertato l’Antitrust, gli effetti dell’accordo, con particolare riferimento a quelli derivanti dall’esclusiva, sono durati circa un mese, in quanto sterilizzati dall’avvio del procedimento istruttorio da parte dell’AGCM avvenuto il 6 Luglio 2021.

Il contestuale sub-procedimento cautelare, intervenuto a ridosso dell’avvio della prima stagione calcistica del triennio 2021-2024, come sottolineato dall’Autorità, ha infatti impedito il protrarsi degli effetti dell’intesa, in quanto ad Agosto 2021 TIM e DAZN hanno interrotto l’applicazione delle clausole contestate.

L’originario accordo è stato poi sostituito da un nuovo contratto, stipulato il 4 Agosto 2022, che ha eliminato del tutto l’esclusiva. In tal modo, si è consentito a tutti gli operatori interessati, tra i quali Sky, di concludere partnership con DAZN e, quindi, di offrire in combinazione servizi di connettività e contenuti audiovisivi relativi al campionato di calcio di Serie A.

I ricorsi di TIM, DAZN, Sky Italia e Fastweb presi in esame dal TAR

Nel dettaglio, il TAR del Lazio ha quindi esaminato i ricorsi di DAZN (in cui sono intervenuti ad opponendum WINDTRE e Iliad Italia) e di TIM, in entrambi i casi con la richiesta di annullamento del provvedimento sanzionatorio dell’Antitrust. In particolare, DAZN ha anche chiesto l’annullamento della decisione del 2 Agosto 2023 con cui AGCM ha respinto la richiesta di revisione della sanzione.

Anche Fastweb e Sky Italia hanno presentato i loro rispettivi ricorsi al TAR del Lazio, in questo caso formulando censure di segno opposto rispetto a quelle di DAZN e TIM.

Per quanto riguarda Sky Italia, l’obiettivo del ricorso dell’azienda era quello di ottenere un ripronunciamento dell’Antitrust, reputando la decisione impugnata non conforme al parametro normativo. Sostanzialmente, la richiesta è di una sentenza che ordini, quale effetto conformativo, una riedizione del potere: più precisamente, Sky auspicava l’estensione dell’accertamento dell’illiceità della condotta di TIM e DAZN oltre il perimetro definito dall’Antitrust.

Sky Italia evidenziava in particolare la contraddittorietà tra la comunicazione delle risultanze istruttorie e il provvedimento finale in relazione all’idoneità delle misure volontarie a determinare la cessazione dell’illecito: in aggiunta, l’azienda denunciava come la violazione delle stesse da parte di TIM (come segnalato da alcuni concorrenti) costituirebbe evidenza dell’illogicità della decisione di considerare cessata l’infrazione nell’Agosto 2021.

Inoltre, la clausola di esclusiva avrebbe cessato di avere efficacia solamente il 3 Agosto 2022 (con la sottoscrizione del nuovo accordo tra TIM e DAZN), per cui secondo Sky solo da tale momento andrebbe considerata definitivamente conclusa l’illecita restrizione concorrenziale.

Anche il ricorso di Fastweb, sulla falsariga di quello di Sky, mirava ad un annullamento del provvedimento al fine di compulsare l’Autorità al legittimo riesercizio delle proprie attribuzioni. Fastweb evidenziava in particolare il contrasto tra le emergenze istruttorie e il provvedimento finale.

Le valutazioni del TAR sui ricorsi contro l’Antitrust

Per quanto riguarda i ricorsi di TIM e DAZN contro le sanzioni dell’Antitrust, il TAR del Lazio ha ritenuto infondati tutti i motivi dei ricorsi, confermando le decisioni prese dall’AGCM.

Invece, secondo il TAR, tutte le censure proposte da Sky Italia e Fastweb sono ammissibili, ad eccezione della richiesta di Fastweb di rideterminazione della sanzione, ritenuta inammissibile. Tuttavia, dei motivi di ricorso ammissibili di Sky e Fastweb, solo alcuni sono stati ritenuti fondati.

In particolare, secondo il TAR emerge con evidenza la contraddittorietà del provvedimento impugnato, evidenziando “l’insanabile e inspiegabile contrasto tra la comunicazione delle risultanze istruttorie e la decisione finale”.

Il TAR specifica che nel provvedimento dell’Antitrust non risulta puntualmente chiarita la deviazione rispetto a quanto esposto dal responsabile del procedimento: anzi, in alcuni frangenti l’atto impugnato si presenta “intimamente incongruo, ambiguo ed equivoco”.

A tal proposito, il TAR evidenzia che la comunicazione delle risultanze istruttorie descriveva l’intesa vietata conclusa da TIM e DAZN come incidente sul mercato dal 27 Gennaio 2021 al 4 Agosto 2022. Il provvedimento finale, invece, ha circoscritto l’infrazione al periodo che va dal “1° luglio 2021, data in cui ha avuto inizio la commercializzazione dei diritti sulla base del deal memo, sino all’agosto 2021, data in cui sono state implementate le misure adottate spontaneamente da TIM e DAZN nell’ambito del sub-procedimento cautelare”.

Dunque, l’AGCM ha reputato cessati gli effetti restrittivi della concorrenza con l’attuazione delle misure volontarie (ossia dall’Agosto 2021). Tuttavia, secondo il TAR questa affermazione risulta “in stridente contrasto con gli ulteriori elementi fattuali esposti nel provvedimento”.

Per il TAR l’Antitrust avrebbe agito in maniera “irragionevole”: in particolare, al TAR non appare chiaro per quale ragione la violazione sia stata circoscritta al periodo successivo all’avvio delle offerte in bundle di TIM (cioè dal 1° Luglio 2021) se sin dal Gennaio 2021 DAZN aveva già assunto l’impegno a non concludere partnership con altri operatori concorrenti di TIM (viene riportata l’improvvisa interruzione delle trattative per un eventuale accordo di distribuzione fra WINDTRE e DAZN, che erano state avviate nell’autunno 2020).

Inoltre, il TAR sottolinea che le misure volontarie proposte da TIM e DAZN hanno riguardato esclusivamente al mercato della connettività: pertanto, non è chiarito come abbiano potuto rimuovere gli ostacoli concorrenziali nel mercato della vendita al dettaglio dei servizi televisivi a pagamento.

In più, a giudizio del TAR del Lazio, il rigetto da parte dell’Antitrust della proposta di impegni, che sostanzialmente replicava il contenuto delle misure volontarie, non risulta comprensibile se rapportato alla decisione di circoscrivere l’intesa all’Agosto 2021.

In particolare, nel provvedimento del 7 Giugno 2022 AGCM deliberava di non accogliere gli impegni proposti in quanto essi sarebbero stati “inidonei a far venire meno i profili anticoncorrenziali”: il TAR afferma di non comprendere per quale ragione, se le stesse misure, attuate volontariamente (e quindi liberamente modificabili dalle società) dall’Agosto 2021, sono poi state reputate idonee a cessare l’infrazione, non siano state accolte nel Giugno 2022 come impegno, in modo da rendere obbligatoria per le parti la loro piena implementazione (consentendo, peraltro, la sanzionabilità dell’eventuale loro violazione).

Sotto altro profilo, il TAR del Lazio rileva come la motivazione del provvedimento dell’Antitrust su tale circostanza sia “assai scarna, limitandosi l’Autorità a esporre, da un lato, il rigetto e, dall’altro, la pregressa cessazione dell’infrazione”.

Per il TAR risulta poi illogica la motivazione che, da una parte, descrive l’esclusiva possibilità di offerte in bundle riconosciuta a TIM come evidenza dell’illiceità dell’intesa e, dall’altra, reputa tale facoltà (sviluppatasi per tutta la stagione calcistica 2021/2022, quindi anche oltre l’attuazione delle misure volontarie) come legittima modalità di promozione dei propri servizi.

Infine, la mancata tempestiva attuazione delle misure volontarie (peraltro denunciata da diversi operatori all’AGCM) secondo il TAR non risulta in alcun modo valutata dall’Autorità nel provvedimento contestato.

Dunque, alla luce della parziale fondatezza delle censure spiegate da Sky e Fastweb, per il TAR del Lazio i loro ricorsi vanno accolti, nei limiti descritti, con obbligo dell’Autorità Antitrust di riavviare il procedimento istruttorio concludendolo nel rispetto della sentenza.

Cosa ha deciso il TAR con la sentenza emessa

Dunque, per tutte le motivazioni appena descritte nella sentenza pubblicata l’11 Maggio 2024, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), ha deciso di respingere i ricorsi di DAZN e TIM.

Invece, sono stati accolti in parte, nei limiti di cui in motivazione, i ricorsi di Sky Italia e Fastweb e, per l’effetto, il TAR dichiara il dovere dell’AGCM di procedere alla riadozione del provvedimento, in conformità delle statuizioni della sentenza.

Infine, ha condannato DAZN e TIM alla rifusione, in favore dell’Antitrust, delle spese di lite relative ai giudizi proposti che liquida in 3mila euro per ciascuna società, mentre compensa per il resto le spese di lite.

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