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Iliad affitta a Open Fiber alcune frequenze 5G per il servizio FWA: via libera da AGCOM

Nelle ultime ore, l’AGCOM ha reso noto il suo parere favorevole all’accordo con cui Iliad Italia intende affittare ad Open Fiber in alcune regioni alcune delle sue frequenze 5G, in particolare quelle in banda 26.5 – 27.5 GHz, che verrebbero utilizzate da Open Fiber per fornire il servizio FWA.

Il parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) è stato pubblicato ieri, 22 Gennaio 2024, attraverso la delibera 310/23/CONS (ecco il documento completo), recante “Parere al Ministero delle Imprese e del Made in Italy concernente l’affitto da parte di Open Fiber S.p.A. di diritti d’uso di frequenze in banda 26.5-27.5 GHz assegnati a Iliad Italia S.p.A.”, risalente allo scorso 5 Dicembre 2023.

Questo parere dell’AGCOM era stato richiesto dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT, l’ex MISE), con una nota del 25 Luglio 2023.

La richiesta del MIMIT, a sua volta, arrivava in seguito alla ricezione dell’istanza, presentata il 13 Luglio 2023 da Open Fiber, di autorizzazione ad un accordo con Iliad Italia concernente l’affitto, su alcune aree del territorio italiano, dei diritti d’uso delle frequenze in banda 26.5-27.5 GHz assegnati a Iliad.

L’Autorità, al fine di acquisire gli elementi necessari alla propria attività istruttoria mirata al rilascio del parere richiesto dal MIMIT, il 3 Agosto 2023 ha trasmesso ad Open Fiber una richiesta di informazioni, con particolare riguardo a determinati aspetti dell’accordo e alle modalità di impiego delle frequenze in questione, a cui l’operatore ha risposto con una nota del 7 Settembre 2023.

Il contesto normativo

Le frequenze oggetto dell’accordo rientrano nella banda 24.25 – 27.5 GHz (la cosiddetta banda 26 GHz), già identificata come una delle tre “bande pioniere” per lo sviluppo del 5G a livello comunitario, e armonizzata ai sensi della decisione della Commissione UE.

In particolare, la Decisione prevede che entro il 30 Giugno 2020 gli Stati Membri designino e rendano disponibile in maniera non esclusiva la banda 26 GHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili (cioè in sostanza per il 5G) conformemente alle condizioni tecniche essenziali stabilite nel relativo allegato, che prevede l’impiego di detta banda in modalità duplex a divisione di tempo (Time Division Duplex, TDD) con struttura di canalizzazione di norma a blocchi da 200 MHz.

Tale modalità d’impiego è stata adottata in Italia per la parte alta della banda, ossia la porzione 26.5 – 27.5 GHz (in cui rientrano le frequenze oggetto dell’accordo tra Iliad e Open Fiber), i cui diritti d’uso sono stati assegnati nel 2018 mediante l’asta per le frequenze 5G.

A questo proposito, Iliad Italia nel 2018 si era aggiudicata per 32,9 milioni di euro un blocco di 200 MHz nella banda 26 GHz, in particolare la porzione 26,7 GHz – 26,9 GHz. Gli altri quattro blocchi in questa banda erano stati aggiudicati a WINDTRE, TIM, Fastweb e Vodafone.

Il Codice disciplina, all’articolo 64, il leasing delle frequenze, prevedendo che l’Autorità, nel formulare il proprio parere al MIMIT, valuti che non vi siano distorsioni della concorrenza, sentendo l’Antitrust (AGCM).

Il comma 4, dell’articolo 64, prevede che il Ministero possa apporre all’autorizzazione, se necessario, le specifiche condizioni proposte dall’Autorità.

Pertanto, in virtù di questo quadro normativo e regolatorio, l’Autorità è tenuta a verificare la compatibilità delle condizioni dell’accordo con le disposizioni del regolamento di cui alla delibera 231/18/CONS, nonché ad effettuare una valutazione degli effetti dell’eventuale autorizzazione dell’accordo in termini di concorrenza, diffusione di servizi wireless a banda ultralarga, benefici per gli utenti, utilizzo effettivo ed efficiente dello spettro.

Cosa prevede l’accordo di leasing tra Open Fiber e Iliad Italia

Nel dettaglio, secondo quanto riportato dall’Autorità, l’accordo prevede che Iliad Itala conceda ad Open Fiber in affitto i propri diritti d’uso delle frequenze nella banda 26.5 – 27.5 GHz, relativi al blocco da 200 MHz posizionato nell’intervallo 26.7 – 26.9 GHz.

Questo leasing si estende su un’area del territorio nazionale rappresentata da tutti i comuni appartenenti a nove regioni, ad eccezione dei capoluoghi di regione e dei capoluoghi di provincia delle medesime regioni.

Open Fiber intende impiegare le frequenze in questione nell’area dell’accordo prevalentemente per lo sviluppo delle reti Fixed Wireless Access (FWA).

La durata dell’accordo, che potrà essere eventualmente rinnovato, entrerà in vigore a partire dall’avveramento delle cosiddette “condizioni sospensive”, rappresentate dal rilascio da parte del MIMIT, competente in materia, in primis dell’autorizzazione all’affitto dei diritti d’uso in questione.

In base all’accordo, trattandosi di un leasing, per l’intera durata Iliad Italia rimarrebbe titolare dei diritti d’uso ed esclusiva responsabile per il rispetto degli obblighi ad essi associati.

Con riferimento agli obblighi generali di utilizzo delle frequenze in capo a Iliad Italia, l’Autorità specifica che l’accordo prevede anche le seguenti due opzioni:

  • Nel caso in cui fosse autorizzata dal MIMIT la possibilità di considerare l’impiego delle frequenze in questione da parte di Open Fiber come utile ai fini del rispetto di detti obblighi di utilizzo, allora Open Fiber utilizzerà tali frequenze, su richiesta di Iliad, su ciascuna delle province incluse nell’area dell’accordo, qualora tali province siano presenti nel piano di attivazione di copertura di Open Fiber e compatibilmente con le tempistiche previste. In tal caso, Open Fiber comunicherà ad Iliad le aree via via coperte (impegnandosi a mantenere la copertura per tutta la durata dell’accordo e del suo eventuale rinnovo) e Iliad, se richiesto da Open Fiber, procederà a spegnere le proprie installazioni allo scopo di limitare eventuali interferenze tra gli impianti delle due società;
  • Qualora invece la predetta possibilità non fosse autorizzata dal MIMIT, Iliad manterrà attive le proprie installazioni a 26 GHz già realizzate ai fini dell’assolvimento degli obblighi di utilizzo, e le parti assicureranno il necessario coordinamento nell’uso delle frequenze per garantire la coesistenza delle proprie installazioni, senza causare interferenze dannose nelle aree di rispettivo utilizzo delle frequenze in argomento, verificando congiuntamente le modalità di mitigazione delle interferenze anche a tutela degli obiettivi di copertura di ciascuna parte.

Al fine di garantire la coesistenza anche con gli altri operatori che utilizzano i blocchi della banda 26.5 – 27.5 GHz adiacenti al blocco oggetto di leasing, l’accordo fra i due operatori include l’impegno da parte di Open Fiber a configurare la propria tecnologia di trasmissione secondo modalità condivise, anche per il tramite di Iliad, con detti operatori in sede di tavoli tecnici e definite dalle amministrazioni competenti.

L’accordo non preclude la possibilità per Iliad Italia di utilizzare le frequenze 26 GHz per realizzare una copertura in una zona circoscritta (eventualmente anche indoor) all’interno di un comune incluso nell’area dell’accordo (fino ad una certa percentuale del territorio comunale), previa verifica di coesistenza con la rete già attivata o pianificata da Open Fiber in tale comune.

Sempre in base ai termini dell’accordo riportati dall’AGCOM, Iliad, in qualità di titolare dei diritti d’uso dello spettro radio, resta responsabile della gestione delle interferenze verso altri soggetti, fermo restando che, nel caso in cui sia Open Fiber a produrre materialmente il segnale interferente, la stessa società manleverà Iliad ed eliminerà prontamente tale segnale.

Inoltre, Open Fiber si impegna a soddisfare gli obblighi di accesso, consentendo nell’area dell’accordo l’accesso a soggetti idonei in termini di fornitura wholesale di capacità, compatibilmente con la tecnologia adottata dalla stessa società.

È previsto anche l’impegno dei due operatori a definire, entro 60 giorni dall’avveramento delle condizioni sospensive, un documento integrativo (addendum) volto a disciplinare nel dettaglio le modalità tecniche e di processo attuative dell’utilizzo delle frequenze e della gestione della coesistenza e del club use, nonché le specifiche modalità di mitigazione delle interferenze.

Le valutazioni dell’Autorità sull’accordo fra Iliad e Open Fiber

Dopo aver riportato i termini dell’accordo fra Iliad e Open Fiber, l’AGCOM ha esposto le sue valutazioni in merito all’istanza di Open Fiber concernente il leasing delle frequenze 5G di Iliad.

Innanzitutto, l’Autorità ha ritenuto, nella fattispecie, di potersi esprimere formulando anche alcuni requisiti e vincoli, fatte salve le verifiche e valutazioni di competenza del MIMIT riguardo alla richiesta di Open Fiber.

Oltre a ricordare che Open Fiber è un operatore wholesale only, l’AGCOM osserva che l’area dell’accordo riguarda, come detto, i comuni non capoluoghi di provincia di nove regioni italiane e interessa quindi solo una parte della popolazione nazionale, ossia il 52% circa.

In base alle analisi di mercato condotte dall’Autorità, questa area rientra nel mercato rilevante dei servizi di accesso all’ingrosso in postazione fissa di dimensione geografica sub-nazionale denominata “Resto d’Italia”, nel quale l’AGCOM ha già ritenuto che non sussista una concorrenza effettiva, e che dunque TIM (unitamente alla controllata FiberCop) continui a disporre di un significativo potere di mercato.

Inoltre, l’Autorità sottolinea che Open Fiber intende impiegare le frequenze oggetto di leasing prevalentemente per la realizzazione della copertura FWA in alcune aree del Paese. Pertanto, solo una quota ridotta della predetta percentuale di popolazione inclusa nell’area dell’accordo potrà essere interessata dall’utilizzo delle frequenze oggetto di leasing.

Anche considerando il mercato dei servizi radiomobili, secondo l’Autorità l’operazione di leasing fra Iliad e Open Fiber non appare determinare una riduzione del numero di operatori concorrenti, in quanto Iliad Italia, mediante l’impiego delle altre frequenze di cui è titolare di diritti d’uso, potrà continuare ad assicurare sull’intero territorio nazionale, inclusi i comuni oggetto dell’accordo, la propria offerta di servizi di connettività radiomobile.

Peraltro, allo stato attuale, la banda 26.5 – 27.5 GHz non contribuisce ancora in maniera significativa all’offerta di servizi di rete mobile di Iliad, secondo quanto riportato dall’AGCOM anche in ragione delle “caratteristiche di propagazione delle frequenze in parola e di alcuni ritardi dell’ecosistema tecnologico in detta banda”.

In aggiunta, l’Autorità osserva che, in base a quanto previsto dall’accordo, non è precluso per Iliad l’uso delle frequenze in questione anche nei comuni rientranti nell’area dell’accordo, seppur nei limiti previsti, e previa verifica di coesistenza con la rete che sarà realizzata da Open Fiber.

Sempre in merito alla concorrenza, l’Autorità ricorda che Open Fiber già dispone complessivamente di una dotazione spettrale media su scala nazionale normalizzata per popolazione di circa 320 “MHz equivalenti”, che la società impiega per applicazioni punto-punto e punto-multipunto di tipo Wireless Local Loop (WLL) in quanto titolare dei rispettivi diritti d’uso regionali nella parte inferiore della banda 26 GHz (24.5 – 26.5 GHz) e nella banda 27.5 – 29.5 GHz (cosiddetta banda 28 GHz).

Secondo il parere dell’AGCOM, qualora l’accordo con Iliad Italia fosse autorizzato, per Open Fiber la disponibilità di frequenze (sempre in termini di “MHz equivalenti”) aumenterebbe di circa il 32%, restando comunque “significativamente al di sotto” degli analoghi valori dei principali operatori che possono offrire servizi FWA.

Dunque, all’Autorità non appare che la dotazione di frequenze risultante di Open Fiber possa indurre problemi competitivi.

Ad ogni modo, l’Autorità ricorda che Open Fiber, in qualità di operatore wholesale only, è aggiudicatario del bando nell’ambito del Piano di intervento pubblico “Italia a 1 Giga” e quindi soggetto, ai sensi della normativa in materia di aiuti di Stato, agli obblighi di offerta a terzi di servizi di accesso all’ingrosso (come detto anche di tipo FWA) alle condizioni economiche stabilite dall’Autorità.

Pertanto, AGCOM ritiene che l’incremento di dotazione spettrale legato all’operazione di leasing con Iliad possa rappresentare un “beneficio per gli operatori retail cui dovrà essere fornito l’accesso alle reti FWA sussidiate di Open Fiber” e, di conseguenza, anche per gli utenti finali situati in aree del Paese a fallimento di mercato.

Per quanto riguarda le condizioni economiche dell’affitto dei diritti d’uso, l’Autorità ricorda che i prezzi massimi del servizio di accesso all’ingrosso di tipo FWA per l’offerta al dettaglio nelle aree del Piano “Italia a 1 Giga” sono regolamentati dall’Autorità ai sensi della normativa in materia di aiuti di Stato.

Per questo motivo, tutto ciò all’Autorità appare rappresentare un fattore di tutela per il mercato rispetto ad eventuali comportamenti anticompetitivi nella definizione a monte delle condizioni economiche dell’accordo.

In definitiva, secondo AGCOM l’eventuale autorizzazione dell’accordo fra Iliad e Open Fiber appare poter “agevolare il raggiungimento degli obiettivi nazionali e comunitari di diffusione dei servizi di connettività ad altissima velocità, senza dar luogo a criticità di ordine concorrenziale o in relazione allo sviluppo del mercato”.

Inoltre, per l’Autorità questo può rappresentare un “acceleratore dell’impiego della banda 26 GHz alta, nella direzione dell’uso efficiente dello spettro radio”.

L’AGCOM fissa alcune misure da rispettare

Detto ciò, l’Autorità, a garanzia della conformità dell’accordo con le disposizioni della delibera 231/18/CONS, nonché del Codice, ritiene comunque necessario indicare alcune misure regolamentari a corredo dell’autorizzazione.

In particolare, per l’Autorità è necessario che le reti FWA realizzate da Open Fiber nell’area dell’accordo operino nel rispetto delle pertinenti norme tecniche previste dal PNRF, in recepimento delle relative decisioni assunte in ambito comunitario, e della conformità degli apparati, e, in particolare, siano in grado di soddisfare i requisiti operativi necessari a garantire almeno le medesime prestazioni dei sistemi standard 5G, a parità di servizio, assicurando “elevati livelli di qualità dei servizi di interesse”.

Iliad Italia, in qualità di titolare dei diritti d’uso, resta responsabile in primis nei confronti dell’Amministrazione per il rispetto delle condizioni e degli obblighi associati ai diritti per l’intero periodo di efficacia dell’accordo.

Pertanto, l’operatore dovrà assicurarsi, tra l’altro, che non siano causate, mediante l’utilizzo delle frequenze 26 GHz da parte di Open Fiber, interferenze dannose agli altri utilizzatori dello spettro autorizzati in banda e in banda adiacente, e che sia attuata ogni eventuale misura di coesistenza necessaria ai fini dello sviluppo dei sistemi 5G.

Alla luce di quanto sopra, l’Autorità ritiene che possa essere concessa a Iliad la possibilità di soddisfare gli obblighi di utilizzo tramite l’impiego delle frequenze da parte di Open Fiber. Iliad Italia dovrà dettagliare le modalità con cui, congiuntamente a Open Fiber, soddisfa i predetti obblighi di utilizzo.

Inoltre, qualora Iliad procedesse, secondo quanto previsto dall’accordo, a spegnere le proprie installazioni allo scopo di limitare eventuali interferenze tra gli impianti delle parti, Iliad dovrà documentare al MIMIT e all’Autorità le comprovate esigenze tecniche che rendono necessario lo spegnimento dei propri sistemi e le azioni volte alla tutela dei propri clienti.

In tal senso, anche il suddetto documento integrativo dell’accordo (addendum) dovrà essere trasmesso al MIMIT e all’Autorità, che al riguardo si riserva eventuali valutazioni di competenza.

Open Fiber, come si è impegnata nell’accordo, è tenuta a consentire l’accesso, inteso come fornitura wholesale di capacità (secondo le modalità tecniche concordate, che possono prevedere anche l’uso delle frequenze da parte del soggetto che accede) a favore dei soggetti per l’offerta di servizi di tipo 5G. Ciò fermi restando gli obblighi di accesso wholesale già in capo ad Open Fiber in quanto aggiudicataria del bando del Piano “Italia a 1 Giga”.

L’AGCOM precisa, inoltre, che l’eventuale rinnovo, cessione o trasferimento a qualunque titolo a terzi dell’accordo e/o di qualsiasi obbligo o diritto da esso derivante deve essere autorizzato dalle amministrazioni competenti, ai sensi della normativa vigente.

Infine, l’Autorità evidenzia che il provvedimento con cui fornisce il proprio parere al MIMIT disciplina la gestione dei diritti d’uso delle frequenze senza pregiudicare le ulteriori competenze dell’Autorità in materia di tutela dell’utenza. Pertanto, l’Autorità si riserva di intervenire in ogni momento, ove necessario, su questi aspetti.

Via libera anche dall’Antitrust

In merito alle valutazioni espresse dall’AGCOM, la stessa Autorità ha poi richiesto all’Antitrust (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, AGCM) di esprimere il proprio parere in relazione ai profili di sua competenza.

Nel merito, l’AGCM, nella sua riunione del 21 Novembre 2023, ha formulato le sue osservazioni e valutazioni, contenute nel parere S4785, ricevuto dall’AGCOM in data 23 Novembre 2023, in merito ai possibili effetti dell’accordo sulla concorrenza, confermando il quadro e le valutazioni dell’AGCOM.

In particolare, l’Antitrust ha osservato che i mercati interessati all’affitto di frequenze fra Iliad e Open Fiber sono il mercato dei servizi di accesso all’ingrosso a banda larga e ultralarga su rete fissa, inclusa la tecnologia FWA, e il mercato dei servizi di telefonia mobile.

Con riferimento al primo mercato, l’AGCM ha evidenziato che lo stesso è caratterizzato, nella generalità del Paese, da una posizione dominante da parte di TIM, unico operatore dotato di un’infrastruttura di rete che copre l’intero territorio nazionale. Pertanto, anche a parere dell’Antitrust l’operazione di leasing fra Iliad e Open Fiber non darebbe luogo a criticità concorrenziali per quanto attiene al mercato dei servizi all’ingrosso, stante la posizione di TIM.

Inoltre AGCM ha osservato, coerentemente con quanto già rappresentato dall’AGCOM, che l’area territoriale interessata dall’accordo coinvolge solo le zone meno densamente abitate di nove regioni, dove il potere di mercato di TIM è più significativo, e che solo una parte minoritaria del territorio e della popolazione residente in tali zone sarà coperta dalle reti FWA realizzate da Open Fiber con i finanziamenti pubblici nell’ambito del Piano “Italia a 1 Giga”, risultando prevalente la copertura da parte della società con reti sussidiate di tipo FTTH.

Secondo l’Antitrust, anche riguardo al mercato dei servizi di telefonia mobile, ove “non sussiste una chiara posizione di primazia in capo a un unico operatore”, l’operazione di affitto non appare critica per la concorrenza.

In tal senso, l’AGCM ha ribadito quanto già espresso dall’Autorità, ossia che Iliad, mediante l’impiego delle altre frequenze di cui è titolare di diritti d’uso, potrà continuare ad assicurare su tutto il territorio nazionale, inclusi i Comuni oggetto dell’accordo, la propria offerta di servizi di connettività mobile.

L’Antitrust ha rilevato inoltre che, come anche osservato dall’Autorità, il fatto che, anche per le caratteristiche tecniche della banda di frequenza oggetto dell’accordo, gli operatori aggiudicatari, allo stato, non la utilizzano ancora in maniera significativa per fornire servizi di connettività mobile.

Dunque, AGCM è del parere che l’operazione di affitto dei diritti d’uso in questione non appare idonea ad alterare la concorrenza nei mercati interessati.

La delibera dell’AGCOM con il suo parere positivo

Dunque, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM), acquisito il parere dell’AGCM, in merito all’istanza di Open Fiber sull’accordo di affitto delle frequenze di Iliad Italia, fatte salve le verifiche e valutazioni di competenza del MIMIT, ha ritenuto di poter esprimere un parere favorevole, alle condizioni precedentemente esposte, all’autorizzazione al leasing da parte di Open Fiber dei diritti d’uso delle frequenze in banda 26.5 – 27.5 GHz la cui titolarità è in capo a Iliad.

Infatti, l’AGCOM ha ritenuto che non vi siano distorsioni della concorrenza in conseguenza dell’affitto.

Dunque, con la delibera 310/23/CONS, l’AGCOM ha fornito il suo parere favorevole al MIMIT sull’operazione fra Iliad e Open Fiber. Il parere è stato notificato al MIMIT e come detto è stato pubblicato sul sito web dell’Autorità.

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