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Fastweb, discriminazione IBAN esteri: il TAR rigetta il ricorso dopo la sanzione dell’Antitrust

Il TAR del Lazio ha deciso in merito a un ricorso di Fastweb contro l’AGCM per l’annullamento della sanzione da 600.000 euro per discriminazione degli IBAN esteri.

Nello specifico, il procedimento avviato dall’Autorità risale al 2018 e si è concluso con una multa per mancata accettazione, da parte di Fastweb, del pagamento tramite conti correnti dotati di IBAN stranieri, vale a dire non caratterizzate dalle iniziali nazionali IT.

Nello specifico, l’AGCM aveva sanzionato Vodafone, Wind Tre e Fastweb per violazione dell’articolo 9 del Regolamento UE

Nel proporre ricorso, Fastweb ha anche evidenziato che il procedimento aperto nei confronti di TIM nella stessa data si era concluso con l’accoglimento degli impegni formulati dall’azienda e l’archiviazione del procedimento sanzionatorio.

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Il TAR ha deciso di respingere il ricorso (ecco il documento completo), evidenziando in primo luogo che la sanzione era volta a far rispettare il Regolamento UE in materia per eliminare ogni discriminazione geografica nell’uso di bonifici e addebiti diretti in euro, grave ostacolo alla piena attuazione del sistema SEPA.

Le evidenze acquisite dall’AGCM hanno mostrato che le procedure applicate da Fastweb consentivano ai clienti di scegliere esclusivamente il pagamento con domiciliazione tramite indicazione esclusivamente di conti accesi presso banche italiane o di San Marino.

La mancata accettazione discendeva infatti unicamente dalla scelta di Fastweb di utilizzare il SEDA per gli incassi, che però ostacolava (essendo scelta come unica modalità) “la possibilità per i consumatori di effettuare, nell’ambito di un mercato integrato per i pagamenti elettronici in euro, qualsiasi pagamento a favore di conti detenuti da beneficiari presso prestatori di servizi situati in altri Stati membri”.

Infine, con riferimento all’ipotesi disparità di trattamento sollevata sulla base dell’accoglimento degli impegni di TIM da parte della stessa Autorità, il TAR ha ritenuto non sussistente tale vizio, che si verifica solo quando la pubblica amministrazione riserva un trattamento differenziato a situazioni oggettivamente identiche, nell’esercizio delle sue potestà discrezionali.

In questo caso, invece, Fastweb non ha dimostrato la sussistenza del presupposto di assoluta identità delle situazioni, mentre l’Antitrust aveva a suo tempo evidenziato un certo disvalore delle condotte rilevate.

Nello specifico, si evidenzia che TIM aveva presentato già in data 31 Dicembre 2018 la sua proposta sugli impegni, che prevedono l’implementazione entro Giugno 2019 di tutte le funzionalità necessarie all’accoglimento delle richieste di domiciliazione su conti correnti dell’Unione Europea

Per queste ragioni, il ricorso da parte di Fastweb non è stato accolto e il TAR del Lazio ha ordinato la compensazione delle spese.

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