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Fastweb, niente rimodulazioni nei primi 12 mesi: nuovi impegni anche dopo osservazioni di Iliad

Dopo una consultazione pubblica in cui ha espresso le proprie osservazioni anche Iliad e alcune richieste dell’AGCOM, Fastweb ha deciso di modificare gli impegni precedentemente assunti con l’Autorità in merito alla disciplina delle modifiche unilaterali di contratto, escludendo dalle future rimodulazioni i clienti attivati nei precedenti 12 mesi (invece che 6 mesi).

Lo ha reso noto l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni tramite la delibera 669/20/CONS (ecco il documento completo) pubblicata oggi, 14 Gennaio 2021, ma il cui documento risale allo scorso 15 Dicembre 2020.

Come già raccontato, ad Agosto 2020 l’AGCOM aveva pubblicato la determina 91/20/DTC con cui aveva ritenuto ammissibile la proposta di impegni presentata da Fastweb, resa nell’ambito del procedimento sanzionatorio 3/20/DTC di Marzo 2020 riguardante le modifiche unilaterali con aumento del costo mensile delle offerte di rete fissa e mobile avvenute nei mesi di Agosto, Ottobre e Dicembre 2019.

Come prevede il Regolamento in materia di sanzioni, la presentazione di una proposta di impegni è “finalizzata a migliorare le condizioni della concorrenza nel settore rimuovendo le conseguenze anticompetitive dell’illecito attraverso idonee e stabili misure”.

La pubblicazione sul sito dell’Autorità ha dato modo, come previsto dai regolamenti in materia, di aprire una consultazione pubblica, grazie alla quale i soggetti interessati hanno potuto avanzare le proprie osservazioni sugli impegni presentati da Fastweb.

AGCOM impegni

Grazie alla delibera odierna sono stati pubblicati proprio gli esiti di questa consultazione pubblica (ecco il documento completo), a cui hanno partecipato l’operatore Iliad e l’associazione dei consumatori Federconsumatori.

In particolare, in merito al primo punto degli impegni, cioè quello che ha l’obiettivo di limitare le modifiche unilaterali di contratto e che nella prima versione prevedeva che le prossime future rimodulazioni avrebbero escluso i clienti consumer di rete fissa o mobile che avevano sottoscritto un contratto nei 6 mesi precedenti all’attuazione della modifica.

A questo proposito, sia Iliad che Federconsumatori hanno ritenuto non sufficiente l’esclusione delle rimodulazioni durante i primi 6 mesi dalla sottoscrizione del contratto, come peraltro veniva sottolineato anche nell’editoriale di MondoMobileWeb intitolato “Rimodulazioni tariffarie, divieto nei primi 6 mesi non è la strada giusta. Altre soluzioni?” pubblicato a Ottobre 2020.

Nello specifico, Iliad reputava che il termine di 6 mesi proposto da Fastweb fosse “assolutamente inadeguato” e “irrisorio”, proponendo pertanto di portarlo ad almeno a 18 mesi. Federconsumatori invece proponeva di portare il termine a 12 mesi invece dei 6 mesi inizialmente previsti.

Fastweb ha comunicato all’AGCOM lo scorso 15 Ottobre 2020 di aver parzialmente accolto le richieste del mercato pervenute tramite la consultazione pubblica, modificando alcuni dei punti del documento di impegni.

In particolare, le modifiche principali a seguito del market test si sono limitate agli impegni dal primo al settimo, lasciando invece invariato il punto 8.

La principale modifica apportata in seguito alla consultazione pubblica è relativa al primo punto degli impegni, che estende il divieto alle rimodulazioni tariffarie dagli iniziali 6 ai primi 12 mesi, comprendendo anche la modifica di eventuali opzioni o servizi aggiuntivi.

Inoltre, nel punto 6, come richiesto da Federconsumatori, in caso di rimodulazione solo di una singola opzione aggiuntiva o di un servizio, viene data la possibilità di recedere solo da quest’ultimi e di mantenere il contratto dell’offerta principale.

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Iliad consultazione Fastweb

Ulteriori cambiamenti sono stati poi successivamente richiesti anche dall’AGCOM, dopo che l’Autorità ha avuto modo di valutare la proposta di impegni modificata dopo gli esiti della consultazione pubblica.

Il Consiglio dell’AGCOM, nella riunione dell’11 Novembre 2020, ha infatti ravvisato alcune insufficienze, in particolare per i punti 1, 2, 6, 7 e 8, invitando Fastweb ad apportare alcuni cambiamenti in merito a queste carenze.

In data 1° Dicembre 2020, Fastweb ha formulato una nuova versione della proposta di impegni, con la quale ha recepito gli emendamenti richiesti dall’Autorità,

Inoltre, Fastweb ha sottolineato di aver anche aggiornato i suoi impegni tenendo conto delle previsioni del nuovo Codice europeo delle comunicazioni elettroniche, le quali modificano e circoscrivono l’ambito di applicazione della disciplina dello ius variandi, escludendo espressamente le modifiche contrattuali unilaterali a esclusivo vantaggio degli utenti, quelle di carattere puramente amministrativo, nonché quelle che non abbiano comunque “alcun effetto negativo sull’utente finale o siano imposte direttamente dal diritto dell’Unione o nazionale”.

Successivamente ad un’audizione in cui l’operatore ha chiarito alcuni punti relativi al contenuto dei singoli punti, lo scorso 4 Dicembre 2020, Fastweb ha trasmesso all’Autorità la versione definitiva della proposta di impegni (ecco il documento completo), che è stata poi pubblicata oggi, 14 Gennaio 2021 insieme alla delibera di approvazione.

In questa nuova versione definitiva sono quindi recepite sia alcune richieste di Iliad e Federconsumatori dopo la consultazione pubblica ma anche gli emendamenti richiesti dall’AGCOM.

Nello specifico, nel punto 1 dall’esclusione dalle rimodulazioni durante i primi 12 mesi sono stati inclusi anche i clienti Business, e non solo quelli consumer, precisando anche che la misura sarà comunicata ai clienti sin dal momento della sottoscrizione dell’offerta con apposita informativa.

Fastweb rimodulazioni

Per quanto riguarda l’impegno al punto 6, relativo alla modo in cui vengono comunicate le rimodulazioni, se il numero di offerte o servizi impattati dalla modifica unilaterale di contratto sarà elevato, Fastweb provvederà ad inserire, nelle informative pubblicate sul suo sito, un link che conterrà l’elenco puntuale delle singole offerte, opzioni o servizi impattati, con indicazione per ciascuna di esse dell’esatta denominazione commerciale e dei relativi aumenti.

All’interno del punto numero 7, riguardante il claim “Per sempre”, viene specificato che per le offerte che sono state pubblicizzate con questa dicitura, incluse le eventuali promozioni o sconti applicati, saranno mantenute le originarie condizioni. Fastweb ha precisato, inoltre, che, per canone base si intende il prezzo delle offerte al netto di eventuali sconti o promozioni mentre l’importo mensile è quello risultante dall’applicazione di sconti o promozioni riferiti al canone base ovvero ad altri elementi dell’offerta.

Infine, relativamente all’impegno del punto 8 l’attività dell’Unita di monitoraggio, la durata dell’attività deve intendersi pari a tre anni. Inoltre, che concerne così come era stato richiesto da Federconsumatori durante la consultazione pubblica, è stato integrato nella composizione dell’Unità di monitoraggio anche la presenza di un rappresentante delle Associazioni designato dal CNCU (Consiglio nazionale consumatori e utenti).

In quest’ultimo caso, insieme all’estensione del periodo di attività per un triennio, l’Autorità ritiene che questa modifica possa “garantire un alto livello di indipendenza e adeguata tempistica per la compiuta verifica della corretta attuazione degli impegni”.

Secondo l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, a seguito di una valutazione complessiva, la nuova proposta di impegni di Fastweb risulta idonea a migliorare le condizioni di concorrenza del settore attraverso idonee e stabili misure.

Inoltre, fra le sue valutazioni l’AGCOM ha ritenuto “meritevole di apprezzamento” la decisione di Fastweb di allungare il periodo coperto dall’impegno di non attuare rimodulazioni durante i primi 12 mesi dalla sottoscrizione del contratto.

Per le motivazioni esposte in precedenza, AGCOM ha quindi approvato gli impegni presentati da Fastweb, la cui attuazione sarà esaminata con cadenza periodica, e per un periodo di tre anni.

Il procedimento sanzionatorio di cui all’atto di contestazione numero 3/20/DTC è sospeso fino alla verifica dell’effettivo adempimento degli impegni. I termini di attuazione delle misure contenute nel documento definitivo di impegni decorrono dalla data di notifica del provvedimento a Fastweb.

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