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TIM e Iliad al Tribunale di Milano: anche TIM chiede il risarcimento dei danni subiti

Nei documenti finanziari presentati quest’oggi, 10 Novembre 2020, TIM ha fornito alcuni aggiornamenti sulla sua causa al Tribunale di Milano con Iliad, che coinvolge anche le attività effettuate dal brand Kena Mobile.

Già negli scorsi trimestri, TIM aveva reso noto di essere stato convenuto dinanzi al tribunale di Milano da parte di Iliad nel primo trimestre dell’anno, per condotte anticoncorrenziali attuate anche tramite il marchio Kena Mobile.

Secondo Iliad, il Gruppo TIM, anche tramite il suo secondo brand, avrebbe infatti posto in essere alcune condotte commerciali volte a ostacolare l’ingresso e successivamente il consolidamento del nuovo operatore nel mercato italiano. Per questa ragione, Iliad aveva chiesto un risarcimento per almeno 71,4 milioni di euro.

TIM aveva già reso noto di essersi costituita in giudizio contestando integralmente le richieste di Iliad Italia, ma adesso è stato reso noto che l’operatore ha anche proposto a sua volta una domanda riconvenzionale con riferimento alle condotte denigratorie poste in essere da Iliad nei suoi confronti.

Anche TIM ha richiesto quindi un risarcimento dei danni subiti a Iliad nella sua domanda riconvenzionale formulata ai sensi dell’articolo 2598 del codice civile, in tema di concorrenza sleale.

L’articolo 2598 del Codice Civile recita:

“Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi e dei diritti di brevetto, compie atti di concorrenza sleale chiunque:

1) usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o con i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l’attività di un concorrente;

2) diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull’attività di un concorrente, idonei a determinare il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell’impresa di un concorrente;

3) si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi di correttezza professionale e idoneo a danneggiare l’altrui azienda.”

La notizia sulla domanda riconvenzionale di TIM nell’ambito della causa al Tribunale di Milano giunge a brevissima distanza dalla pubblicazione della sentenza del TAR che ha respinto i ricorsi di Iliad per l’accesso ai documenti riservati di TIM, Vodafone e WindTre legati al procedimento dell’Antitrust sugli SMS winback.

Come noto, Iliad aveva segnalato le condotte dei tre operatori all’AGCM, che aveva aperto il suo procedimento irrogando infine una sanzione di 4,8 milioni di euro a TIM e di, rispettivamente, 4,3 milioni e 6 milioni di euro a WindTre e Vodafone per comunicazioni scorrette tramite SMS winback.

Accertata la condotta scorretta, l’AGCM aveva fornito a Iliad, dietro sua richiesta, alcuni documenti provvisti di dati parziali per tutelare il diritto alla riservatezza dei concorrenti.

Iliad, che aveva richiesto di ottenere le documentazioni complete, ha ottenuto pochi giorni fa il diniego da parte del TAR del Lazio, che ha ritenuto la riservatezza degli altri operatori meritevole di salvaguardia, soprattutto considerando che Iliad non aveva esplicitamente specificato la rilevanza, ai fini difensivi, della documentazione completa.

Anche nei documenti di questo ricorso al TAR, si legge che Iliad sta difendendo la sua posizione al Tribunale di Milano, sia contro TIM che contro Vodafone.

E proprio per questa ragione, in un altro recente ricorso al TAR contro il Garante Privacy, Iliad ha ottenuto l’accesso agli atti relativi alla sua clientela per il caso della sanzione a TIM per chiamate indesiderate. Anche in questo caso, la richiesta è volta ad acquisire ulteriori dettagli utili a difendere la posizione di Iliad nelle sedi opportune.

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Infine, tornando indietro a inizio anno, Iliad aveva già espresso la sua posizione sulle condotte anticoncorrenziali degli operatori in occasione del procedimento dell’Antitrust che si era concluso con l’accertamento dell’intesa tra i principali operatori per la fatturazione a 28 giorni.

In quel caso, Iliad, che era stata sentita in audizione, aveva sostenuto che la strategia collusiva posta in essere dai principali concorrenti fosse finalizzata a ostacolare il suo ingresso nel mercato.

Di seguito un frammento della sentenza in cui viene riportato il parere di Iliad:

“Iliad ha sostenuto che la strategia collusiva posta in essere dalle Parti del procedimento fosse, altresì, finalizzata a ostacolare il suo ingresso sul mercato, previsto proprio in concomitanza con lo scadere del grace period concesso dalla norma sul ritorno alla fatturazione mensile. L’incremento dei ricavi connesso al passaggio alla fatturazione quadrisettimanale, unitamente all’aver ritardato il più possibile il ritorno alla fatturazione mensile, ha consentito agli operatori il conseguimento di extraprofitti grazie ai quali sono stati in grado di effettuare la significativa riduzione dei prezzi avvenuta a partire dall’ingresso sul mercato della stessa Iliad.”

Iliad sosteneva dunque che già in occasione dell’intesa accertata sulla fatturazione a 28 giorni, lo scopo degli operatori fosse anche quello di contrastare il suo lancio nel mercato tramite profitti extra che potessero in seguito permettere la riduzione dei prezzi per sostenere l’impatto sulla concorrenza delle offerte del nuovo entrante.

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