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Tim, Vodafone, WindTre SMS winback: respinti i ricorsi iliad per l’accesso ai documenti riservati

Il TAR si è espresso su tre ricorsi distinti di Iliad contro l’Antitrust in seguito alla richiesta di accesso ai documenti degli operatori TIM, Vodafone e WindTre relativi ai tre procedimenti sanzionatori per pratiche scorrette tramite SMS winback.

La vicenda risale alla fine dell’anno scorso e all’inizio di quest’anno, quando l’Antitrust concluse le sue istruttorie contro TIM, Vodafone e WindTre e pubblicò i documenti ufficiali sui singoli provvedimenti sanzionatori. All’esito dei procedimenti, infatti, a TIM venne irrogata una sanzione di 4,8 milioni di euro, mentre a WindTre e a Vodafone rispettivamente di 4,3 e 6 milioni di euro.

I procedimenti erano stati avviati proprio su segnalazione di Iliad, che riteneva scorrette le pratiche commerciali condotte nei suoi confronti. Tuttavia, dopo l’istanza di accesso agli atti dei tre procedimenti per conoscere i dettagli delle comunicazioni scorrette tramite SMS winback, Iliad ha ottenuto solo documenti incompleti, in quanto forniti con diverse omissioni in ampie porzioni.

Da qui, il ricorso di Iliad contro l’AGCM per ottenere documentazione completa che possa permettere all’operatore di valutare tutte le informazioni rilevanti ai fini di un giudizio di risarcimento del danno. L’interesse di Iliad era infatti supportato dalla necessità di fare valere i propri diritti in un’azione risarcitoria in sede civile, già avviata davanti al Tribunale di Milano contro TIM e Vodafone.

Secondo Iliad, e a differenza da quanto stabilito dall’AGCM, non esistevano invece per i tre operatori esigenze di riservatezza tali da sottrarre all’accesso documentale diversi paragrafi degli atti visionati dall’Autorità nel corso dei suoi procedimenti. Nel dettaglio, erano numerosi infatti i paragrafi oscurati o ricchi di “omissis” che dunque non permettevano di comprendere, ad esempio, il numero di clienti coinvolti nelle singole attività winback.

Le tre sentenze sono le numero 11515/2020, 11516/2020 e 11517/2020 della Sezione Prima del TAR del Lazio.

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Il TAR del Lazio ha ammesso la validità dei ricorsi contestata dall’Antitrust, ma non ha accolto la richiesta di Iliad in merito al diritto di visionare tutti i documenti forniti.

Nello specifico, infatti, il TAR ha evidenziato che i dati cosiddetti “omissati” riguardano informazioni personali di terzi, script telefonici, deduzioni sugli impegni, numeri e dettagli dei reclamanti dei tre operatori TIM, Vodafone e WindTre, numeri relativi ai clienti e altre informazioni di questa sorta.

In questo contesto, sarebbe mancata da parte di Iliad qualsiasi indicazione volta a far emergere la necessità di usufruire proprio dei dati nascosti a sostegno delle sue azioni in sede civile, avviate o meno. In altri termini: “non è stato chiarito da Iliad per quale ragione abbia necessità di conoscere, in sostanza, anche i dati quantitativi e numerici delle condotte oltre alla descrizione del loro contenuto, oggetto della sanzione”.

Il baricentro della questione stava nel contrasto tra il concetto giuridico di riservatezza commerciale e quello di accesso difensivo. Secondo il TAR, tale conflitto non andrebbe risolto sempre a favore dell’accesso difensivo, in quanto sussisterebbe sempre la necessità di bilanciare l’esigenza della riservatezza di informazioni di carattere personale, commerciale, industriale e finanziario con quella di assicurare il contraddittorio procedimentale e il diritto di difesa.

L’orientamento del TAR del Lazio ha portato ad adottare il principio della parità delle armi tra accusa e difesa, che nel caso specifico prevede che in ambito di confronto industriale vada salvaguardato il diritto delle imprese alla tutela dei loro segreti commerciali.

Richiamando diverse sentenze del CdS, il TAR ha quindi evidenziato che Iliad avrebbe dovuto dimostrare la diretta connessione con gli specifici atti di cui ipotizza la rilevanza a fini difensivi, provando dunque l’esistenza di una sorta di consequenzialità e non “la semplice allegazione di esigenze di difesa genericamente enunciate”.

Per questo, secondo l’Autorità è necessario un cosiddetta quid pluris che illustri le ragioni oggettive che rendono i dati riservati indispensabili per la propria posizione difensiva e che nel caso specifico è mancato nella richiesta di Iliad, che non avrebbe fornito alcuna concreta dimostrazione dell’importanza dei dati non esibiti.

Chiaramente, Iliad potrà proporre appello al Consiglio di Stato per la questione che il TAR ha deciso di risolvere tramite il respingimento del ricorso contro l’Antitrust.

Si ricorda inoltre che per il procedimento del Garante Privacy contro TIM è stato invece accolto il ricorso di Iliad per l’accesso ai dati dei clienti contattati dall’operatore ex monopolista.

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