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Fabio Rovazzi e WINDTRE assumono impegni con l’Antitrust dopo product placement in un videoclip

L’Antitrust ha chiuso il procedimento nei confronti di WINDTRE e di Fabio Rovazzi, quest’ultimo accusato di aver inserito nel videoclip della canzone “Senza Pensieri” alcuni brand (fra cui WINDTRE) senza esplicitare in maniera adeguata la sponsorizzazione. L’operatore e il cantante hanno assunto degli impegni con l’Autorità evitando una sanzione.

La conclusione del procedimento PS11604 aperto nei confronti di WINDTRE e del noto artista per una possibile pubblicità occulta è stato reso noto all’interno del bollettino AGCM numero 43 del 2020 pubblicato oggi, 2 Novembre 2020, contenente il provvedimento n. 28386.

Un medesimo procedimento era stato aperto anche nei confronti di LG, che era l’altro marchio presente all’interno del video di Fabio Rovazzi, anche questo inserito nel bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

L’Antitrust ha aperto i procedimenti, nei confronti di Rovazzi e delle società che hanno partecipato alla realizzazione e diffusione del videoclip oltre ai brand coinvolti, per verificare l’eventuale presenza di pubblicità occulta o non trasparente, per via della segnalazione dell’associazione Unione Nazionale Consumatori, presieduta da Massimo Dona.

Questi procedimenti si concentrano quindi sulla “realizzazione di una forma di pubblicità non trasparente”, avvenuti tramite l’inserimento dei brand di WINDTRE, Wind e 3 Italia (all’epoca con gli ex brand ancora divisi, prima dell’arrivo del brand unico WINDTRE), e di LG, all’interno del videoclip musicale della canzone “Senza pensieri”, scritto, diretto e montato da Fabio Rovazzi, del quale è anche protagonista.

Il video è stato pubblicato il 1° Agosto 2019 sul canale YouTube di Rovazzi ed è inoltre rinvenibile su internet e sulle reti televisive.

A Rovazzi sono state dunque contestate le modalità utilizzate per evidenziare l’inserimento di marchi a fini promozionali, che secondo l’Autorità potevano “risultare inadeguate a rendere manifesta l’esistenza di un rapporto di committenza con il marchio mostrato nel video diffuso su YouTube, al fine di garantire al consumatore la fruizione dell’opera con adeguato spirito critico”.

Le avvertenze utilizzate, “Sponsor Adv WindTre&LG”, erano infatti esterne al video e di consultazione eventuale, visibili solo cliccando sulla scritta “MOSTRA ALTRO”, posta nella parte testuale sottostante al video, insieme a numerose ulteriori informazioni.

Inoltre, secondo quanto rilevato dall’Antitrust, la suddetta dicitura nella descrizione del video di YouTube sarebbe stata inserita soltanto in data 6 Novembre 2019, quindi alcuni mesi dopo la pubblicazione.

Nel corso del procedimento è emerso che le decisioni relative all’inserimento di immagini di prodotti a fini commerciali sono state assunte dall’ex brand Wind e Rovazzi, tramite il contratto sottoscritto tra Wind Tre S.p.A. e Raw S.r.l. (società di produzione di Rovazzi). Tale contratto specifica la promozione del marchio Wind che l’artista si impegna ad effettuare, compreso l’inserimento del marchio WIND3 (formato dai loghi degli ex brand Wind e 3 Italia) nel video di “Senza Pensieri”.

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Antitrust WINDTRE

Poiché una modifica del video volta ad inserire nuove scritte e avvertenze all’interno dello stesso richiederebbe l’eliminazione del video dal canale YouTube per caricarne una nuova versione, con conseguente perdita di tutte le visualizzazioni conteggiate, e danno economico per l’artista, Rovazzi e i vari attori coinvolti nella vicenda hanno presentato ad AGCM degli impegni per migliorare la condotta sul videoclip di Rovazzi e su future situazioni simili.

Fabio Rovazzi si è impegnato (ed è già visibile sul video) ad utilizzare lo strumento messo a disposizione da YouTube denominato “Posizionamenti e approvazioni di prodotti a pagamento”, che non comporta il ricaricamento del videoclip sulla piattaforma ma fa comparire in sovraimpressione per 16 secondi all’inizio del video la scritta “include promozioni a pagamento”.

In caso di richiesta del video da parte di emittenti televisive, il cantante si è impegnato a consegnare l’opera contenente titoli di coda finali, con le specifiche avvertenze della presenza di product placement ed esplicita menzione dei partner commerciali. Inoltre, Rovazzi consegnerà il videoclip con le suddette avvertenze anche ad Universal Music Italia S.r.l., società licenziataria dei diritti della predetta opera.

Rovazzi si è anche impegnato a rispettare una corretta informativa delle sponsorizzazioni anche per i videoclip di futura diffusione: saranno inseriti nei titoli di coda del video specifiche avvertenze relative alla presenza di product placement, con esplicita indicazione dei marchi e dei brand presenti. Tale impegno sarà attuato a partire dal primo videoclip diffuso successivamente alla data in cui gli impegni saranno resi vincolanti.

Sulle future comunicazioni tramite social network di Rovazzi, l’artista si è impegnato ad inserire, secondo quanto indicato dall’Autorità nei propri procedimenti, hashtag quali #pubblicità, #sponsorizzato, #adversiting, #adv.

Per quanto riguarda invece WINDTRE, l’operatore si è impegnato, per i nuovi contratti che verranno sottoscritti aventi ad oggetto prestazioni artistiche che coinvolgano piattaforme internet dove sia presente uno dei marchi di cui WINDTRE è titolare, sarà chiesto alla controparte contrattuale di inserire una clausola negoziale che obblighi all’inserimento di un disclaimer che informi il fruitore dell’inserimento di messaggi commerciali.

Tale avvertenza sarà inserita nella posizione scelta dall’artista, in modalità scorrevole o statica, all’inizio del video prima della visione oppure al termine del video con inserimento della menzione dello sponsor. La controparte dovrà fornire a WINDTRE opportuna reportistica periodica sulle iniziative intraprese.

Fabio Rovazzi

AGCM ha quindi accettato gli impegni assunti dalle varie parti in causa, poiché sono stati ritenuti idonei a rendere trasparente, ove sussistente, la “finalità anche pubblicitaria delle loro creazioni artistiche e generano un effetto utile di ampia portata, in quanto non si limitano al videoclip oggetto di istruttoria, ma sono estese, in modo permanente, al comportamento complessivo, anche futuro, di ciascun professionista”. L’Antitrust rende così obbligatori gli impegni assunti e chiude il procedimento senza accertare l’infrazione.

L’avv. Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, che ha segnalato all’Antitrust la vicenda, ha dichiarato quanto segue nei giorni scorsi:

“Una vittoria importante. Grazie alla nostra segnalazione si chiude l’ennesimo procedimento sul fenomeno degli influencer e della pubblicità occulta scoperchiato dalla nostra associazione, che in questo caso si estende per la prima volta ai video musicali. Siamo contenti che il cantante Rovazzi si reputi soddisfatto per il risultato visto che d’ora in poi sarà obbligato ad assicurare una maggiore trasparenza verso tutti i suoi fan; resta da capire perché abbia dichiarato di volersi ‘togliere un sassolino dalla scarpa’ polemizzando con noi! L’artista ha dichiarato che le nostre accuse erano pretestuose e infondate, ma se il nostro esposto fosse stato infondato l’Antitrust lo avrebbe archiviato e non avrebbe costretto Rovazzi, come invece ha fatto, a modificare la sua condotta (punto sul quale, peraltro, era intervenuto anche l’Istituto per l’Autodisciplina Pubblicitaria IAP su nostra sollecitazione). C’è da augurarsi che questa vicenda serva a rendere l’industria musicale (e quella degli influencer) maggiormente consapevoli dell’importanza del ruolo che i personaggi più amati dal pubblico hanno nel rendere chiare e trasparenti le sponsorizzazioni che devono essere presentate ai fan con adeguati strumenti informativi, senza che ciò leda in alcun modo il valore artistico o la fruibilità di questi contenuti”.

Secondo quanto ricorda l’Antitrust, in caso di inottemperanza alla delibera in questione, l’Autorità applicherà una sanzione amministrativa pecuniaria che può andare da un minimo di 10.000 euro a un massimo di 5.000.000 di euro.

Nei casi di reiterata inottemperanza, l’Autorità può disporre la sospensione dell’attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

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