L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), nell’adunanza del 28 luglio 2020, ha deliberato di inviare una segnalazione alla Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome e all’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, relativamente agli ostacoli all’installazione di impianti di telecomunicazione in tecnologia wireless 5G, che vengono frapposti da svariate amministrazioni comunali nel territorio italiano.
Tali atti amministrativi comportano restrizioni concorrenziali ingiustificate che rischiano di compromettere la prestazione dei servizi di telecomunicazione ai consumatori e alle imprese, lo sviluppo delle reti di comunicazione elettronica degli operatori nuovi entranti e l’impiego di nuove tecnologie.
Nel corso degli ultimi anni, l’Autorità è intervenuta in più occasioni per segnalare la presenza di numerose restrizioni presenti nei regolamenti locali, in grado di incidere in misura notevole sui livelli di concorrenzialità dei mercati delle telecomunicazioni e di determinare ricadute negative rilevanti sui servizi erogati ai consumatori e alle imprese, nonché sulla competitività dell’Italia nei confronti di altri Paesi.
Nei propri pronunciamenti, l’Autorità ha evidenziato, come tali criticità suscitino serie preoccupazioni in ragione del loro accentuarsi nell’attuale fase di transizione verso le tecnologie 5G, il cui rallentamento produrrà un ritardo nell’adeguamento tecnologico del Paese, vanificando l’impegno che l’Italia ha profuso per lo sviluppo delle tecnologie 5G, muovendosi anche in anticipo rispetto ad altri Paesi europei nell’assegnazione delle frequenze.
Da ultimo, con la segnalazione del 1° luglio 2020, l’Autorità ha auspicato che le amministrazioni locali rimuovano celermente gli ostacoli ingiustificati all’installazione di impianti di telecomunicazione mobile, al fine di ridurre le barriere all’ingresso e all’espansione degli operatori mobili e FWA (fixed wireless access), permettendo il dispiegarsi di una concorrenza infrastrutturale e il miglioramento dei servizi di telecomunicazione resi agli utenti finali.
Con la presente segnalazione, l’Autorità ha ritenuto necessario svolgere alcune ulteriori osservazioni sul tema in ragione dell’esistenza di svariati atti, adottati principalmente dalle amministrazioni comunali, che impongono un generalizzato divieto all’installazione degli impianti di telecomunicazioni, non permettendo alcuna sperimentazione, installazione ed esercizio di impianti con tecnologia 5G nel territorio comunale.
L’Antitrust specifica nel suo bollettino settimanale numero 33 del 2020 (ecco il documento integrale):
“Tali atti, consistenti, ad esempio, in ordinanze sindacali, atti di indirizzo e regolamenti comunali, integrano una violazione delle norme a tutela della concorrenza e del mercato, nonché della normativa nazionale ed europea in tema di installazione di frequenze. […] Le restrizioni in esame rischiano di impedire il corretto dispiegarsi di un efficace processo competitivo basato sulla concorrenza dinamica tra gli operatori presenti sul mercato e tra di essi e i nuovi entranti che intendano avvalersi delle nuove tecnologie di comunicazione. Siffatti ostacoli rischiano di compromettere seriamente e in modo ingiustificato il processo di innovazione tecnologica, con ricadute concorrenziali sia sui mercati delle telecomunicazioni che su diversi comparti del sistema produttivo locale che non potranno giovarsi degli opportuni strumenti tecnologici che saranno abilitati dalle tecnologie 5G“.
In particolare, l’Antitrust specifica che la Corte costituzionale, con le sentenze numero 331/2003 e numero 307/2003, nell’esaminare la legittimità costituzionale di disposizioni legislative regionali che prevedevano distanze minime da una serie di siti sensibili, ha affermato il principio per cui tali disposizioni sono illegittime in quanto la tutela della salute pubblica, data dalla riduzione dell’esposizione ai campi elettromagnetici, non rientra tra le attribuzioni degli enti locali, ma è una materia attribuita allo Stato.
Secondo la Corte, l’imposizione di limiti generali potrebbero rendere impossibile la realizzazione di una rete completa di infrastrutture per le telecomunicazioni, con la conseguenza che i “criteri di localizzazione” si trasformerebbero in “limitazioni alla localizzazione“.
In sostanza, le disposizioni delle amministrazioni locali sono legittime nella misura in cui consentono comunque “una sempre possibile localizzazione alternativa” e non determinano invece “l’impossibilita della localizzazione“.
L’AGCM insiste sull’opportunità rappresentata dal 5G, considerato come un innalzamento dei livelli di concorrenza, grazie alla possibilità di erogare nuovi servizi che interesseranno diversi comparti industriali.
Non è la prima volta che l’AGCM delibera l’invio di una segnalazione relativa agli ostacoli per l’installazione di impianti di telecomunicazione mobile e broadband wireless access a causa delle normative locali, regionali e nazionali. Era già successo più volte anche l’anno scorso.
L’AGCM ha sempre insistito sull’opportunità rappresentata dal 5G, considerato come un innalzamento dei livelli di concorrenza, grazie alla possibilità di erogare nuovi servizi che interesseranno diversi comparti industriali.
Nell’analizzare le criticità, l’AGCM riferisce che il Decreto Legislativo 1° Agosto 2003, numero 259, ha favorito un regime autorizzatorio uniforme, volto a definire le modalità e le tempistiche delle autorizzazioni. Tutti gli impianti di telefonia sono qualificati come opere di urbanizzazione primaria e ne è riconosciuta dal Coice delle Comunicazioni Elettroniche la natura di pubblica utilità.
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