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875mila euro di multe a TIM, Vodafone, Wind Tre e Fastweb per carenze informative su offerte Fibra

AGCM, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ha inflitto delle sanzioni pecuniarie fino a 350.000 euro ai principali operatori di rete fissa, ossia TIM, Vodafone, Wind Tre e Fastweb, dopo che l’Antitrust ha accertato l’esistenza di pratiche commerciali scorrette sulle offerte in fibra.

Lo ha comunicato l’Antitrust italiano con la pubblicazione del bollettino AGCM n. 31/2019 del 5 Agosto 2019, in cui sono contenute le motivazioni di queste nuove sanzioni.

Questa è solo la conclusione dei procedimenti che sono già stati avviati nei mesi scorsi: infatti, con la pubblicazione del bollettino AGCM n. 9/2019 del 4 Marzo 2019 erano stati resi noti i procedimenti avviati nei confronti di TIM, Wind Tre e Fastweb, mentre quello riguardante Vodafone era contenuto nel bollettino n. 10/2019 dell’11 Marzo 2019.

Per quanto riguarda il procedimento nei confronti di TIM, la contestazione risale al Febbraio 2018, quando era stato accertato che l’operatore aveva omesso di informare correttamente i consumatori delle caratteristiche dell’offerta di connettività in fibra ottica, sull’esistenza di limitazioni tecnologiche o geografiche e sulle differenze di servizi disponibili e performance in funzione dell’infrastruttura utilizzata.

Le contestazioni riguardavano principalmente l’offerta TIM Connect Fibra, che era stata pubblicizzata da Settembre a Novembre 2018 con il claim “ultraveloce”, il termine “fibra ultraveloce” utilizzato negli spot televisivi e la scarsa informazione sul fatto che la massima velocità della fibra avrebbe comportato un aumento del costo mensile di 5 euro.

Successivamente, visto che l’operatore ha proseguito nella pratica commerciale scorretta, l’Antitrust aveva deciso di avviare il procedimento per irrogare una eventuale sanzione pecuniaria.

Nell’adunanza risalente al 17 Luglio 2019 sono stati quindi discussi i provvedimenti presi dall’operatore, che per quanto riguarda ad esempio l’informazione sulle eventuali limitazioni tecnologiche e geografiche, ha comportato il cambiamento dell’informativa presente sul sito, con l’inserimento del tasto “Verifica e Attiva”, il quale permette di attivare l’offerta solo dopo aver verificato se questa è disponibile nella tecnologia pubblicizzata.

Per quanto riguarda invece l’opzione per la massima velocità della fibra, TIM ha ricordato di aver integrato questo costo nel prezzo finale dell’offerta a partire dal 15 Gennaio 2019, quando sono state lanciate le nuove offerte della gamma Nuova TIM Connect 2019. inoltre, l’operatore ritiene comunque che la sua condotta fosse lecita e che in ogni caso questa sia cessata prima dell’avvio del procedimento.

TIM si è inoltre difesa affermando che le informazioni sulle limitazioni della fibra contenute nei suoi materiali di comunicazione (sito web, spot e materiali in negozio) fossero “ben visibili”.

Visti tutti questi elementi, AGCM ha ritenuto che la condotta relativa alle informazioni sulle eventuali limitazioni tecnologiche o geografiche non sia meritoria di sanzione poiché l’operatore ha apportato un continuo miglioramento nel corso del procedimento dei suoi materiali di comunicazione, mentre la condotta relativa alla scarsa informazione sul costo della massima velocità viola la delibera di Febbraio 2018.

Per questo motivo, l’Antitrust ha inflitto una sanzione pecuniaria pari a 200.000 euro a TIM, da pagare entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento.

Per quanto riguarda invece Wind Tre, anche in questo caso non venivano fornite tutte le informazioni atte a tratteggiare l’effettivo vantaggio dell’offerta rispetto alla concorrenza in termini di velocità e prestazioni, e sugli eventuali limiti geografici e tecnologici.

A titolo esemplificativo, l’Autorità richiamava gli spot di Settembre, Ottobre e Novembre 2018, con cui si utilizzava il claim Fibra 1000 per la casa, specificando solo in una piccola nota che si trattava di un’offerta dedicata alle nuove attivazioni e che la velocità era garantita nelle città in copertura FTTH.

Wind Tre, presentando la sua relazione, ritiene di “aver agito correttamente” e ha rilevato che il termine Fibra è stato utilizzato solo nelle comunicazioni relative alle offerte in modalità FTTH. Inoltre, l’operatore ha provveduto a migliorare la comunicazione delle limitazioni geografiche inserendo un link diretto che spiega le tecnologie delle offerte.

Nonostante ciò, l’Antitrust ha ritenuto che Wind Tre abbia continuato con la pratica commerciale scorretta anche dopo la pubblicazione del provvedimento di Marzo 2018 e che in particolare le condizioni economiche non fossero correttamente rappresentato (come ad esempio il costo aggiuntivo del modem).

Per questo motivo, l’AGCM ha deciso di sanzionare Wind Tre con una multa pari a 350.000 euro.

Per quanto riguarda Fastweb, l’AGCM era già intervenuta nell’Aprile del 2018, accertando che l’operatore non aveva adeguatamente evidenziato tutte le informazioni sulle sue offerte di rete fissa, sfruttando claim come “la connessione più potente” senza permettere di individuare nell’immediato gli elementi che caratterizzavano le offerte.

Si faceva riferimento, in particolare, alle offerte sponsorizzate in televisione con frasi come “Velocità trasparente e Internet Veloce”, in cui le note (che riportavano i dettagli del prezzo dopo i primi dodici mesi e la necessità di verificare la copertura) venivano proposte con caratteri scarsamente leggibili.

L’operatore si è difeso affermando che i rilievi dell’autorità non fossero corretti per quanto riguarda le condizioni economiche (AGCM contestava il cambiamento di prezzo dopo 12 mesi di Bitstream NGA e VULA dopo 12 mesi, ma per Fastweb non si tratta della tecnolgia contestata, ossia Fibra FTTH), mentre sulle limitazioni tecnologiche e geografiche, i claim “Fibra” e Ultrafibra” sono stati eliminati e sostituiti dal claim “internet superveloce”, utilizzato solo per offerte Fibra FTTH.

Di contro, l’Autorità ha constatato che l’operatore ha continuato nella pratica commerciale scorretta anche dopo la prima delibera di Aprile 2018 e inoltre risponde che sono infondate le eccezioni sollevate da Fastweb circa le tecnologie VULA e Bitsream NGA, in quanto queste sono inserite all’interno della pagina relativa alla connettività in fibra sul sito.

Per quanto riguarda invece la comunicazione sui limiti tecnologici e geografici AGCM dedice di non procedere in quanto l’operatore ha costantemente migliorato le sue comunicazioni commerciali sui vari canali.

L’Antitrust ha quindi deciso di quantificare la sanzione pecuniaria da infliggere a Fastweb in 125.000 euro.

Infine, per quanto riguarda Vodafone, anche l’operatore rosso aveva posto in essere delle condotte commerciali scorrette simili a quelle degli altri operatori, come ad esempio l’uso del termine fibra e di claim volti a enfatizzare le massime prestazioni in termini di velocità e affidabilità di navigazione come IperFibra o IperFibra 1Gigabit.

Inoltre non era stato indicato in modo non sufficientemente chiaro e visibile che, per raggiungere le massime velocità pubblicizzate, fosse necessario attivare un’opzione aggiuntiva a pagamento (gratuita solo per un periodo limitato).

Anche Vodafone, come TIM, sostiene che non sussista alcuna scorrettezza per quanto riguarda l’opzione velocità in quanto dal 17 Febbraio 2019 non è più prevista un’opzione specifica per il raggiungimento delle massime velocità di navigazione. Stessa cosa vale anche per i termini come “IperFibra”, che non sono più utilizzati dall’operatore.

AGCM ha ritenuto che la condotta scorretta posta in essere da Vodafone sia stata continuata anche dopo la prima delibera di Aprile 2018, non evidenziando a dovere l’opzione per la massima velocità (fino al 17 Febbraio 2019).

Per quanto riguarda invece la comunicazione sulle limitazioni tecnologiche e geografiche l’operatore ha apportato dei miglioramenti, pertanto è stato ritenuto che non ci fossero elementi sufficienti per perseguire la condotta.

L’Antitrust ha dunque comminato a Vodafone Italia una sanzione pecuniaria pari a 200.000 euro.

In tutti questi procedimenti ha fatto istanza di partecipazione l’associazione Unione Nazionale Consumatori (UNC), che in seguito alla pubblicazione delle sanzioni nei confronti degli operatori di rete fissa ha rilasciato una breve nota in cui non nasconde l’entusiasmo per via dell’accoglimento degli esposti di UNC da parte dell’AGCM.

Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, ha dichiarato:

Una vittoria importante! Accolte in pieno le nostre tesi. Ora speriamo che si smetta con il pubblicizzare un costo, quando in realtà questo ha una durata limitata nel tempo. È ingannevole un messaggio che non informa in modo adeguato e completo sui costi aggiuntivi necessari per conseguire le massime velocità pubblicizzate per navigare su internet, o che non dicono chiaramente che va attivata un’opzione aggiuntiva a pagamento, magari gratuita solo per un primo limitato periodo.

Ricapitolando, l’Autorità ha quindi irrogato a TIM una sanzione di 200.000 euro, a Wind Tre di 350.000 euro, a Fastweb di 125.000 euro e a Vodafone di 200.000 euro, per un totale complessivo di 875.000 euro.

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