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TAR respinge il ricorso di Wind Tre sulla gara Consip: la convenzione resta con TIM

Il TAR si è espresso sul ricorso effettuato da Wind Tre contro Consip per l’annullamento dell’aggiudicazione della gara per l’affidamento dei servizi di telefonia mobile per le Pubbliche Amministrazioni in favore di TIM.

L’operatore congiunto ha infatti richiesto l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, dell’aggiudicazione stessa e di ogni atto connesso o conseguente, oltre che la condanna di Consip al risarcimento per il pregiudizio patito.

Il fatto risale al 2017: Consip aveva indetto una gara a procedura aperta “per l’affidamento dei servizi di telefonia mobile per le Pubbliche Amministrazioni” secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con una base d’asta di 125.000.000 euro.

Così facendo, Consip avrebbe stipulato una convenzione di 18 mesi con l’azienda vincitrice, per servizi di telefonia mobile, fornitura di SIM, noleggio e manutenzione di terminali radiomobili, servizi di customer care, di rendicontazione e di fatturazione.

Ai fini della valutazione dell’offerta economica, si teneva conto delle tariffe per la voce “Chiamate Off-Net verso rete mobile nazionale (prezzo al minuto)” che mostrava una base d’asta pari a 0,0170 centesimi al minuto. Inoltre, per la componente tecnica occorreva offrire e descrivere in una relazione tecnica tutti gli apparati radiomobili richiesti, dettagliandone le caratteristiche minime. Si trattava di terminali quali telefoni, tablet e modem.

A partecipare alla gara sono stati Wind Tre, TIM, Vodafone e Ditta Merlini Gionata. Quest’ultima azienda è stata esclusa dopo l’esame della documentazione amministrativa.

Invece, dopo la valutazione della componente tecnica è stato assegnato un punteggio di 25,4363 punti a TIM e 25,3402 punti a Wind Tre, mentre Vodafone è stata esclusa poiché la sua offerta è stata considerata incompleta. Il punteggio massimo per l’analisi tecnica era pari a 30.

Con riferimento, poi, alla componente economica, TIM ha ottenuto 46,4101 punti e Wind Tre 41,8924 punti. In questo caso, il valore massimo era di 60. Nella Graduatoria provvisoria, ottenuta dalla somma della componente tecnica e di quella economica, TIM ha ottenuto un punteggio complessivo di 71,8464 punti, contro i 67,2326 punti di Wind Tre.

Ma in seguito all’aggiudicazione definitiva in favore di TIM, Wind Tre ha presentato ricorso al TAR, chiedendo la condanna di Consip all’aggiudicazione della gara nei suoi confronti e alla stipulazione di una convenzione.

Per l’azienda adesso di proprietà di CK Hutchison, l’offerta economica di Telecom Italia, che aveva presentato un netto distacco, mostrava un’anomalia dovuta alla mancata applicazione di alcuni articoli, tale da lasciar presumere “un eccesso di potere per travisamento in fatto e in diritto, oltre a illogicità, irragionevolezza, difetto di istruttoria e di motivazione”.

Nello specifico, con riferimento alla già citata voce “Chiamate Off-Net verso rete mobile nazionale (prezzo al minuto)”, considerate da Wind Tre come chiamate verso altro operatore tramite interconnessione, l’offerta presentata da TIM sarebbe stata ampiamente sottocosto, tenuto conto delle condizioni economiche di interconnessione definite dall’AGCOM e applicate da TIM stessa verso gli altri concorrenti.

Il prezzo offerto da TIM, pari a 0,5 centesimi di euro al minuto, permetterebbe secondo Wind Tre di remunerare appena il 50% del costo delle chiamate. Ma lo scarto rispetto all’offerta di 1,7 centesimi di Wind Tre avrebbe garantito l’aggiudicazione della componente economica.

Dunque, essendo mancato un procedimento di valutazione attento da parte di Consip per un’offerta palesemente bassa, l’aggiudicazione andrebbe annullata.

Anche per quanto concerne la componente tecnica Wind Tre riscontra delle anomalie. TIM avrebbe proposto nella sua offerta un terminale con tecnologia Windows non commercializzato e non commercializzabile in Italia, vale a dire il WinPhone LTE di Trekstor.

Tale proposta avrebbe dovuto spingere Consip a dichiarare l’inammissibilità dell’offerta tecnica, per difformità rispetto alle prescrizioni contenute nel disciplinare.

Il Trekstor WinPhone LTE, il dispositivo offerto da TIM ma mai commercializzato

Per il TAR, però, l’attendibilità di un’offerta di questo genere va valutata nel suo complesso e non con riferimento alle singole voci di prezzo eventualmente ritenute incongrue. E nel caso del ricorso di Wind Tre, l’azienda si è concentrata esclusivamente su una delle 62 voci che compongono l’offerta economica.

Con preciso riferimento alle chiamate off-net, il TAR espone una precisazione di rilevanza critica: Wind Tre nel ricorso ha confuso le tariffe di terminazione nel mercato wholesale con i costi delle chiamate off-net offerte in gara, in cui rientrano anche le chiamate terminate su rete mobile TIM non convenzionate, che sono caratterizzate, chiaramente, da costi del tutto marginali.

Dunque, per quanto concerne il mero aspetto economico, il ricorso di Wind Tre risulta infondato.

Analizzando l’argomentazione per la componente tecnica, il TAR ha effettivamente riconosciuto che il dispositivo Trekstor WinPhone LTE, presentato a Berlino nel 2017, per scarsità di richieste e insufficienza dei finanziamenti non ha riscontrato alcun favore sul mercato: l’azienda non ha infatti avviato la produzione del terminale. Ma al contrario di quanto sostiene Wind Tre, i terminali proposti dovevano essere commercializzati o commercializzabili alla data di presentazione dell’offerta, e il modello in questione lo era.

Riscontrando infondatezza su entrambe le componenti, il TAR del Lazio ha dunque respinto il ricorso condannando Wind Tre al pagamento delle spese di giudizio di 5000 euro.

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