LycaMobile: multa di 120.000 euro per mancata trasparenza sull’applicazione del Roaming
AGCOM, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ha deciso di multare l’operatore virtuale Lycamobile per il mancato rispetto e adeguamento agli obblighi di trasparenza riguardo la normativa europea in materia di roaming comunitario (Roaming Like At Home) in vigore dal mese di Giugno 2017.
Infatti con la delibera n. 372/18/CONS datata 25 Luglio 2018 e resa disponibile sul sito dell’Autorità solo ieri 28 Settembre 2018, è stata comminata una sanzione amministrativa di 120.000 euro nei confronti dell’operatore multinazionale che in italia è attivo come virtuale su rete Vodafone.
Come si legge nei dettagli della delibera, che Lycamobile potrà impugnare al TAR del Lazio entro 60 giorni dalla notifica, l’operatore si è reso “colpevole” di non aver applicato per tempo e non aver informato adeguatamente i clienti tramite i suoi canali ufficiali, delle nuove disposizioni in materia di roaming europeo, che dal 15 Giugno 2017 impongono agli operatori di non applicare alcun sovrapprezzo quando l’utente si trova all’interno dell’UE.
In particolare viene contestato a Lycamobile il mancato aggiornamento delle informative presenti sul sito ufficiale e quindi la scarsa trasparenza nei confronti degli utenti nei primi mesi successivi l’applicazione del nuovo regolamento europeo.
Il tutto nasce dalla delibera n. 419/17/CONS del 6 Novembre 2017, con la quale AGCOM segnalava le carenze comunicative dell’operatore e diffidava lo stesso a dare immediata esecuzione al regolamento europeo che era entrato in vigore da pochi mesi.
In questo modo si è configurata la violazione degli articoli 14 e 15 del regolamento (UE) n. 2012/531, come modificato dal regolamento (UE) n. 2015/2120, in materia di roaming internazionale all’interno dell’unione europea.
Chiamata a rispondere alle “accuse” dell’AGCOM, Lycamobile aveva provveduto nel frattempo ad aggiornare parzialmente il proprio sito web, informando gli utenti che le offerte erano utilizzabili anche nei paesi dell’UE.
Nonostante questo l’operatore virtuale non è riuscito ad addurre argomentazioni valide per giustificare la propria condotta ed ha quindi, di fatto, confermato le contestazioni dell’AGCOM.
L’Autorità ha comunque ritenuto la violazione di entità “lieve” in quanto l’operatore ha colmato tempestivamente il deficit informativo e anche per via della mancanza di segnalazioni riguardo ad applicazioni di sovrapprezzi ingiustificati ai suoi clienti nel periodo contestato.
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