Ogni anno aumentano i casi di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali da parte degli operatori di telefonia mobile. Gli operatori utilizzano la clausola “in base all’articolo 70 comma 4 del Decreto Legislativo 259 del 2003” che consente ai gestori di modificare unilateralmente le condizioni tariffarie, prevedendo, però, alcune garanzie di trasparenza tariffaria nei confronti degli utenti.
Al riguardo, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, aveva approvato alcuni anni fa la delibera n. 519/15/CONS che prevede che gli operatori informino i clienti interessati, con preavviso non inferiore a trenta giorni, delle modifiche alle condizioni contrattuali e del loro diritto, se non accettano le nuove condizioni, di recedere senza penali e senza costi di disattivazione, nonchè della possibilità di passare ad altro operatore.
La volontà di recedere deve essere comunicata, secondo le modalità indicate dall’operatore, entro la data di entrata in vigore delle modifiche.
L’AGCOM ha voluto precisare in risposta alla lettera inviata dal nostro lettore Emanuele che, il recesso, ha efficacia a far data dall’entrata in vigore delle modifiche contrattuali, purchè la relativa comunicazione pervenga all’operatore prima di tale data, e rende inapplicabili all’utente le nuove condizioni.
Qualora si chieda contestualmente il passaggio ad altro operatore, nel periodo tecnicamente necessario per tale passaggio, si applicheranno le condizioni previgenti alle modifiche. L’operatore che, per ragioni di natura tecnica, non riesca a impedire l’applicazione delle nuove condizioni contrattuali, secondo la delibera dell’AGCOM, dovrà tempestivamente provvedere a stornare o a rimborsare l’utente le somme in eccesso eventualmente addebitate a causa della modifica contrattuale.
I consumatori che non accettano le nuove condizioni, possono recedere senza penali nè costi di disattivazione.
Eventuali violazioni della norma citata, possono essere denunciate all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni esclusivamente mediante l’apposito Modello D, disponibile sul sito www.agcom.it, da trasmettere all’Autorità unicamente a mezzo posta elettronica all’indirizzo denunce_ugsv@cert.agcom.it.
L’AGCOM ha precisato anche che in caso di pagamenti rateali di servizi e prodotti accessori (esempio: smartphone acquistati a rate), l’utente che a causa della modifica unilaterale recedesse dal contratto, dovrebbe continuare a pagare con modalità rateale, fatta salva la facoltà di scegliere di saldare il residuo in un’unica soluzione. In caso contrario, infatti, se l’operatore facesse discendere dal recesso anticipato determinato dalla sua modifica unilaterale l’onere dell’utente di pagare in un’unica soluzione le rate residue, tratterebbe il diritto di recesso di cui al citato articolo 70, comma 4 del Codice alla stregua di un inadempimento contrattuale.
Le rimodulazioni tariffarie sono legittime, come abbiamo visto in passato, vengono utilizzate anche dai servizi postali e bancari. Quando un operatore di telefonia mobile continua però sistematicamente a modificare le sue tariffe può generare un senso di sfiducia nel consumatore che potrebbe sviluppare una naturale diffidenza nei confronti di nuove promozioni, anche se più convenienti, perchè ritenute solo temporanee e dunque poco affidabili.
La nuova legge sui rinnovi mensili, come era prevedibile all’inizio della saga “La Tredicesima sulle tariffe“, ha comportato una serie di modifiche unilaterali.
Sarebbe giusto però, per fidelizzare il consumatore, non abusare, più volte nel corso dell’anno, dell’articolo 70 comma 4 e delle sue recenti modifiche. Per essere più trasparenti nei confronti del consumatore, l’operatore, dovrebbe garantire che non modificherà unilateralmente le condizioni contrattuali sottoscritte almeno per un determinato periodo di tempo (per esempio: 24 mesi) dal nuovo contratto sottoscritto, o dall’ultima modifica effettuata.
Per ulteriori informazioni è possibile consultare il Regolamento dell’AGCOM recante disposizioni a tutela degli utenti in materia di contratti relativi alla fornitura di servizi di comunicazioni elettroniche. Il documento è all’interno all’Allegato A della delibera n.519/15/CONS.
In seguito alla legge del 4 agosto 2017, n. 124 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”, gli operatori di telefonia devono permettere ai loro clienti di richiedere il recesso dai servizi di telefonia mobile e fissa anche nei propri punti vendita.
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