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L’Antitrust conferma la sospensione dell’intesa e la definizione autonoma delle proprie offerte, già intimate a Marzo 2018, agli operatori

Il comunicato stampa, redatto dall’ Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, di giorno 13 Aprile 2018 annuncia la conferma delle misure cautelari richieste lo scorso 21 Marzo 2018 relative alla procedura avviata con la  nella delibera del 7 Febbraio 2018, per accertare l’esistenza di un’intesa restrittiva della concorrenza tra i principali operatori.

Nel corso dell’assemblea tenutasi l’11 Aprile 2018, l’Autorità ha confermato l’adozione di provvedimenti di carattere cautelare per accertarsi dell’effettiva esistenza di un’intesa tra gli operatori TIMVodafoneWind Tre e Fastweb, che attraverso Asstelavrebbero coordinato una strategia commerciale comune, relativa all’entrata in vigore della legge n. 172/2017 sulla fatturazione mensile delle offerte di telefonia fissa e mobile e alla cadenza dei rinnovi.

Noi di MondoMobileWeb in precedenza abbiamo già parlato del comunicato del 21 Marzo 2018 dell’AGCM, in un articolo che vi invitiamo a leggere e che contiene anche il testo testo del provvedimentoAntitrust intima agli operatori la sospensione dell’intesa e la definizione autonoma delle propria offerta.

L’Autorità ritiene infatti che è molto probabile l’ipotesi secondo il quale ci sia stato un accordo tra i principali operatori, in occasione della rimodulazione del ciclo di fatturazione prevista della legge n. 172/2017.

Nello specifico, i gestori avrebbero comunicato, quasi in contemporanea, ai propri clienti il passaggio dalla fatturazione ogni 4 settimane a quella mensile, informandoli anche, dell’aumento del canone mensile a causa del fatto che la spesa annuale doveva essere suddivisa in 12 mesi anzichè 13.

Per questo motivo, per evitare un grave e irreparabile danno per la concorrenza e per i consumatori, l’Agcm (Antitrust) ha deciso di confermare ulteriormente il proprio provvedimento che prevede come detto in precedenza, l’adozione di urgenti misure cautelari. Viene cosi imposto agli operatori la sospensione del repricing oggetto dell’intesa e la definizione della propria offerta di servizi in modo autonomo rispetto ai propri contendenti.

E’ stato inoltre deliberato, che le Parti entro quindici giorni dalla notifica del provvedimento, devono depositare una relazione dettagliata sull’attività svolta per rispettare la misura cautelare confermata con quest’ultima delibera e che l’Autorità, una volta ricevute le suddette relazioni e all’esito delle necessarie verifiche, valuterà l’ottemperanza alla misura imposta.

Per ulteriori informazioni vi invitiamo a leggere il testo del provvedimento dell’AGCM dell’ 13 Aprile 2018.

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