Dal bollettino settimanale dell’Antitrust del 3 Aprile 2018 si evince che nel Marzo 2018, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ha disposto la delineazione di alcune considerazioni sugli aspetti concorrenziali attinenti le misure attuative delle disposizioni sull’assegnazione delle frequenze per i servizi di telecomunicazione mobile a banda larga.
In base al disegno ravvisato nell’articolo 1, commi 1026-1046, della legge n. 205/2017, nei mesi a seguire, il nostro Paese dovrà definire le procedure per l’assegnazione dei diritti d’uso delle frequenze radioelettriche, che dovranno adibirsi a servizi di comunicazione elettronica a banda larga mobili terrestri bidirezionali con l’uso della banda 694-790 MHz e delle bande di spettro pioniere 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz.
La definizione di queste procedure dovrà garantire l’utilizzo dello spettro, garantendo massima copertura e accesso, ai servizi basati sulla tecnologia 5G a tutti gli utenti in Italia, e inoltre, sulla base della durata dei diritti d’uso concessi, dovrà assicurare loro benefìci socio-economici a lungo termine.
Secondo l’AGCM si tratta di procedure costituenti una vera e propria opportunità per la assicurare e ampliare i mercati concorrenziali, di condizioni quindi, che possono incentivare gli investimenti nell’ambito della telefonia mobile. Ad oggi come sappiamo, il mercato dei servizi di telecomunicazione mobile ha tutte le caratteristiche di un oligopolio, ovvero di un mercato in cui ci sono poche imprese con uguale struttura di costo e che producono un bene omogeneo.
In un quadro del genere è necessario quindi, che l’assegnazione delle frequenze per i servizi di comunicazione mobile a banda larga possa rappresentare un’occasione ed un vantaggio per l’entrata in gioco di eventuali nuovo operatori, cosi da amplificare la concorrenza in questo prestigioso mercato.
L’istituzione di regole di gara che agevolino l’ingresso o il rafforzamento di nuovi operatori è inoltre necessaria, sulla base dell’abituale prassi degli anni precedenti, di rinnovare i diritti d’uso delle frequenze senza lo svolgimento di nuove procedure competitive. Infatti, nonostante il rinnovo dei diritti d’uso delle frequenze, sia previsto per una sola volta e per un periodo massimo di 15 anni, è necessario tenere conto del fatto che alcuni operatori storici, ad oggi, possono far affidamento a frequenze il cui diritto d’uso ha una durata anche di 35 anni. L’unica vera occasione in cui nuovi operatori possano entrare in gioco o comunque consolidarsi, è dunque l’assegnazione di nuove frequenze.
Questo discorso vale in particolar modo per le frequenze ritenute più pregiate, per un discorso di determinate loro caratteristiche di propagazione, ovvero quelle sotto 1 GHz, necessarie per favorire la copertura della rete. L’immagine seguente vuole mostrare l’assegnazione di tali frequenze “pregiate” a favore degli operatori storici, che possiedono quattro blocchi FDD da 2×5 MHz ciascuno, mentre il nuovo entrante, Iliad, detiene un singolo blocco.
E’ anche possibile notare nella tabella seguente, una non uguaglianza a favore degli operatori storici, nella durata del diritto d’uso delle frequenze, che godono di una durata dei diritti d’uso delle frequenze in banda 900 MHz superiore ai 30 anni.
Tanto è vero che in Italia fino ad oggi, si è proceduto al rinnovo dei diritti d’uso, escludendo la possibilità di far affiorare nuovi operatori su mercato, a differenza di altri paesi europei, come la Germania, in cui i diritti d’uso delle frequenze precedentemente assegnate, una volta scaduti, sono stati oggetto di una nuova procedura competitiva a cui hanno preso parte tutti gli operatori.
Peraltro, la stessa Commissione Europea riconosce l’importanza dell’assegnazione delle bande, ritenendo l’acquisizione di nuove frequenze possa permettere l’eliminazione degli eventuali vincoli di scala che il nuovo operatore Iliad potrebbe incontrare nel lungo periodo.
Sulla base di ciò quindi, l’antitrust è in linea con le previsioni contenute nella Consultazione pubblica sulle procedure di assegnazione delle frequenze, presente nella Delibera AGCOM n. 89/18/CONS, che conferiscono riserve a favore di alcuni operatori e che limitano l’acquisizione delle frequenze. Misure necessarie per evitare che gli operatori storici, tramite particolari atteggiamenti opportunistici, impediscano l’accesso alle frequenze ai nuovi operatori. L’ Autorità inoltre, per quanto concerne la banda 700 MHz, valuta in modo positivo la scelta di sei blocchi FDD da 2×5 MHz, per un totale di 60 MHz di spettro.
Non finisce qui, infatti nella delibera è ritenuto opportuno anche la conferma dei limiti di acquisizione delle frequenze, tra cui la possibilità di acquisire al massimo tre blocchi nella banda 700 Mhz.
L’AGCM afferma il probabile bilanciamento delle risorse frequenziali, mediante l’assegnazione di tre blocchi FDD da 2×5 MHz ai soggetti diversi dagli MNO incumbent. In questo senso una procedura a due fasi potrebbe essere perfetta. Nello specifico, introducendo la riserva di almeno due blocchi FDD da 2×5 MHz a favore di alcune categorie di nuovi operatori entranti e che detengono un numero minore di diritti d’uso per servizi di comunicazione mobile su frequenze terrestri.
Per quanto riguarda invece la banda 3,6 – 3,8 MHz,vconsiderando la maggiore ampiezza di spettro a disposizione, i rischi concorrenziali dovuti all’overbidding dovrebbero essere più attenuati. In quest’ottica, è auspicabile l’adozione di una soluzione che preveda la definizione di quattro blocchi da 50 MHz o, di tre blocchi da 80 MHz e un blocco da 40 MHz.
Infine possiamo affermare che l’Autorità si augura che le misure correttive presenti nella delibera n. 89/18/CONS recante “Consultazione pubblica sulle procedure per l’assegnazione e le regole per l’utilizzo delle frequenze disponibili nelle bande 694-790 MHz, 3600-3800 MHz e 26.5-27.5 GHz per sistemi terrestri di comunicazioni elettroniche al fine di favorire la transizione verso la tecnologia 5G, ai sensi della legge 27 dicembre 2017, n. 205” siano confermate.
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