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Le autorità europee per la privacy tracciano le linee guida per la trasparenza nella profilazione e nelle decisioni automatizzate

Il Garante per la privacy, tramite comunicato, condivide i principi che ispirano le Linee guida su profilazione e decisioni automatizzate adottate di recente dalle Autorità di protezione dati europee alla luce del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali.

Il primo principio riguarda la profilazione più trasparente, in quanto, i sistemi di profilazione e i processi decisionali automatizzati, sono sempre più utilizzati dalle società, ma molte volte, il loro utilizzo, vista la loro poca trasparenza, può comportare dei rischi per i diritti e le libertà delle persone, confinandole all’interno di una determinata categoria, limitandone le scelte o suggerendone altre sulla base di quelle già espresse, impedire l’accesso a servizi o prodotti, dare previsioni inesatte, e in alcuni casi causare forme ingiustificate di discriminazione.

In queste linee guida sulla profilazione e decisioni automatizzate, le autorità europee, forniscono le informazioni necessarie alle società e a tutti coloro che trattano i dati, a mettersi quindi in regola con la nuova normativa. Le società, quindi, come secondo principio, dovranno prima di tutto improntare il trattamento dei dati ai principi di privacy by design e privacy by default e rendere minimo il loro uso.

In seguito dovranno fare attenzione agli obblighi di trasparenza che il Regolamento dell’Unione Europea attribuisce loro nell’ambito delle decisioni automatizzate, quindi dovranno informare gli utenti in modo chiaro sull’attività di profilazione e garantirgli il diritto di conoscere quali dati e quali categorie di dati personali sono stati utilizzati. Per ciò che concerne le decisioni automatizzate i titolari dovranno informare gli utenti riguardo l’esistenza e le conseguenze di processi decisionali totalmente automatizzati che possono produrre effetti giuridici per la persona o che incidano su di essa in modo rilevante.

Secondo il terzo principio, alla persona interessata, sarà possibile individuare, in maniera comprensibile i criteri e le modalità di aggregazione dei dati che hanno portato alla sua collocazione in una categoria predeterminata e dovrà essere sempre garantito il diritto di ottenere l’intervento umano nella valutazione e di poter contestare la decisione.

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