Fatturazione a 28 giorni: nuove sanzioni e diffide Agcom per alcuni operatori di telefonia e pay tv
L’Autorità per le Garanzie delle Comunicazioni è tornata all’azione a distanza di quasi un anno fa sulla delibera 121/17/CONS, che aveva sancito l’obbligo di cadenza mensile dei rinnovi dei contratti di rete fissa, al fine di fornire ai clienti una giusta percezione del prezzo offerto e delle quantità consumate da ciascun utente.
In quella delibera, infatti, l’Agcom sosteneva l’inadeguatezza nella telefonia fissa del sistema di fatturazione a 28 giorni rispetto a quello mensile, a causa della difformità con il parametro mensile vigente invece nel mercato all’ingrosso. Nel settore mobile, prendendo atto della decisione degli operatori di ridurre il termine di rinnovo delle offerte, l’Agcom ha vietato di variare ulteriormente il periodo dell’offerta fissandolo al di sotto dei 28 giorni, in modo tale da garantire trasparenza e periodo minimo di invarianza delle condizioni economiche dell’offerta.
Nel caso di offerte convergenti fisso-mobile l’Autorità aveva invece stabilito che il periodo su cui calcolare il rinnovo sarebbe dovuto essere quello vigente per la fattura di telefonia fissa, e quindi, in base alle direttive della delibera, di durata mensile.
Sarebbe quindi il mancato adeguamento nel giro di 90 giorni delle disposizioni riguardanti la telefonia fissa e le offerte convergenti ad aver provocato l’avvio di procedimenti sanzionatori.
Inoltre l’Agcom ha anche deliberato l’adozione di procedimenti di diffida per Tim, Wind Tre, Vodafone, Fastweb e Sky, che non avrebbero rispettato le prescrizioni in materia di chiarezza, trasparenza e completezza delle informative rese agli utenti, per quanto concerne, in particolare nella fase di ritorno alla cadenza mensile della fatturazione dei servizi di comunicazione elettronica. Lo stesso aumento del canone mensile, come afferma l’Autorità, è frutto di una scelta degli operatori, non essendo una prerogativa della legge 172/2017.
La diffida comprende anche la mancata osservazione delle misure di recesso, riguardanti la possibilità di praticarlo senza penali e costi di disattivazioni (anche per le offerte promozionali), l’eliminazione degli obblighi di pagamento di canoni previsti per modem o decoder forniti dall’operatore, nonché di ulteriori oneri relativi a costi di attivazione, e la messa a disposizione delle medesime modalità utilizzate per l’attivazione del servizio.
Come già annunciato, un’istruttoria è stata invece avviata dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per verificare se la contestuale comunicazione del ripristino della fatturazione mensile da parte di TIM, Vodafone, Fastweb, Wind Tre, e l’associazione di categoria Asstel, sia stata frutto di un’intesa tra gli operatori volta ad beneficiare di maggiori ricavi ottenuti con la pratica della “Tredicesima delle tariffe”.
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