Elettricità: Arera precisa che i nuovi costi degli oneri generali di sistema sono solo per particolari casistiche
Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2017 della Legge di Bilancio di previsione 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205), che ha attribuito all’Autorità compiti di regolazione anche nel settore dei rifiuti, l’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (Aeegsi) diventa ARERA, Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.
La legge di Bilancio di previsione 2018 ha infatti assegnato all’Autorità la regolazione anche del settore rifiuti, con specifici compiti da esercitare con gli stessi poteri e quadro di principi finora applicati negli altri settori già di competenza dell’Autorità (Elettricità, Gas, Sistema Idrico Integrato e Teleriscaldamento), come fissati dalla propria legge istitutiva, la numero 481 del 1995, trasformandone la denominazione in ARERA.
Con la prima delibera dell’anno, la 1/2018/A, è stato così previsto di avviare tutte le necessarie attività funzionali alla prima operatività delle nuove competenze in termini di modifiche organizzative e gestionali, prevedendo inoltre di avviare, in un momento successivo alle modifiche organizzative, una prima ricognizione della situazione fattuale del settore e della segmentazione delle singole attività nel ciclo dei rifiuti.
Inoltre dal 1° gennaio 2018 lo ‘Sportello per il consumatore di energia’ dell’Autorità, istituito nel 2009 e gestito con l’avvalimento di Acquirente Unico, estende i suoi servizi anche al settore idrico (delibera 900/2017/E/idr), assumendo il nome di ‘Sportello per il consumatore Energia e Ambiente’. In particolare gli utenti del settore idrico in questa prima fase potranno rivolgersi allo Sportello solo per informazioni sul bonus sociale idrico appena varato. I servizi forniti verranno poi sviluppati progressivamente, sul modello di quelli già forniti per il settore elettrico e gas.
Con le bollette dell’energia elettrica, oltre ai servizi di vendita (materia prima, commercializzazione e vendita), ai servizi di rete (trasporto, distribuzione, gestione del contatore) e alle imposte, si pagano alcune componenti per la copertura di costi per attività di interesse generale per il sistema elettrico nazionale: si tratta dei cosiddetti oneri generali di sistema, introdotti nel tempo da specifici provvedimenti normativi. Negli ultimi anni, gli oneri generali di sistema hanno rappresentato una quota crescente e sempre più significativa della spesa totale annua di energia elettrica degli utenti finali.
Gli oneri generali sono applicati come maggiorazione della tariffa di distribuzione, (quindi all’interno dei servizi di rete), in maniera differenziata per tipologia di utenza -domestica, illuminazione pubblica, altre utenze in bassa, media o alta tensione- secondo criteri che variano da componente a componente. Ad esempio, la componente A2 pesa di più sui clienti domestici e le piccole imprese servite in bassa tensione, la A4 sui clienti non domestici mentre la As è applicata uniformemente a tutti.
In riferimento a notizie di stampa pubblicate ieri 16 Febbraio 2018 dalla stampa legate a provvedimenti dell’Arera su presunti riconoscimenti di oneri della morosità su tutti i clienti finali, l’Autorità ha voluto precisare:
“Il provvedimento citato (deliberazione 50/2018) riguarda solo una particolare casistica, limitata numericamente, e solo una parte degli oneri generali di sistema previsti per legge. In particolare, il riconoscimento individuato dall’Autorità per i soli distributori è parziale e attiene ai soli oneri generali di sistema già da loro versati ma non incassati da quei venditori con cui, a fronte della inadempienza di questi ultimi, i distributori hanno interrotto il relativo contratto di trasporto di energia, di fatto sospendendo così a tali soggetti la possibilità di operare nel mercato dell’energia.
Un meccanismo, parziale e circoscritto finalizzato a garantire il gettito degli oneri di sistema da assicurare per legge, che l’Autorità ha strutturato in tal modo per adempiere ad una serie di sentenze della giustizia amministrativa che hanno annullato le precedenti disposizioni dell’Autorità in tema. La regolazione precedente imponeva ai venditori la prestazione di garanzie finanziarie in favore delle imprese distributrici anche a copertura degli oneri generali di sistema. Le pronunce della giustizia amministrativa sostengono che la legge pone in capo esclusivamente ai clienti finali, e non alle imprese di vendita, nè ai percettori degli incentivi, gli oneri generali di sistema, con la conseguenza che l’Autorità non avrebbe il potere di imporre il citato sistema di garanzie alle imprese di vendita negando che il rischio di mancato incasso degli oneri generali di sistema da parte dei clienti finali sia dei venditori.“
A partire dal 2018 (delibere 481/2017/R/eel e 922/2017/R/eel) le aliquote degli oneri generali da applicare a tutte le tipologie di contratto sono distinte in:
- Oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili ed alla cogenerazione ASOS;
- Rimanenti oneri generali ARIM;
- Le componenti tariffarie ASOS e ARIM sono espresse, in generale, in centesimi di euro/punto di prelievo per anno, centesimi di euro/kW impegnato per anno e centesimi di euro/kWh.
La componente ASOS viene applicata in maniera distinta a seconda che un utente sia o meno incluso nelle imprese a forte consumo di energia elettrica, e, per quest’ultime, a seconda della classe di agevolazione. Agli utenti domestici non è applicata la quota potenza, mentre la quota energia è applicata per scaglioni di consumo. Agli utenti domestici in residenza anagrafica non è applicata nemmeno la quota fissa. Non sono invece state modificate le modalità di esazione delle componenti tariffarie UC3 e UC6.
Comunicati Stampa Arera
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