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Dopo l’Unione Europea, anche l’Italia si adegua alla scelta libera del modem, ma mancano le linee guida dell’Agcom

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Continuano in Italia le contestazioni sull’impossibilità da parte del consumatore residenziale che sia titolare di rete internet di poter scegliere liberamente il modem, lo strumento attraverso il quale è possibile trasmettere il segnale di connessione, indispensabile per navigare sul web, per effettuarne l’uso più variegato.

L’ultima denuncia è pervenuta dal Movimento Difesa del Cittadino e che conferma quanto in tale materia l’Italia stia di fatto continuando a infrangere i vincoli europei.

Ciò che rende incompatibile lo stato dei fatti sarebbe il regolamento 2015/2120 che il Parlamento Europeo e il Consiglio dell’Unione Europea hanno approvato al fine di garantire un equo trattamento e non discriminatorio del traffico della fornitura di servizi di accesso ad Internet, prevedendo, oltre a molteplici altre misure (tra cui l’individuazione di un meccanismo di prezzi al dettagli per il roaming), all’art.3 comma 1, il diritto per gli utenti di “utilizzare apparecchiature terminali di loro scelta”. Più precisamente, secondo il comma 2 del medesimo articolo, neanche in forza dell’accordo stipulato con il cliente l’operatore può limitare i diritti del comma 1, tra cui appunto la libera scelta dei terminale.

L’argomento è stato a lungo posto all’attenzione del parlamento dal deputato Ivan Catalano, della lista “Civici e innovatori” che ha spesso lamentato l’imposizione del modem da parte dell’operatore con il quale è stato stipulato un contratto di rete internet, aggiungendo ulteriori costi al canone dell’offerta mensile del servizio, oppure includendo il prezzo del terminale direttamente nel costo totale del servizio.

A titolo esemplificativo nella sua denuncia il Movimento Difesa del Consumatore ha citato le offerte TIM Smart che prevedono la vendita abbinata del modem per 5 euro al mese per 48 rate al fine di poter usufruire della connessione.

 

Il recepimento della nuova disciplina si è verificato con la legge 20 novembre 2017, n. 167 che ha espressamente stabilito all’art.4, integrando l’art.98 del codice delle comunicazioni elettroniche, che.

In caso di violazione dell’articolo 3, dell’articolo 4, paragrafi 1 e 2, o dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, che stabilisce misure riguardanti l’accesso a un’Internet aperta e che modifica la direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica e regolamento (UE) n. 531/2012 relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all’interno dell’Unione, l’Autorità irroga una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 120.000 a euro 2.500.000 e ordina l’immediata cessazione della violazione. Qualora l’Autorità riscontri, ad un sommario esame, la sussistenza di una violazione dell’articolo 3, paragrafi 1, 2, 3 e 4, del citato regolamento (UE) 2015/2120 e ritenga sussistere motivi di urgenza dovuta al rischio di un danno di notevole gravita’ per il funzionamento del mercato o per la tutela degli utenti, può adottare, sentiti gli operatori interessati e nelle more dell’adozione del provvedimento definitivo, provvedimenti temporanei per far sospendere la condotta con effetto immediato.

Pur essendo raggiunto l’obiettivo di garantire la libertà nella scelta delle apparecchiature terminali da autorizzare, il deputato Catalano ha constatato un sistema di sanzionamento non all’altezza di questo auspicato. Gli importi delle sanzioni, compresi tra un massimo di 120.000 euro e 2.500.000 euro non corrispondono alla proposta del deputato di fissarli a un minimo del 2% e a un massimo del 5% del fatturato societario. L’ammontare degli strumenti sanzionatori non sarebbe sufficiente a presentarsi come un deterrente ad avvalersi di tale comportamento, visti i fatturati miliardari delle società di telefonia.

Fatta la legge, tuttavia, si è ancora in attesa delle linee guida dell’Agcom sulle modalità del rispetto della disciplina, la cui pubblicazione doveva verificarsi già da tempo, considerando le rassicurazioni prima del Natale 2017 che “La Repubblica” forniva. In un’intervista a “CorCom.it” a Settembre 2017 il  l’on. Catalano affermava che l’Agcom era in attesa del parere della Berec, l’organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche, sulla conformità della legge tedesca sulla libertà di scelta del terminale con il regolamento europeo, in particolare sulla definizione di “terminale di accesso ad internet” come modem domestico, per evitare prese di posizione eludenti da parte degli operatori.

La parola è quindi passata all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e la sua latitanza ha provocato un ulteriore richiamo da parte del Movimento Difesa del Cittadino.

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