Agcom: multa di 2,3 milioni di euro a Wind Tre per le Rimodulazioni 3 di Maggio e Luglio 2017

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La rimodulazione di alcune delle offerte “All In” nel corso della primavera del 2017 costerà caro per Wind Tre, che è stata sanzionata dall’Agcom con delibera n.494/17/CONS per violazione dell’articolo 70 del Codice delle Comunicazioni elettroniche, recante norme sui contratti, e dell’articolo 71, recante norme in materia di trasparenza e pubblicazione delle informazioni.L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, sulla base delle segnalazioni ricevute dagli utenti e, in alcune circostanze, anche dall’Associazione dei consumatori “Altroconsumo”, ha ingiunto, previe verifiche d’ufficio, mediante la consultazione delle sezioni dell’offerta “All-In” sul sito www.tre.it contestualmente indicate ai ricorrenti, una sanzione di 2,32 milioni di euro.

La vicenda era stata seguita da MondoMobileWeb a partire da marzo, quando, a seconda dell’offerta di riferimento, gli utenti delle opzioni All In rimodulate ricevettero messaggi analoghi al seguente:

Modifica condizioni: dal primo rinnovo dopo il 30 Aprile 2017 soglie e canoni della tua offerta ALL-IN si rinnovano ogni 4 settimane e non più ogni 7 giorni. Il canone aumenta di 2,99 euro. Il costo extrasoglia voce/sms sarà 29 centesimi di euro. Recesso senza penali da opzione entro 30/4. Info: tre.it/all1 o al 133“.

In particolare, in presenza delle segnalazioni delle rimodulazioni a partire dal 1° maggio, dal 24 maggio, 31 maggio e del 1° luglio, l’Autorità ha constatato la mancanza di riferimento al diritto degli utenti di recedere senza costi dal contratto, ovvero di passare ad altro operatore, ma unicamente di recedere dall’opzione rimodulata. Sia tramite SMS e sia tramite comunicazione del sito web l’Autorità ha rilevato anche la mancanza di riferimento in caso di recesso a eventuali costi di disattivazione e al pagamento delle rate residue nel caso in cui al contratto principale sia associata la vendita di un prodotto (smartphone, tablet, ecc..). A ciò si aggiunge in alcuni casi l’assenza di informazioni relative alle tariffe a consumo una volta superate le soglie dell’offerta e in altri casi relative alla possibilità di sostituire le nuove tariffe a consumo una volta superate le soglie con un altro piano base.

La manovra di rimodulazione operata dal marchio 3 prevedeva non solo la modifica del conteggio delle soglie ogni 28 giorni anziché su base settimanale (fatta eccezione per offerte come All-In Vip o All-In Master che avessero soglie giornaliere di traffico incluso), con il conseguente addebito ogni 28 giorni, ma anche un incremento di 2,99 o di 1,50 euro del canone da pagare per alcune offerte All In e in alcune opzioni anche la modifica delle tariffe extrasoglia (passata a 29 cent\€) per le chiamate e per gli SMS utilizzati all’esaurimento delle soglie disponibili.

Per quanto riguarda la non citazione del diritto da parte dell’utente di poter recedere anche dal contratto passando ad altro operatore, se Wind Tre, si è difesa dimostrando come quasi la metà dei soggetti ricorrenti all’Agcom ha beneficiato del passaggio ad altro operatore, l’Agcom ha invece invocato quanto disposto dalla delibera 519/15/CONS, all’Allegato A che prevede l’obbligatorietà della formula: “Hai diritto entro il gg.mm (o entro il gg/mm se già indicata la data della modifica) di recedere dal contratto, o di passare ad altro operatore, senza penali”. Laddove invece la Società ha effettuato tale comunicazione, ha proceduto anche all’addebito illecito dei costi di disattivazione ai clienti recedenti. Sebbene Wind Tre lamentasse in questo caso che la manifestazione di avvalersi del diritto di recesso gratuito fosse fatto mediante le modalità non contemplate, l’informativa della società delle modalità con cui recedere è stata reputata incompleta dall’Autorità.

Inoltre, dall’istruttoria dell’Agcom risulta che Wind Tre ha fornito anche un’incompletezza informativa circa l’aumento delle tariffe extrasoglia per chiamate e SMS a 29 centesimi di euro, sebbene esso, come chiarito dalla società successivamente, fosse riferito esclusivamente ai servizi usufruiti con lo sforamento delle soglie e non anche in caso, ad esempio, di interruzione dell’offerta per credito insufficiente (nel cui caso vigevano ancora i piani tariffari Power 10 e Power 15). Tale non corretta informativa non avrebbe permesso agli utenti di comprendere la reale entità delle tariffe a consumo relativamente ad alcune campagne di rimodulazione,

La sanzione di 2.320.000 euro dovrà essere versata nei 30 giorni successivi alla notifica a Wind Tre. La società potrà entro 60 giorni dalla notifica fare ricorso al Tar Lazio.

Le numerose segnalazioni all’Agcom sono state effettuate mediante la compilazione del modello D, messo a disposizione per denunciare le violazioni della normativa vigente da parte degli operatori di telecomunicazioni e di pay tv, e il contact center, accessibile tramite il numero verde 800.185060 e la mail info@agcom.it. Sono questi due importanti strumenti a permettere ai consumatori di tutelare i propri diritti dinanzi alle violazioni nel campo delle telecomunicazioni.

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