L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), secondo quanto riportato nel suo Bollettino n. 49 del 27 Dicembre 2017, ha avviato un procedimento verso Tim, come successo a Vodafone, per sollecitazioni telefoniche.
In base alle informazioni acquisite e alle segnalazioni pervenute da numerosi consumatori è risultato che Tim, da Gennaio 2014 e almeno fino a Gennaio 2017, ha instaurato una significativa attività di telemarketing consistente nel contattare, mediante l’uso del telefono e con l’ausilio di un operatore, la propria clientela effettiva o potenziale, ai fini di vendita diretta o di comunicazione promozionale di propri prodotti o servizi. Le telefonate verrebbero effettuate sull’utenza privata fissa e/o sul cellulare dei consumatori, in qualunque momento della giornata e in maniera insistente, senza che il soggetto chiamato avesse fornito alcuna apposita autorizzazione ad essere contattato telefonicamente, tanto meno in maniera ripetuta e/o in fasce orarie normalmente dedicate al riposo.
In relazione alle condotte sopra descritte, in data 30 Marzo 2017 è stato avviato il procedimento istruttorio PS10160 ed il 10 Maggio 2017 Tim ha trasmesso i documenti richiesti durante l’accertamento ispettivo. Le evidenze acquisite hanno provato il ruolo di Tim nella pratica commerciale ipotizzata, in particolare si sono palesate criticità in merito all’efficacia dei sistemi di controllo dedicati alla verifica dell’operato delle agenzie/call center.
Tim ha risposto presentando una serie di impegni:
In definitiva si ritiene che gli impegni presentati soddisfino i requisiti previsti dall’art. 27, comma 7, del Codice del Consumo, di conseguenza l’ AGCM ha deliberato di rendere obbligatori, nei confronti della società Telecom Italia S.p.A., gli impegni presentati dalla stessa società, chiudendo così il procedimento.
Ma ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del Regolamento, il procedimento potrà essere riaperto se Tim non attua gli impegni presentati o se modifica uno o più elementi su cui si fonda la decisione presa. In caso di inottemperanza alla presente delibera, l’Autorità applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza, l’Autorità può disporre la sospensione dell’attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.
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