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Ecco cosa dicono nel dettaglio le nuove disposizione in materia di telemarketing selvaggio e tutela della privacy del consumatore

Venerdì 22 dicembre, i componenti dell’ottava Commissione del Senato dedicata ai lavori pubblici e alle comunicazioni, ha approvato il testo di legge che riformerà in maniera sostanziale il settore del telemarketing e della privacy.

In realtà bisognerebbe precisare che, come hanno anche espresso nella seduta di approvazione del 22 dicembre i senatori componenti la commissione, la lettura presso la nona Commissione permanente (Trasporti, Poste e Telecomunicazioni) e la decima Commissione (Attività produttive, Commercio e Turismo) ha portato all’approvazione di un testo “più indulgente” nei confronti delle aziende del settore del telemarketing. Approvato collegialmente, dalla stessa Commissione che ha concluso l’iter, il 2 agosto 2017 (proprio nei giorni in cui veniva approvata la legge sulla concorrenza), il testo era approdato poi alla Camera dove il 13 dicembre sono state inserite alcune modificazione al progetto originale.

All’art.1 comma 2 la nuova legge prevede che:

Possono iscriversi, a seguito di loro specifica richiesta, anche contemporaneamente per tutte le utenze telefoniche, fisse e mobili, loro intestate, anche per via telematica o telefonica, al registro pubblico delle opposizioni istituito ai sensi del comma 1 dell’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 178 del 2010, tutti gli interessati che vogliano opporsi al trattamento delle proprie numerazioni telefoniche effettuato mediante operatore con l’impiego del telefono per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Il diritto di iscriversi al registro delle opposizioni sarà possibile quindi, una volta che la legge sarà entrata in vigore (al momento non è stata ancora promulgata dal Presidente della Repubblica e neanche pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale), anche per i numeri cellulari. Nel registro delle opposizioni devono essere anche inserite le numerazioni fisse non pubblicate negli elenchi pubblici di abbonati ai fini di mera ricerca del soggetto per le comunicazioni interpersonali (come ad esempio, “Pagine bianche”).

In base al comma 4:

“Gli interessati iscritti al registro di cui al comma 2, le cui numerazioni siano o meno riportate negli elenchi di abbonati di cui all’articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 178 del 2010, possono revocare, anche per periodi di tempo definiti, la propria opposizione nei confronti di uno o più soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c), del medesimo regolamento, in qualunque momento, anche per via telematica o telefonica.”

Con l’iscrizione, secondo quanto prescritto dal comma 5, si annullano tutti i permessi precedentemente dati per l’utilizzo delle proprie numerazioni per fini commerciali, fatti salvi quelli che siano inclusi nei contratti in essere al momento dell’iscrizione, quelli che non siano cessati da più di trenta giorni. Per questi specifici rapporti contrattuali esiste comunque la semplice facoltà di revoca del permesso. Quest’ultima deroga al principio generale di revoca del permesso mediante l’iscrizione al registro è stata inserita proprio con la lettura presso gli organi della Camera dei Deputati.

Sarà possibile ad ogni modo, anche dopo l’iscrizione al registro delle opposizioni, concedere a un titolare indicato dal soggetto espressamente il trattamento delle proprie numerazioni telefoniche. È fatto divieto per quest’ultimo di diffondere i dati personali di cui è titolato al trattamento, per attività commerciali non riferibili ai beni o ai servizi che il soggetto autorizzato all’utilizzo dei dati offre. La violazione di questi obblighi comporta una sanzione dai 10.000 ai 120.000 euro. in ogni caso, il trasferimento da parte del titolare ad altri delle numerazioni telefoniche implica la comunicazione degli estremi identificativi del nuovo soggetto all’interessato. L’importo delle sanzioni valide per l’illecito trasferimento dei dati numerici sarà esteso anche alle ipotesi di violazione del diritto di opposizione, e in caso di comportamento reiterato la società per conto del quale l’operatore agisce potrebbe andare incontro alla sospensione o alla revoca dell’autorizzazione all’esercizio delle attività (anche in caso di affidamento a terzi del servizio di call center). Stesse sanzioni saranno inflitte anche agli operatori che utilizzeranno i compositori telefonici automatici per contattare coloro che non sono inclusi negli elenchi degli abbonati disponibili al pubblico per la comunicazione interpersonale.

comma 12- Gli operatori che utilizzano i sistemi di pubblicità telefonica e di vendita telefonica o che compiono ricerche di mercato o comunicazioni commerciali telefoniche hanno l’obbligo di consultare mensilmente, e comunque precedentemente all’inizio di ogni campagna promozionale, il registro pubblico delle opposizioni e di provvedere all’aggiornamento delle proprie liste.

Il Ministro dello Sviluppo Economico, sentito il gestore del registro nel caso in cui non sia la stessa persona, nonché gli operatori e le associazioni di categoria, dovrà emanare entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge una regolamentazione che agevoli la consultazione del registro da parte degli operatori, impostando delle tariffe che puntino a coprire i costi del registro e prevedendo delle agevolazioni per operatori che non abbiano violato gli obblighi in materia di trattamento dei dati telefonici personali.

Modificato alla Camera l’art.2 del decreto. Diversamente dal prefisso unico, contemplato nel progetto originario, la lettura del testo legislativo alla Camera ha modificato la disposizione prevedendo che entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge siano istituiti due codici o prefissi specifici: uno atto a identificare e distinguere in modo univoco le chiamate telefoniche finalizzate ad attività statistiche, e l’altro atto a distinguere quelle finalizzate al compimento di ricerche di mercato e ad attività di pubblicità, vendita e comunicazione commerciale. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore di tale provvedimento, che dovrà essere adottato dall’Agcom, gli operatori di call center dovranno effettuare richiesta di assegnazione delle relative numerazioni con cui procederanno all’attività promozionale. Sono previste sanzioni anche per quanto riguarda le violazioni di tali obblighi.

Arrivate anche le parole del Presidente dell’Autorità Garante per la privacy Antonello Soro dopo l’approvazione del decreto legge:

Antonello Soro, l’attuale Garante per la privacy

“L’approvazione in via definitiva, da parte del Senato, del disegno di legge sul registro delle opposizioni, rappresenta un miglioramento di rilievo nella disciplina del telemarketing, rispetto alla quale il Garante ha più volte segnalato l’esigenza di riforma. Si apprezzano, in particolare, le misure volte a innalzare le garanzie dei cittadini dalle chiamate indesiderate contrastando, segnatamente, le condotte elusive della disciplina fondata sul consenso. L’effettività di queste garanzie dipenderà però anche, in buona misura, dalla promozione, nei cittadini, della consapevolezza di potersi avvalere di tale strumento e dall’efficienza nella gestione del registro: temi sui quali il Garante ha più volte richiamato l’attenzione di Parlamento e Governo”. 

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