Martedì 19 Dicembre 2017 l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, come vi avevamo anticipato nel post precedente di questa lunga storia, ha deciso di emanare delle linee guida a seguito dell’entrata in vigore dall’articolo 19-quinquiesdecies del decreto legge 16 Ottobre 2017, n. 148 convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172.
In materia di cadenza di rinnovo delle offerte e fatturazione dei servizi nel campo di servizi di telefonia, reti televisive e comunicazioni elettroniche, la legge sancisce il periodo mensile o i suoi multipli come lo standard minimo nelle condizioni generali di contratto, prevedendo sanzioni e rimborsi da parte degli operatori che dovessero violare le disposizioni della nuova legge (MondoMobileWeb ha già spiegato il contenuto delle nuove disposizioni approvate).
L’Autorità, nelle sue linee guida, vuole evidenziare la locuzione “base mensile” e l’eventuale applicazione, da parte degli operatori di telefonia, della famosa norma sulle rimodulazioni tariffarie (articolo 70, comma 4 del decreto legislativo 259/2003) per modificare anche altri elementi dell’offerta del consumatore.
Sulla locazione “base mensile” l’Agcom scrive:
L’articolo 19-quinquiesdecies del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, è intervenuto a modificare l’articolo 1 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, introducendo, al comma 1-bis, l’obbligo per gli operatori di prevedere la cadenza di rinnovo delle offerte e della fatturazione dei servizi, a esclusione di quelli promozionali a carattere temporaneo di durata inferiore a un mese e non rinnovabile, su “base mensile” o di multipli del mese.
Al riguardo, l’Autorità ritiene che la cadenza su base mensile, di cui all’art. 1, comma 1-bis, del decreto legge n. 7 del 2007, faccia riferimento al mese “solare” ovvero, per quanto concerne i contratti prepagati, ad una dodicesima parte dell’anno solare. Tale conclusione, oltre a corrispondere al dato testuale, appare l’unica coerente con la ratio della legge, ossia fornire agli utenti un criterio certo e inequivocabile in ordine alle tempistiche della cadenza di rinnovo delle offerte e della fatturazione.
Invece in riferimento allo ius variandi previsto dall’articolo 70, comma 4 del d.l.vo 259/2003 l’Agcom in merito alla sua attività di vigilanza scrive:
In occasione del ripristino della cadenza di rinnovo delle offerte e della fatturazione dei servizi su base mensile o multipli del mese, in ossequio a quanto previsto dal nuovo comma 1-bis, articolo 1 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, gli operatori potrebbero decidere di modificare anche altri elementi dell’offerta, ivi inclusi i profili tariffari.
In tal caso, si precisa che una eventuale variazione del prezzo dei servizi e/o dei rinnovi delle offerte costituisce esercizio dello ius variandi di cui all’art. 70, comma 4, del d. l.vo 259/2003 e fa sorgere, dunque, in capo agli utenti il diritto a essere informati con adeguato preavviso, non inferiore a trenta giorni, in merito alle suddette modifiche nonché in ordine alla possibilità di esercitare il diritto di recesso senza penali né costi di disattivazione.
Ricordiamo che la data massima entro cui tutti gli operatori dovranno adeguarsi al rinnovo della fatturazione mensile sarà il 4 aprile 2018. Questo perchè la Legge 172/2017 (collegato alla legge fiscale del Bilancio 2018) è entrata in vigore il 6 Dicembre 2017. Se ci saranno ulteriori sviluppi, come sempre cercheremo di aggiornarvi.
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