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[Guida] Antitrust: cosa e come tutti possono segnalare pratiche scorrette

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato istituita con la legge n. 287 del 10 ottobre 1990 in virtù dell’imminente liberalizzazione di numerosi settori dell’economia italiana, si occupa di assicurare la corretta concorrenza tra gli operatori del settore e di tutelare i consumi, dinanzi alle iniquità che le scelte degli operatori economici in un libero mercato possono originare.

Ancora oggi, più che mai, l’Autorità svolge un ruolo effettivo a fronte di quelle che sono le segnalazioni degli operatori economici.

 

CHI

Tutti i soggetti interessati possono segnalare all’Agcm pratiche commerciali scorrette, pubblicità ingannevoli e comparative illecite. Oltre i consumatori possono segnalare tali situazioni anche le imprese, le società e i liberi professionisti. Non sono richieste particolari formalità, né versamenti a favore dell’Antitrust o l’assistenza di un avvocato.

 

COSA

Possono essere segnalate pratiche commerciali scorrette, pubblicità ingannevoli e comparative illecite (quando cioè la società che propone un prodotto lo fa screditando il proprio prodotto oppure senza che vi siano elementi in comune fra i due prodotti, ovvero quando siano eterogenei).

 

COME

  • tramite posta ordinaria inviando la segnalazione a Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Piazza Giuseppe Verdi 6/A – 00198 Roma;
  • inviando la segnalazione scritta al numero di fax dell’Ufficio Protocollo 06 85821256;
  • compilando e inviando on line il modulo cui si accede tramite il link segnala on line.

 

Per efficientare al meglio il lavoro dell’Autorità si deve descrivere con precisione il fatto o l’atto attraverso il quale il comportamento ingannevole o illecito è effettuato, fornendo anche copia dei documenti o dei messaggi in questione.

Tutti i campi richiesti da Agcm nel modulo di segnalazione sono importanti e l’inserimento dei recapiti può essere utile per essere ricontattati dall’Autorità nell’accertamento delle indagini.

Dopo l’inoltro della segnalazione non segue alcuna comunicazione da parte degli Uffici, se non in caso di avvio dell’istruttoria. Qualora non si verifichi un avvio dell’istruttoria nel termine di 180 giorni dal ricevimento della segnalazione, quest’ultima si intende definita con un’archiviazione o un non luogo a provvedere.

L’Autorità ha il potere di far cessare l’illiceità dell’operatore e di provvedere all’attribuzione della relativa sanzione. Il ricorso all’Agcm può essere fondamentale spesso per condannare i comportamenti contrari alla legge, così come l’ente ha fatto, ad esempio, per la riduzione dei rinnovi contrattuali dal mese ai 28 giorni.

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