Il dietrofront di maggio 2017 del Ministro Calenda sulle disposizioni relative al telemarketing previste per la legge sulla concorrenza è stato sintomatico di quanto una tale nuova normativa peggiorasse i consumatori, anziché avvantaggiarli. Quando l’attuale legge n.124 del 4 agosto 2017 , di cui MondoMobileWeb si è occupata fin nel dettaglio, era ancora un disegno di legge, infatti, furono sollevate contestazioni in merito alle norme sul telemarketing che prevedevano che all’esordio della chiamata, l’addetto alla promozione commerciale dovesse dichiarare l’identificazione univoca del soggetto per conto del quale la chiamata avveniva e l’identificazione dello scopo commerciale e promozionale della chiamata.
Solo dopo aver comunicato tali elementi la chiamata sarebbe potuta continuare, anche se solo in forza del consenso espresso da parte del cliente contattato. Pur apparendo di primo acchito garantista, tale disposizione non avrebbe tenuto conto di tutte quelle modalità con cui il cliente avrebbe potuto già evitare di essere contattato, tra cui le dichiarazioni di rifiuto del preventivo ad essere contattati per le vendite promozionali da parte dell’azienda da cui si acquista un prodotto, il registro delle opposizioni, ecc.
Con la nuova disposizione si sarebbe potuta manifestare la propria volontà a non essere contattati soltanto per le chiamate successive alla prima, nonostante l’aver già adottato strumenti con i quali evitarla. Lo stesso Antonello Soro, Garante della privacy, aveva definito la soluzione estemporanea e diametralmente contrapposta alle intenzioni iniziali della Commissione proponente e all’altro disegno di legge di rafforzamento della privacy dei consumatori nel campo delle telecomunicazioni in discussione al Parlamento.
Il Garante aveva espresso la sua delusione dinanzi alla manifestata volontà da parte del legislatore di non condannare le violazioni delle tutele dei consumatori. Questo emendamento, proposto nel 2016 da tre parlamentari del Movimento 5 Stelle nel 2016, è stato poi soppresso a giugno quando in terza lettura la Camera dei Deputati avrebbe interrotto nuovamente il tortuoso cammino del disegno di legge sulla concorrenza cominciato il 20 febbraio 2015.
Il disegno di legge n. 4619 di integrazione della materia prevede anzitutto la revisione del contestato e inefficiente registro delle opposizioni. Se la proposta diventasse legge, l’iscrizione per opporsi all’invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, al compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, oltre che per i numeri fissi, sarà possibile anche per quelli mobili . Il progetto di legge consente a chi si iscrive al registro delle opposizioni di poter revocare la propria opposizione anche per intervalli di tempo definiti nei confronti di uno o più operatori che svolgano suddette attività. Al comma 5 dell’art.1, la proposta di legge stabilisce che l’iscrizione al registro sia retroattiva nei confronti di tutti i consensi preventivi dati in precedenza in riferimento alla numerazione fissa o mobile per cui ci si è iscritti e sia precluso l’uso da parte di terzi a cui siano stati trasferiti i dati da parte del primo che sia stato autorizzato al trattamento. I consensi espressamente dati dal soggetto che sia registrati saranno comunque validi. Il soggetto deve ricevere i dati identificativi del soggetto terzo a cui siano stati trasferiti i propri dati di numerazione.
Per quanto riguarda le sanzioni, nel caso in cui gli operatori di telemarketing non rispettino le tutele fornite dalla normativa riguardante le opposizioni, essi rischierebbero una sanzione amministrativa dai 1.000 ai 6.000, e in caso di comportamento reiterato si arriverebbe a rischiare la sospensione o addirittura la revoca all’esercizio dell’attività di telemarketing. Vige l’obbligo anche da parte degli operatori che effettuano ricerche e promozioni per via telefonica di consultare prima dell’inizio della campagna il registro delle opposizioni. Per promuovere tale procedura il Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il gestore del registro (nel caso in cui il Ministero non ricoprisse tale incarico), dovrebbe cercare di agevolare il contenimento dei costi di consultazione del registro (puntando comunque a coprire i costi di mantenimento dello stesso).
Forse la vera novità di tale proposta di legge, però, è quella prevista dall’art.2. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge, l’Agcom dovrebbe procedere all’individuazione di un codice o prefisso specifico, atto ad identificare in modo univoco le chiamate telefoniche finalizzate al compimento di ricerche di mercato e alle attività di pubblicità, di vendita o di comunicazione commerciale. La mancata richiesta di assegnazione delle numerazioni da parte degli operatori commerciali che esercitano attività di call center, anche delocalizzati, entro i sessanta giorni successivi all’entrata in vigore della legge, è oggetto si sanzioni secondo quanto disposto dalla legge sull’istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
Il disegno di legge, approvato dal Senato il 2 agosto 2017 è ora sottoposto all’esame della Camera dei Deputati. I pareri contrastanti denunciano la possibilità di provocare un grave danno per i call centers che potrebbe ripercuotersi sulle condizioni di lavoro dei dipendenti, con la perdita di migliaia di posti di lavoro e favorendo anche altri fenomeni come la delocalizzazione. Nonostante i propositi dei parlamentari proponenti il disegno di legge nel voler assicurare una maggiore tutela nei confronti dei consumatori e nel voler meglio regolarizzare le attività di telemarketing a vantaggio della qualità e professionalità del servizio, numerose sono le critiche sollevate che si stanno traducendo nella proposta di emendamenti alla legge alla Camera (l’ultima quella del deputato di istituire tre codici o prefissi telefonici da assegnare rispettivamente alle ricerche di mercato, alle comunicazioni commerciali e alle vendite e pubblicità).
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