Rimodulazioni Tariffarie

Rimodulazioni Tariffarie: aumentano i casi di modifiche contrattuali unilaterali da parte degli operatori di telefonia mobile. È necessario creare nuove limitazioni?

Ogni anno aumentano i casi di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali da parte degli operatori di telefonia mobile. In quasi tutti gli avvisi degli operatori verso i loro clienti coinvolti, viene utilizzata la clausola “in base all’articolo 70 comma 4 del Decreto Legislativo 259 del 2003”.

Questo articolo legislativo del 2003 con le sue modifiche nel corso degli anni, effettivamente consente, ai gestori telefonici, di applicare variazioni tariffarie unilaterali, facendogli però obbligo di comunicare, con congruo preavviso, non inferiore ad un mese, le modifiche intervenute, e di informare contestualmente gli utenti della possibilità di recedere dal contratto senza penali qualora non trovassero convenienza nelle nuove condizioni.

In questi ultimi tre mesi tutti gli operatori principali (Tim, Vodafone, Wind Tre, PosteMobile, FastWeb) hanno modificato le loro condizioni contrattuali. I consumatori coinvolti dalle rimodulazioni degli operatori, ricevono la comunicazione tramite SMS. Il consumatore è costretto a controllare le sue sim ricaricabili ogni volta che riceve un sms “sospetto” e verificare ogni 30 giorni che non ci siano stati prelievi indebiti. Molte volte, inoltre, l’sms può anche non essere letto o persino non arrivare se le sim non sono in quel momento utilizzate.

Accade spesso che lo stesso cliente subisca passivamente continue rimodulazioni da parte dello stesso operatore. Ci sono anche casi di consumatori che, dopo aver ricevuto l’aumento dei costi da parte di un operatore, scelgono di cambiare società di telecomunicazioni per offerte commerciali convenienti per poi subire, dopo poche settimane, un nuovo aumento da parte del nuovo operatore.

Nel 2013 l’Onorevole Carla Ruocco aveva inoltrato un’interrogazione parlamentare sulle rimodulazioni tariffarie: “La tutela dei consumatori si basa da sempre sulla trasparenza e sul rispetto delle condizioni contrattuali, requisiti senza i quali si rischia di ricadere in abusi che non possono essere giustificabili specie nei casi in cui una delle parti risulta essere in una condizione di forza rispetto all’altra; è accaduto svariate volte, tuttavia, che le compagnie di telefonia mobile non sempre hanno garantito chiarezza e trasparenza ai loro utenti lucrando significativi guadagni su condizioni equivocabili o su interpretazioni dubbie del diritto. […] In base all’articolo 70, comma 4 del decreto legislativo n. 259 del 2003, è possibile recedere dal contratto senza costi di disattivazione e penali entro la data della rimodulazione; è capitato, però, il consumatore non riceva alcun SMS informativo della rimodulazione, e quindi conosca solo successivamente il cambio della tariffa, con gravi disagi sia per il reperimento delle informazioni utili, sia perché il calcolo preventivato dei costi era effettuato sulla base della tariffa precedente: si chiede dunque se si è a conoscenza dei fatti esposti in premessa e se non si ritenga di adottare iniziative normative atte a stabilire che, in caso di rimodulazione della tariffa, il gestore telefonico sia tenuto ad informare il cliente tramite metodi più efficaci e sicuri rispetto all’utilizzo di messaggistica istantanea quali, per esempio, l’invio di raccomandata o di comunicazione attraverso posta elettronica certificata e in particolare se non ritenga di porre specifiche limitazioni alle modifiche contrattuali unilaterali“. Quell’interrogazione parlamentare, in cui noi di MondoMobileWeb siamo stati citati, non ha avuto alcuna conseguenza.

Antonio Catricalà, Vice Ministro dello Sviluppo Economico nel governo Letta, aveva risposto così: “In assenza di una previsione legislativa in ordine all’obbligatorietà di una forma specifica di comunicazione ad probationem, si deve ritenere che la notifica, ancorché tramite Sms, della sola rimodulazione, con indicazione espressa del conseguente diritto di recedere dal contratto, equivalga a soddisfare l’obbligo informativo di cui alla norma citata. In ordine all’idoneità dello Sms quale strumento informativo, si deve evidenziare che, a prescindere dal fatto che in tutte le versioni contrattuali la scelta sulle modalità di invio delle informative in ordine alle modifiche tecniche/economiche da utilizzare (raccomandata A.R., posta ordinaria, posta prioritaria) è comunque rimessa al gestore, l’utilizzo della messaggistica istantanea nell’ambito dei piani tariffari mobili di tipo prepagato, costituisce lo strumento di comunicazione più efficace e tempestivo in termini di immediatezza e ricettività anche in considerazione del fatto che il servizio di comunicazione elettronica di rete mobile, per la sua tipicità, può essere utilizzato da un soggetto diverso dall’effettivo intestatario dell’utenza telefonica mobile senza che il gestore ne abbia contezza. È possibile valutare l’opportunità di un intervento normativo concernente l’adozione di misure limitative alle modifiche contrattuali unilaterali, tenendo presente tuttavia che la facoltà di apportare modifiche contrattuali è sancita espressamente dall’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo n.259 del 2003 e la stessa, nell’ottica della strategia aziendale, costituisce piena espressione del principio di autonomia contrattuale di cui all’articolo 1322 del codice civile.

L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, nelle Delibere n. 122/17/CONS del 15 Marzo 2017 e n. 171/17/CONS del 18 Aprile 2017, ha voluto precisare che, nel caso di modifica delle condizioni economiche o contrattuali, gli operatori sono tenuti a comunicare agli utenti interessati il contenuto delle modifiche, insieme alla data di entrata in vigore delle stesse e l’informativa completa sul diritto per recedere dal contratto senza penali. Gli utenti che eserciteranno il recesso non dovranno pagare costi di disattivazione del servizio nè gli importi relativi alle promozioni già godute.

L’AGCOM ha precisato anche che in caso di pagamenti rateali di servizi e prodotti accessori (esempio: smartphone acquistati a rate), l’utente che a causa della modifica unilaterale recedesse dal contratto, dovrebbe continuare a pagare con modalità rateale, fatta salva la facoltà di scegliere di saldare il residuo in un’unica soluzione. In caso contrario, infatti, se l’operatore facesse discendere dal recesso anticipato determinato dalla sua modifica unilaterale l’onere dell’utente di pagare in un’unica soluzione le rate residue, tratterebbe il diritto di recesso di cui al citato articolo 70, comma 4 del Codice alla stregua di un inadempimento contrattuale.

Le rimodulazioni tariffarie sono legittime, come abbiamo visto in passato, vengono utilizzate anche dai servizi postali e bancari. Quando un operatore di telefonia mobile continua però sistematicamente a modificare le sue tariffe può generare un senso di sfiducia nel consumatore che potrebbe sviluppare una naturale diffidenza nei confronti di nuove promozioni, anche se più convenienti, perchè ritenute solo temporanee e dunque poco affidabili.

Sarebbe giusto, per fidelizzare il consumatore, non abusare, più volte nel corso dell’anno, dell’articolo 70 comma 4 e delle sue recenti modifiche. Per essere più trasparenti nei confronti del cliente, l’operatore di telefonia mobile, dovrebbe garantire che non modificherà unilateralmente le condizioni contrattuali sottoscritte almeno per un determinato periodo di tempo (per esempio: 24 mesi) dal nuovo contratto sottoscritto, o dall’ultima modifica effettuata. In più, se il gestore telefonico comunica un vincolo contrattuale al cliente (12 o 24 o 30 mesi), sarebbe necessario che anche l’operatore si impegnasse a rispettare tale vincolo. E’ necessario creare nuove leggi per limitare nuovi casi di modifiche contrattuali unilaterali da parte degli operatori di telefonia mobile?

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