L’Autorità ha individuato una prima pratica commerciale ingannevole ed aggressiva ritenendo, da un lato, che i messaggi pubblicitari presentavano gravi carenze informative sulla natura della promozione, sulle condizioni, limitazioni e modalità da seguire per ottenere il premio/vantaggio promesso, e dall’altro, che le modalità di partecipazione fossero particolarmente gravose.
Con riguardo al secondo profilo di aggressività, le procedure adottate erano tali da ostacolare i consumatori nella richiesta e nell’ottenimento del premio/vantaggio promesso, in quanto erano imposti una serie di adempimenti, talvolta ripetitivi, da effettuare entro un breve termine, cui si aggiungeva, in alcuni casi, la reiterata richiesta di produrre ulteriore documentazione (dichiarazioni del venditore, scontrini ed etichette IMEI da produrre in originale); inoltre, in assenza di una connessione a internet (o di strumenti adeguati, quali smartphone o personal computer) e/o di un livello di alfabetizzazione informatica sufficiente, il cliente poteva non essere in grado di adempiere a tutti i passaggi previsti.
L’Autorità ha inoltre accertato una seconda pratica commerciale aggressiva, collegata alla raccolta dei dati personali dei propri clienti per finalità di marketing adottata da Samsung fino al 15 agosto 2016. In particolare, una volta proceduto all’acquisto di un prodotto oggetto di promozione, Samsung richiedeva, come condizione obbligatoria per partecipare alla promozione, la registrazione alla piattaforma Samsung People e il consenso all’utilizzo dei suoi dati personali anche per finalità di marketing.
Non era, infatti, sufficiente informare il consumatore, solo in quel momento, che i dati personali sarebbero stati utilizzati allo scopo di effettuare campagne di marketing dedicate, in quanto il consumatore, che aveva acquistato il prodotto in promozione nella prospettiva di ottenere un premio/rimborso/regalo, non poteva a quel punto esimersi dal fornire una serie di dati personali che esulavano dalla manifestazione a premio e dal consentire il trattamento degli stessi anche per finalità di marketing.
Considerato che le misure correttive adottate nel corso del procedimento, incidono notevolmente sulle modalità di partecipazione alle manifestazioni a premio e che Samsung ha interrotto spontaneamente la seconda pratica contestata, l’Autorità ha diminuito l’importo della sanzione amministrativa irrogata per la prima pratica a 2.125.000 euro e l’importo della sanzione amministrativa irrogata per la seconda pratica a 975.000 euro.
Comunicato Stampa AGCM
Dopo questa sanzione da parte dell’Antitrust italiana, Samsung sospenderà l’operazione a premio “Con Galaxy S7 ricevi un Samsung Galaxy Tab A” attualmente in vigore dal 2 al 22 Febbraio 2017? Cosa ne pensate di questa multa dell’Antitrust nei confronti di Samsung?
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