Telefonia Mobile: la Delibera 252/16 dell’AGCOM, nata per tutelare gli utenti, per favorire la trasparenza, viene rispettata?

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L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) è un’Autorità indipendente, istituita dalla legge 249 del 1997. Indipendenza e autonomia sono elementi costitutivi che ne caratterizzano l’attività e le deliberazioni. L’Agcom è innanzitutto un’Autorità di garanzia: la legge istitutiva affida all’Autorità il duplice compito di assicurare la corretta competizione degli operatori sul mercato e di tutelare i consumi di libertà fondamentali degli utenti.

Nella riunione di Consiglio del 16 Luglio 2016 l’AGCOM ha emesso la Delibera N.252/16/CONS per “Misure a tutela degli utenti per favorire la trasparenza e la comparazione delle condizioni economiche dell’offerta dei servizi di comunicazione elettronica”. Le disposizioni della delibera si applicano alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica agli utenti e ai consumatori da parte degli operatori di telecomunicazioni e televisive a pagamento, limitamente ai contratti per adesione.

Noi di MondoMobileWeb.it vi invitiamo leggere direttamente Delibera N.252/16/CONS per conoscere bene la normativa. MondoMobileWeb.it è un sito interattivo ad uso dei consumatori creato dai consumatori italiani nel mercato della telefonia mobile in Italia e punta sull’interferenza costruttiva e vuole essere strumento nelle mani degli stessi lettori e terreno di scambio di idee, opinioni, proposte.

Abbiamo deciso di creare alcuni quesiti, speriamo di ricevere presto delle risposte.

Nell’articolo 3 (Informazioni agli utenti) viene scritto:

1. Gli operatori formulano condizioni economiche trasparenti, in modo da evidenziare tutte le voci che compongono l’effettivo costo del servizio di comunicazione elettronica.
2. Le informazioni pubblicitarie relative ad offerte, opzioni e promozioni, destinate ai consumatori, contengono esclusivamente prezzi comprensivi di I.V.A. ed indicano chiaramente le modalità con cui ottenere ulteriori dettagli informativi.
3. Le informazioni relative a promozioni che prevedono sconti di durata predeterminata indicano in modo chiaro e inequivocabile lo sconto o il ribasso effettuato, il prezzo normale di vendita del servizio allo scadere della promozione e l’eventuale costo da sostenere in caso di risoluzione anticipata del contratto.
4. Fatto salvo quanto stabilito nella delibera n. 326/10/CONS, nel caso di offerte o piani tariffari, opzioni o promozioni, che diano luogo al diritto di usufruire di una quantità di servizi predeterminata, ad esempio in termini di tempo o volume, al raggiungimento dell’80% del plafond previsto, l’operatore informa l’utente dell’imminente ripristino delle condizioni economiche regolate dall’offerta precedentemente sottoscritta.
5. Almeno una volta l’anno, l’operatore comunica all’utente in forma scritta tutte le condizioni economiche sottoscritte, fermo restando il diritto del consumatore di conoscerle in qualsiasi momento e gratuitamente.
6. In caso di servizi prepagati, la comunicazione di cui al comma 5 avviene tramite SMS ovvero e-mail e, comunque, garantendo all’utente modalità che prevedano l’accesso interattivo alla rete internet.
7. Per facilitare l’esercizio consapevole della facoltà di scelta dell’utente tra le diverse offerte sul mercato, l’operatore della telefonia fornisce con la cadenza della fatturazione il numero totale delle chiamate e dei minuti delle singole voci di traffico (voce e dati) secondo la ripartizione prevista dalla documentazione di fatturazione, nonché la durata media e la durata totale delle chiamate effettuate.
8. In caso di servizi prepagati, il titolare della linea telefonica ha diritto di conoscere le medesime informazioni di cui al comma 7 mediante accesso riservato, che dovrà essere garantito da almeno due delle seguenti modalità:
a) messaggio informativo attraverso il numero telefonico di assistenza clienti o altro numero gratuito;
b) pagina consultabile nel sito web dell’operatore e applicazioni dedicate;
c) via SMS gratuito, digitando un codice.

Domanda n.1: Ma secondo voi la “modifica unilaterale” di Vodafone secondo cui si pagherà il servizio 414 per conoscere il credito residuo, non è in conflitto con il punto 8? Aggiornamento: ecco la nostra risposta.

 

Molto interessante anche l’Articolo 4 della stessa Delibera.

Gli operatori pubblicano sul proprio sito web, con apposito collegamento dalla home page, una pagina denominata “trasparenza tariffaria” contenente l’elenco delle offerte vigenti utilizzate dalla propria clientela, specificando se sono sottoscrivibili o meno. L’elenco delle offerte pubblicate è formulato in modo chiaro e sintetico e, per ciascuna offerta, deve contenere almeno:
a) le condizioni contrattuali applicabili;
b) uno schema grafico in forma tabellare che mostri in dettaglio tutte le condizioni economiche dell’offerta;
c) l’indicazione di un eventuale costo di attivazione e disattivazione/recesso, corredato da una sintetica descrizione delle modalità di calcolo degli stessi e di tutti gli elementi che li compongono;
d) il richiamo espresso, attraverso collegamento ipertestuale, alla pagina contenente le ulteriori informazioni di cui all’allegato 5 del Codice.

Domanda n.2: Ma secondo voi anche le offerte speciali non devono essere pubblicate nella pagina “Trasparenza Tariffaria”?

 

In base l’articolo 70, comma 4, del Codice delle Comunicazioni elettroniche, approvato con decreto legislativo n. 259/2003 e di recente modificato dal decreto legislativo n. 70/2012, consente ai gestore di procedere ad una modifica unilaterale delle condizioni tariffarie, facendogli tuttavia obbligo di comunicare con congruo preavviso, non inferiore ad un mese, le modifiche intervenute e di informare contestualmente gli utenti della possibilità di recedere dal contratto senza penali qualora non trovassero convenienza nelle nuove condizioni.

Alcuni anni fa è stata richiesta  un interrogazione parlamentare in merito alle rimodulazioni tariffarie, ma poi non c’è stata nessuna modifica.

Se il consumatore ritiene che c’è qualcosa che non va, non può aspettare che la legge cambi,  ma almeno che le delibere vengano rispettate. Noi vi consigliamo di rivolgervi all’ADUC (Associazione per i Diritti degli Utenti e Consumatori).

Abbiamo imparato quest’anno che ogni volta che c’è stata qualche delibera non rispettata, l’operatore ha continuato comunque nella sua strada cambiando alcuni fattori per rispettare tutte le normative vigenti (vedi Tim Prime Go, Wind All Inclusive Maxi).

Documento: Delibera 252-16-CONS

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