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Il Decalogo dell’Antitrust-Commissione Europea per la tutela dei diritti dei consumatori

europaTorna a ridosso di Natale la campagna dell’Antitrust e della Commissione Europea in materia di tutela dei diritti dei consumatori. A partire dall’8 dicembre 2014 sui canali Rai, e dal 10 dicembre 2014 sui principali siti informativi nazionali, sarà nuovamente disponibile lo spot prodotto a luglio 2014 in occasione dell’entrata in vigore della direttiva europea sui diritti dei consumatori che illustra le novità in materia di garanzie negli acquisti anche attraverso il commercio elettronico.

http://www.youtube.com/watch?v=amq_ltZSwl8&rel=0

La nuova normativa europea coglie molti aspetti della vita quotidiana di milioni di persone. In particolare è stata sostituita integralmente la parte del Codice del Consumo che riguarda i contratti negoziati sia dentro che fuori dai locali commerciali, i contratti a distanza, il nuovo regime sanzionatorio e la disciplina rimborsi “accelerati” del diritto di recesso. La direttiva, entrata in vigore a giugno, introduce anche nuovi obblighi informativi precontrattuali. Il consumatore deve ricevere informazioni che riguardano il venditore (compreso un recapito telefonico o un indirizzo e-mail o altro canale che permetta un contatto rapido), il bene acquistato, le modalità di pagamento, la garanzia legale e il diritto di recesso in caso di contratti conclusi a distanza e di contratti negoziati fuori dei locali commerciali.

agcmLa novità più importante per l’acquirente è quella sul diritto di ripensamento nei contratti conclusi a distanza e fuori dai locali commerciali: il consumatore ha il diritto, qualora reputi che il bene acquistato non lo soddisfa oppure non ha le caratteristiche richieste, di recedere dal contratto senza dover fornire alcuna giustificazione al venditore entro un termine più ampio, dai precedenti 10 a 14 giorni. E nel caso in cui il consumatore non sia stato preventivamente informato sul diritto al ripensamento, il diritto di recesso viene esteso di ulteriori dodici mesi per il periodo complessivo di 1 anno e 14 giorni. In caso di recesso, il venditore ha un numero inferiore di giorni (dai precedenti 30 agli attuali 14 giorni) per restituire le somme versate dal consumatore. Quest’ultimo invece disporrà di più tempo – 14 anziché 10 giorni – per restituire il bene. Inoltre, da ora in poi il venditore è ritenuto responsabile per l’eventuale danneggiamento o perdita del bene fino a quando questo non sia consegnato materialmente all’acquirente. Sono anche scattate nuove regole sui contratti conclusi a distanza, ad esempio al telefono, e fuori dai locali commerciali: il venditore è ormai sempre obbligato a far confermare al consumatore l’offerta per iscritto.

Queste, in sintesi, le principali novità della normativa, illustrata sinteticamente, assieme ad altri diritti chiave dei consumatori, nello spot curato dalla Commissione europea in partenariato con la Direzione Relazioni Esterne dell’Antitrust e disponibili su http://youtu.be/amq_ltZSwl8 www.agcm.it e www.ec.europa.eu/italy.

Ecco, infine, un decalogo che i consumatori devono considerare nelle loro scelte d’acquisto.

 

DECALOGO IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI CONSUMATORI

(Principali novità della nuova normativa europea applicata dall’Antitrust)

 

1) Stop a spese e costi nascosti su internet

I consumatori saranno protetti dalle “trappole dei costi” su internet, incluse le situazioni in cui i truffatori si fanno pagare con l’inganno per servizi cosiddetti “gratuiti”, quali oroscopi o ricette. Da adesso in poi, i consumatori dovranno confermare esplicitamente di aver capito che il servizio è a pagamento.

 

2) Maggiore trasparenza dei prezzi

I venditori dovranno indicare chiaramente il costo totale del prodotto o servizio, incluso qualunque addebito supplementare. Gli acquirenti online non dovranno pagare spese o altri costi se non ne sono stati adeguatamente informati prima di effettuare l’ordine.

 

3) Divieto delle caselle preselezionate sui siti web

Quando si fanno acquisti online, ad esempio per un biglietto aereo, è possibile che vengano offerte opzioni supplementari, quali assicurazioni viaggio o noleggi auto. Questi servizi supplementari possono essere offerti mediante le cosiddette “caselle preselezionate”. Attualmente i consumatori sono spesso costretti a deselezionare queste caselle se non desiderano i servizi supplementari. Con la nuova legge europea in vigore in Italia, le caselle preselezionate sono vietate in tutta l’UE.

 

4) 14 giorni per cambiare idea su un acquisto fatto anche on line

Il periodo durante il quale i consumatori possono recedere dal contratto di acquisto è portato a 14 giorni di calendario (rispetto ai sette finora prescritti dalla normativa dell’UE). I consumatori possono restituire le merci per qualunque ragione, se cambiano idea. Un’ulteriore protezione dalla carenza di informazioni: qualora un venditore non informi chiaramente il cliente circa il diritto di recesso, la durata del periodo di ripensamento è estesa a un anno.

– I consumatori saranno tutelati e beneficeranno del diritto di recesso anche in caso di visite effettuate su richiesta, vale a dire quando il commerciante ha precedentemente chiamato il consumatore sollecitando con insistenza una visita. Inoltre, non sarà più necessario operare una distinzione tra visite effettuate su richiesta e visite non richieste; sarà così evitata l’elusione delle norme.

– Il diritto di recesso è esteso alle aste online, come eBay, benché le merci acquistate tramite asta possano essere restituite solo se acquistate da un venditore professionista.

– Il periodo di recesso decorrerà dal momento in cui il consumatore riceve le merci e non, come prima, dal momento della conclusione del contratto. Le norme si applicano a vendite via internet, per telefono e per corrispondenza e a vendite effettuate al di fuori di punti vendita, ad esempio al domicilio del consumatore, per strada, in un “party Tupperware” o durante una gita organizzata dal commerciante.

 

5) Maggiori diritti di rimborso

I commercianti sono tenuti a rimborsare i consumatori per il prodotto entro 14 giorni dal recesso. Il rimborso deve coprire anche le spese di consegna. In generale, il commerciante assume su di sé il rischio di eventuali danni alle merci che si verificano durante il trasporto fino al momento in cui l’acquirente ne prende possesso.

 

6) Introduzione di un modulo di recesso standard per l’intera UE

I consumatori possono disporre di un modulo di recesso standard che potranno usare (senza essere obbligati a farlo) se, avendo cambiato idea, desiderano recedere da un contratto concluso a distanza o a domicilio. Ciò renderà più facile e rapido il recesso se il contratto è stato concluso nell’UE.

 

7) Eliminazione di sovrattasse per l’uso di carte di credito e di servizi di assistenza telefonica

I commercianti non possono più addebitare ai consumatori costi supplementari per i pagamenti con carta di credito (o altri mezzi di pagamento), se non i costi effettivamente sostenuti per offrire tale opzione di pagamento. I commercianti che mettono a disposizione linee telefoniche di assistenza, su cui i clienti possono contattarli relativamente al contratto, non potranno addebitare più dei normali costi telefonici per le telefonate effettuate.

 

8) Informazioni più chiare su chi sopporta le spese di restituzione delle merci

Se i commercianti intendono far sostenere ai clienti i costi di resa delle merci in caso di ripensamento, essi devono informarne chiaramente e preventivamente i consumatori, altrimenti tali costi rimarranno a loro carico. Prima della vendita, il commerciante deve fornire almeno una chiara stima dei costi massimi di resa di merci ingombranti, ad esempio un divano, acquistate via internet o per corrispondenza, così che il consumatore possa decidere in modo informato da chi acquistare.

 

9) Più tutele per i consumatori negli acquisti digitali

Anche le informazioni sui contenuti digitali devono essere più chiare, comprese quelle relative alla compatibilità con hardware e software e all’applicazione di eventuali sistemi tecnici di protezione – che ad esempio limitino il diritto del consumatore di fare copie del contenuto. I consumatori hanno il diritto di recedere dagli acquisti di contenuti digitali, come i download di musica o di video, ma solo fino a quando ha inizio l’effettivo processo di download.

 

10) Più tutele e norme comuni anche per le imprese

Tra queste figurano:

– un unico gruppo di norme fondamentali per i contratti a distanza (vendite per telefono, per corrispondenza o via internet) e per i contratti conclusi al di fuori dei punti vendita (vendite concluse fuori dai locali della società, ad esempio per strada o a domicilio) nell’Unione europea, che creino eque condizioni di concorrenza e riducano i costi delle operazioni per i commercianti transfrontalieri, specialmente nel caso delle vendite via internet;

moduli standard che faciliteranno l’attività delle imprese: un modulo da compilare contenente le informazioni obbligatorie sul diritto di recesso;

– norme specifiche previste per le piccole imprese e le imprese artigiane, ad esempio per gli idraulici. Non vi sarà diritto di recesso nel caso di riparazioni urgenti e di lavori di manutenzione.

 

Comunicato Stampa

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