Le pratiche commerciali scorrette sono definite al capo II del titolo III della parte II del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206; per queste la competenza sanzionatoria spetta all’AGCM a norma dell’art. 27 dello stesso dlgs. Viene così integrato il precedente Protocollo Quadro del 2012, individuando strumenti, procedure e termini per assicurare un efficace coordinamento tra le due Autorità e dare puntuale e concreta attuazione alle novità in tema di tutela dei consumatori introdotte dal Dlgs 21 febbraio 2014, n. 21 che recepisce la Direttiva 2011/83/UE.
L’intesa prevede anche un insieme di azioni quali l’istituzione di un gruppo di lavoro permanente che dovrà sovraintendere e monitorare l’attuazione del Protocollo stesso; lo scambio di documenti, dati e informazioni sui procedimenti avviati; interventi congiunti per le casistiche che richiedono una specifica attenzione; la fissazione di precisi termini di 30 e di 45 giorni (nel caso di presentazione di impegni sostitutivi a sanzioni) per poter dare il parere previsto nella procedura in questione.
Altre forme di collaborazione si realizzeranno con la comunicazione all’Antitrust da parte dell’Autorità energia dell’esito negativo dei tentativi di conciliazione delle controversie tra imprese e consumatori (con la trasmissione del relativo fascicolo per le valutazioni di competenza) in caso di contratti nei settori dell’elettricità e del gas conclusi in violazione delle disposizioni del Codice di condotta commerciale: l’Autorità energia infatti in questi casi mantiene e implementa una regolazione finalizzata alla conciliazione volontaria del problema, anche mediante il ricorso alle procedure di ripristino o switching back.
Le procedure di ripristino introdotte nel 2012 dall’Autorità energia, consentono al cliente di tornare al venditore precedente rispetto, a quello apparentemente “non voluto”, attraverso un percorso semplificato. Questa procedura, detta anche di switching back ha una finalità di tutela diversa e non sovrapponibile alle previsioni del Codice del consumo (come la tutela giudiziaria o il ricorso all’Antitrust ai quali i consumatori restano comunque liberi di aderire).
La versione integrale del Protocollo è consultabile sui siti www.agcm.it e www.autorita.energia.it.
Comunicato Stampa
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