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“Per Sempre” è una locuzione usata sempre in modo corretto nella telefonia?

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L’articolo 70, comma 4, del Codice delle Comunicazioni elettroniche, approvato con decreto legislativo n. 259/2003 e di recente modificato dal decreto legislativo n. 70/2012, consente ai gestore di procedere ad una modifica unilaterale delle condizioni tariffarie, facendogli tuttavia obbligo di comunicare con congruo preavviso, non inferiore a un mese, le modifiche intervenute e di informare contestualmente gli utenti della possibilità di recedere dal contratto senza penali qualora non trovassero convenienza alle nuove condizioni. Questa modifica si chiama “Variazioni Tariffarie“. Negli anni si è utilizzato anche la parola “Rimodulazione“. Negli ultimi mesi le modifiche tariffarie sono aumentate da parte dei gestori principali, per questo motivo abbiamo deciso di creare una categoria speciale.

Il gestore telefonico quindi può rimodulare la propria offerta in qualsiasi momento, ma allora quando lancia delle campagne commerciali, può utilizzare la locuzione “per sempre” in modo corretto? Nel 2013 molte offerte venivano pubblicizzate tramite sms informativi, pagine dei social network, cartelloni pubblicitari con la dicitura “PER SEMPRE“. Adesso, in meno di un anno, le stesse offerte “per sempre” sono state rimodulate.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Antitrust) ha deciso di avviare il 26 Aprile 2014 tre distinti procedimenti nei confronti di Tim, Vodafone e Wind, per verificare se le campagne pubblicitarie che propongono offerte per Internet “senza limiti” o “illimitato” e condizioni valide “per sempre” siano conformi alle norme del Codice del Consumo.

In data 24 Luglio 2013 la stessa Autorità Garante delle Concorrenza e del Mercato (Antitrust), viste le sentenze del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sez. I, 18 luglio 2013, nn. 7273 e 7275 e 22 luglio 2013 nn. 7442 e 7464, con le quali sono stati accolti i ricorsi e, per l’effetto annullati i provvedimenti dell’Autorità, ha risolto in favore dell’Autorità per le garanzie delle comunicazioni (AGCOM) la questione circa l’Autorità competente ad adottare provvedimenti sanzionatori in materia di tutela del consumatore nel settore delle comunicazioni, decretando la conseguente esclusione dell’applicazione delle norme generali del Codice del Consumo alla condotta oggetto dell’intervento dell’Autorità. In sintesi, Antitrust non può procedere più ad avvii istruttori che ricadono invece nelle competenze dell’AGCOM.

Aggiornamento del 18 Marzo 2014: Antitrust perdona Tim, Vodafone e Wind

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