“La tutela dei consumatori si basa da sempre sulla trasparenza e sul rispetto delle condizioni contrattuali, requisiti senza i quali si rischia di ricadere in abusi che non possono essere giustificabili specie nei casi in cui una delle parti risulta essere in una condizione di forza rispetto all’altra; è accaduto svariate volte, tuttavia, che le compagnie di telefonia mobile non sempre hanno garantito chiarezza e trasparenza ai loro utenti lucrando significativi guadagni su condizioni equivocabili o su interpretazioni dubbie del diritto; tale è la condizione reale, a parere dell’interrogante, e se ne trova una dettagliata descrizione nell’articolo «Rimodulazione TIM per alcune tariffe base, in cambio 500 sms verso tutti per 12 mesi ogni domenica» pubblicato online su www.mondomobileweb.it.
Aggiornamento con la Risposta del 2 Dicembre 2013 da parte di Antonio Catricalà (Vice Ministro Sviluppo Economico):
Atto Camera Risposta scritta pubblicata Lunedì 2 dicembre 2013 nell’allegato B della seduta n. 129 4-01084 presentata da RUOCCO Carla — In tema di rimodulazione tariffaria la disposizione di cui all’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo n.259 del 2003, prevedendo l’obbligo di informare la propria clientela con un anticipo di almeno 30 giorni circa le modifiche contrattuali riconosce di fatto la facoltà di proporre modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali, nella misura in cui la clientela sia stata preventivamente informata di tali modifiche, in modo tale che il cliente che non intenda accettarle possa comunque esercitare senza penali il proprio diritto di recesso. Il diritto di recesso senza penali, quindi, deve essere assicurato dal gestore alla propria clientela sia sotto il profilo della preventiva informativa (avvenuta con 30 giorni di anticipo) sia sotto quello del relativo esercizio di recesso quale misura alternativa che il cliente può adottare laddove non intenda accettare le modifiche delle proprie condizioni contrattuali. Al riguardo, il legislatore ha utilizzato, nel testo dell’articolo 70 comma 4, due locuzioni che non lasciano spazio a particolari dubbi interpretativi: «adeguato» riferito al preavviso, che non può essere inferiore a trenta giorni, e «nel contempo» (ovvero contemporaneamente) relativamente al dovere di informare il cliente sulla possibilità di recedere. Ne discende che l’operatore telefonico deve contestualmente comunicare al cliente le variazioni contrattuali ed il relativo diritto di recesso. Pertanto, in assenza di una previsione legislativa in ordine all’obbligatorietà di una forma specifica di comunicazione ad probationem, si deve ritenere che la notifica, ancorché tramite Sms, della sola rimodulazione, con indicazione espressa del conseguente diritto di recedere dal contratto, equivale a soddisfare l’obbligo informativo di cui alla norma citata. In ordine all’idoneità dello Sms quale strumento informativo, si deve evidenziare che, a prescindere dal fatto che in tutte le versioni contrattuali la scelta sulle modalità di invio delle informative in ordine alle modifiche tecniche/economiche da utilizzare (raccomandata A.R., posta ordinaria, posta prioritaria) è comunque rimessa al gestore, l’utilizzo della messaggistica istantanea nell’ambito dei piani tariffari mobili di tipo prepagato, costituisce lo strumento di comunicazione più efficace e tempestivo in termini di immediatezza e ricettività anche in considerazione del fatto che il servizio di comunicazione elettronica di rete mobile, per la sua tipicità, può essere utilizzato da un soggetto diverso dall’effettivo intestatario dell’utenza telefonica mobile senza che il gestore ne abbia contezza. Si fa presente, inoltre, che sull’argomento è in corso un procedimento per la modifica della delibera n.664/06/CONS, recante «Regolamento recante disposizioni a tutela dell’utenza in materia di fornitura di servizi di comunicazione elettronica mediante contratti a distanza», che prevede l’introduzione di regole specifiche in materia, ivi incluse modalità standard per la comunicazione alla clientela delle modifiche contrattuali. È possibile valutare l’opportunità di un intervento normativo concernente l’adozione di misure limitative alle modifiche contrattuali unilaterali, tenendo presente tuttavia che la facoltà di apportare modifiche contrattuali è sancita espressamente dall’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo n.259 del 2003 e la stessa, nell’ottica della strategia aziendale, costituisce piena espressione del principio di autonomia contrattuale di cui all’articolo 1322 del codice civile.
Antonio Catricalà, Viceministro dello sviluppo economico
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