L’AGCOM ha deciso di avviare un procedimento per definire dei nuovi obblighi di copertura integrativi e obblighi di accesso relativi ad alcune frequenze della rete 5G di WINDTRE, in seguito all’acquisizione delle attività per la fornitura di servizi di telecomunicazioni di OpNet.
L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) lo ha reso noto con la delibera 53/25/CONS (ecco il documento completo), pubblicata ieri, 14 Marzo 2025, ma risalente allo scorso 6 Marzo 2025, recante “Avvio del procedimento concernente l’applicazione delle previsioni di cui all’art. 13, comma 14, e all’art. 15, comma 1, della delibera n. 231/18/CONS alla società Wind Tre S.p.A.”.
Il procedimento è stato quindi avviato per ottemperare alla delibera 231/18/CONS, recante “Procedure per l’assegnazione e regole per l’utilizzo delle frequenze disponibili nelle bande 694-790 MHz, 3600-3800 MHz e 26.5-27.5 GHz per sistemi terrestri di comunicazioni elettroniche al fine di favorire la transizione verso la tecnologia 5G, ai sensi della legge 27 dicembre 2017, n. 205”, il cui comma 14 dell’Articolo 13 prevede: “L’Autorità si riserva di definire successivamente un piano di obblighi di copertura, integrativo o sostitutivo di quello di cui al comma 13, in maniera giustificata e proporzionata, a carico degli aggiudicatari dei lotti da 20 MHz in caso di eventuali consolidamenti o accordi di uso delle frequenze con soggetti che dispongono di frequenze nella banda 3.4-3.6 GHz”.
Invece, il comma 1 dell’Articolo 15 della suddetta delibera dell’AGCOM prevede quanto segue: “Gli obblighi di cui ai commi 2 e seguenti del presente articolo si applicano agli aggiudicatari delle frequenze in banda 3600-3800 MHz che si siano aggiudicati frequenze per almeno 80 MHz in tale banda, ai sensi del presente provvedimento, e a quegli aggiudicatari che assommando le frequenze in banda 3400-3600 MHz di cui siano in possesso o di cui abbiano l’utilizzo anche mediante accordi, raggiungano almeno 80 MHz su base nazionale. Ai fini della valutazione della cumulatività dei diritti d’uso si applica quanto previsto all’art. 3, commi 6 e 7. L’Autorità si riserva di definire successivamente un piano di obblighi di accesso, in maniera giustificata e proporzionata, a carico degli aggiudicatari dei lotti da 20 MHz in caso di eventuali consolidamenti o accordi di uso delle frequenze con soggetti che dispongono di frequenze nella banda 3.4-3.6 GHz“.
Dunque, il procedimento avviato dall’AGCOM con la delibera pubblicata nelle ultime ore riguarda nuovi piani sugli obblighi di copertura e sugli obblighi di accesso per la rete 5G di WINDTRE.
Questi si sono resi necessari a seguito dell’acquisizione da parte di WINDTRE, completata il 1° Agosto 2024, di BrightCo S.r.l. (poi diventata OpNet S.r.l., assumendo il ruolo di società wholesale di Wind Tre), all’interno della quale OpNet (ora ShellNet) ha conferito il relativo ramo d’azienda comprensivo dei beni e delle attività, incluse quelle di sviluppo commerciale, direttamente detenute dall’operatore ex Gruppo Linkem.
Il ramo d’azienda ceduto a WINDTRE, in particolare, fornisce servizi di comunicazione elettronica a livello wholesale, mediante diritti d’uso esclusivo di parte dello spettro nella banda compresa tra 3,4 e 3,6 GHz e nella banda compresa tra 24,5 e 26,5 GHz, nonché diritti d’uso delle frequenze per collegamenti in ponte radio. Servizi utilizzati principalmente per la fornitura di soluzioni di accesso a Internet a banda ultralarga con tecnologia FWA, offerti a livello retail anche a clienti business, oltre che alla Pubblica Amministrazione.
L’AGCOM ricorda innanzitutto che, attraverso la delibera 201/24/CONS, aveva espresso al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) il proprio parere favorevole, con condizioni, all’acquisizione da parte di WINDTRE del ramo di azienda di OpNet, costituito, tra l’altro, dagli asset operativi di quest’ultima società, inclusi i diritti d’uso delle frequenze nella banda 3.4 – 3.6 GHz.
Con questo provvedimento, l’Autorità si era comunque riservata di avviare, a valle dell’autorizzazione e del closing dell’operazione in questione, uno specifico procedimento volto a rivedere gli obblighi di copertura e di accesso nella banda 3.6 – 3.8 GHz in capo a WindTre, in base a quanto previsto, rispettivamente, all’Articolo 13, comma 14, e all’Articolo 15, comma 1, della suddetta delibera 231/18/CONS.
L’AGCOM ricorda inoltre che, in seguito alla finalizzazione dell’operazione, il cui closing è avvenuto il 1° Agosto 2024, nella banda 3.4 – 3.8 GHz WINDTRE dispone attualmente di diritti d’uso di 80 MHz a livello nazionale.
Per quanto riguarda gli obblighi di copertura già esistenti per WINDTRE, l’Autorità ricorda che, ai sensi dell’Articolo 13, comma 13, della stessa delibera 231/18/CONS, è prevista la “copertura, con le specifiche frequenze assegnate, di almeno il 5% della popolazione per ciascuna regione italiana” entro 48 mesi dal rilascio dei relativi diritti d’uso delle frequenze della banda 3600-3800 MHz.
Inoltre, WINDTRE è tenuta a soddisfare anche l’obbligo di copertura integrativo previsto dall’Articolo 1, comma 1, della delibera 420/20/CONS, associato ai propri diritti d’uso delle frequenze della banda 3600-3800 MHz, a valle dell’autorizzazione all’accordo tra Wind Tre e Fastweb per la realizzazione di una rete 5G condivisa, che prevede, tra l’altro, l’utilizzo in condivisione di alcune porzioni di frequenze nella banda 3400-3800 MHz.
Pertanto, l’AGCOM ha ravvisato la necessità di avviare un procedimento concernente la definizione nei confronti di WINDTRE, in maniera “giustificata e proporzionata”, di obblighi di copertura, integrativi o sostitutivi rispetto a quelli già associati ai diritti d’uso delle frequenze della banda 3600-3800 MHz detenuti dalla stessa società, ai sensi dell’Articolo 13, comma 14, della delibera 231/18/CONS, e di obblighi di accesso, secondo quanto previsto dall’Articolo 15, comma 1, della medesima delibera.
L’Autorità puntualizza che, tenuto conto del fatto che sono già scaduti i termini per l’assolvimento dell’obbligo di copertura previsto dalla delibera 231/18/CONS per i due operatori aggiudicatari dei lotti da 80 MHz nella banda 3600 – 3800 MHz, e che, in ogni caso, anche alla luce dell’evoluzione intercorsa dall’adozione della predetta delibera ad oggi in merito ai piani pubblici e privati di copertura delle reti a banda ultralarga sul territorio nazionale, non appare, prima facie, giustificato e proporzionato prevedere un analogo obbligo di copertura in capo ad un terzo operatore radiomobile nella stessa banda, che secondo l’AGCOM potrebbe peraltro interferire con quelli esistenti senza apportare vantaggi significativi ai clienti finali.
Inoltre, secondo l’Autorità un obbligo di accesso in capo a un ulteriore operatore analogo a quello di cui all’Articolo 15, comma 2, della delibera 231/18/CONS in banda 3600-3800 MHz appare, allo stato, in grado di ampliare le opportunità di accesso da parte di soggetti anche diversi dagli operatori radiomobili, tra cui i cosiddetti vertical, favorendo così lo sviluppo di servizi e use case 5G, in linea con le policy nazionali e unionali di connettività e digitalizzazione.
Dunque, con la delibera 53/25/CONS pubblicata nelle ultime ore dall’AGCOM, è stato avviato il procedimento concernente l’applicazione a WINDTRE delle previsioni di cui all’Articolo 13, comma 14, e all’Articolo 15, comma 1, della delibera 231/18/CONS, per via dell’acquisizione da parte di WINDTRE delle attività telco di OpNet.
I termini del procedimento sono fissati in 120 giorni dalla data di pubblicazione della delibera sul sito web dell’Autorità (avvenuta ieri, 14 Marzo 2025), fatte salve le sospensioni per le richieste di informazioni e documenti, calcolate sulla base delle date dei protocolli dell’Autorità in uscita e in ingresso. I termini del procedimento possono essere prorogati dall’Autorità con determinazione motivata.
La delibera di conclusione del procedimento sarà notificata a WINDTRE e al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), e sarà pubblicata sul sito web dell’Autorità.
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