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TIM, servizi VAS Carrier Billing: AGCOM ridetermina la sanzione del 2022 per il mancato blocco

L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) ha deciso di rideterminare, riducendola, la sanzione comminata a TIM nel 2022 per la mancata osservazione di alcune norme riguardanti il barring dei cosiddetti servizi VAS (Value Added Services), in seguito a una sentenza del TAR del Lazio che ha accolto parzialmente il secondo ricorso presentato da TIM contro la Delibera dell’Autorità.

L’AGCOM lo ha reso noto nei giorni scorsi attraverso la Delibera 44/24/CONS (ecco il documento completo), risalente allo scorso 21 Febbraio 2024 e pubblicata sul sito dell’Autorità il 3 Dicembre 2024, recante “Rideterminazione dell’importo della sanzione ingiunta con la Delibera n. 91/22/CONS alla società TIM S.p.A. in esecuzione della Sentenza del Tar del Lazio n. 2905/2023.”

La multa dell’AGCOM a TIM sui servizi VAS

Come già raccontato, nel Marzo del 2021 l’Autorità ha avviato un’attività di vigilanza con l’obiettivo di verificare l’ottemperanza, da parte dei principali operatori, alle misure in materia di blocco, attivazione e acquisizione della prova del consenso per i servizi VAS previste dalla Delibera 10/21/CONS.

La Delibera in questione, pubblicata il 5 Febbraio 2021, stabilisce le regole (valide per tutti gli operatori) in materia di blocco e attivazione dei servizi a sovrapprezzo della telefonia mobile, decise in seguito alla consultazione pubblica che ha permesso di definire quanto previsto dallo schema di delibera precedentemente pubblicato.

In seguito alle verifiche effettuate, con alcune Delibere pubblicate il 21 Aprile 2022, l’AGCOM aveva sanzionato TIM, Vodafone e WINDTRE, per un totale di oltre 1,5 milioni di euro.

Nel caso specifico di TIM, sanzionata per un importo di 754 mila euro tramite la Delibera 91/22/CONS, l’operatore aveva già attuato il blocco di default dei servizi VAS sulle nuove SIM attivate dal 25 Novembre 2020, ad eccezione però dei cosiddetti servizi di Carrier Billing, ovvero tutti quei servizi a contenuto, offerti direttamente da TIM o da soggetti terzi tramite gli App Store, che ai fini della fruizione prevedono una fase di registrazione e accesso con nome utente e password.

Secondo l’Autorità, tuttavia, anche questi servizi rientravano tra quelli che sarebbero dovuti essere bloccati per nuovi e già clienti. Oltre alla multa, l’AGCOM aveva ordinato all’operatore di implementare, entro il termine di 120 giorni dalla notifica del provvedimento, prorogato poi al 31 Ottobre 2022 su richiesta di TIM con la Delibera 264/22/CONS e successivamente sospeso per 6 mesi grazie alla Delibera 97/23/CONS pubblicata il 10 Maggio 2023, la prevista procedura di acquisizione della prova del consenso, tramite l’inserimento del numero di telefono e una One Time Password (OTP) da parte del cliente, per i servizi in abbonamento erogati in modalità Carrier Billing offerti direttamente da TIM (a brand TIM), informando l’Autorità dell’avvenuto adempimento.

A ridosso della scadenza della sospensione del termine per l’adempimento all’ordine dell’AGCOM, TIM ha poi comunicato di aver cessato la vendita di servizi VAS in modalità Carrier Billing, facendo quindi venir meno la materia del contendere. L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, attraverso la Delibera 306/23/CONS pubblicata il 27 Dicembre 2023, ha quindi stabilito l’ottemperanza da parte dell’operatore agli ordini che erano stati impartiti con la precedente Delibera.

Il ricorso di TIM al TAR del Lazio

Riguardo la multa comminata dall’AGCOM nel 2022, relativamente alla mancata introduzione da parte di TIM di una procedura di acquisizione della prova del consenso tramite inserimento di apposita OTP per l’attivazione di servizi in abbonamento in modalità Carrier Billing offerti da terzi su proprie piattaforme, l’operatore ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo del Lazio, richiedendo l’annullamento delle Delibere dell’Autorità.

Con la Sentenza 2905/2023 (ecco il documento completo), risalente al 10 Gennaio 2023 ma approvata solo di recente dal Consiglio di Stato, che l’ha pubblicata il 6 Novembre 2024, il TAR ha accolto parzialmente il secondo ricorso per motivi aggiunti proposto da TIM, statuendo che l’AGCOM debba esercitare nuovamente il proprio potere sanzionatorio, rideterminando l’importo della multa disposta con la Delibera 91/22/CONS.

Stando a quanto riportato dall’AGCOM nella Delibera pubblicata nei giorni scorsi, in particolare, il TAR del Lazio ha ritenuto che “il provvedimento impugnato presenta un vizio di eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà nella parte in cui, pur riconoscendo che sul piano tecnico le difese della ricorrente sono comprensibili, in quanto soltanto gli OTT avrebbero potuto modificare le proprie procedure di acquisto e pagamento dei servizi, definite a livello mondiale, sanziona la ricorrente per la mancata introduzione di una procedura di acquisizione della prova del consenso, mediante l’introduzione di apposita OTP, anche per l’attivazione di servizi in abbonamento erogati da soggetti terzi in modalità Carrier Billing.”

Secondo il Giudice Amministrativo, inoltre, “la contraddittorietà è ravvisabile perché la ricorrente viene punita per il mancato raggiungimento del risultato, relativamente ai servizi in abbonamento erogati da soggetti terzi sulla propria piattaforma, mentre nella motivazione dell’ordinanza si fa riferimento ad una condotta poco diligente, in quanto non sarebbe stata dimostrata la impossibilità tecnica della applicazione della OTP, ma tale impossibilità tecnica viene riconosciuta dalla stessa Autorità procedente nei confronti di altri operatori, in tal modo assumendo determinazioni contraddittorie e illogiche. Di conseguenza il provvedimento deve essere annullato in parte qua.”

Pertanto, riconoscendo “l’impossibilità oggettiva” di adempiere all’obbligo regolamentare di introdurre una procedura di acquisizione del consenso per l’attivazione dei servizi VAS Carrier Billing erogati su piattaforme di soggetti terzi, senza la collaborazione di questi ultimi, l’AGCOM ha ritenuto di dover sanzionare TIM esclusivamente per non aver introdotto la procedura rafforzata di consenso mediante OTP sui servizi premium forniti direttamente mediante la piattaforma dell’operatore stesso.

L’Autorità, in particolare, ha rilevato che la mancata introduzione di una procedura di acquisto mediante inserimento di apposita OTP per i servizi digitali in abbonamento a brand TIM, erogati sulla piattaforma dell’operatore, abbia privato la clientela di un ulteriore strumento di protezione da possibili frodi e servizi non richiesti. D’altra parte, ha fatto sapere l’AGCOM, si è potuto constatare che, oltre alle difficoltà tecniche connesse alla necessaria collaborazione degli OTT, i processi di acquisto di questa tipologia di servizi presentavano già delle “intrinseche misure di sicurezza”. Inoltre, non risultano agli atti evidenze di un diffuso fenomeno di attivazioni inconsapevoli.

Sempre secondo quanto riportato nella Delibera 44/24/CONS dell’AGCOM, il TAR del Lazio ha affermato che TIM sarebbe stata esposta a un “pregiudizio sul mercato”, osservando che il fatto di introdurre una procedura di consenso rafforzato soltanto per i servizi a brand TIM “non esclude la responsabilità della società, ma può rilevare soltanto al fine della determinazione dell’importo della sanzione quale circostanza attenuante”, determinando un conseguente affievolimento, in un’ottica di tutela della posizione concorrenziale dell’operatore rispetto agli OTT, della gravità del comportamento sanzionato.

Seguendo quanto stabilito dal TAR del Lazio, l’AGCOM ha quindi deciso di rideterminare l’importo della multa inflitta a TIM nel 2022, limitatamente alla condotta consistente nella mancata introduzione di una procedura di acquisizione del consenso per l’attivazione dei servizi VAS, a brand TIM e su piattaforma TIM, erogati in modalità Carrier Billing, ricalcolando l’importo della sanzione a 696.000 euro.

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