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Telefonia Mobile: come funzionano i bollini per le offerte 5G proposti dall’AGCOM

Nelle scorse settimane, nell’ambito di una consultazione pubblica sulla trasparenza delle offerte di telefonia, l’AGCOM ha proposto l’adozione di un sistema di bollini per le offerte di telefonia mobile con tecnologia 5G, in maniera analoga ai bollini già adottati anni fa per la rete fissa, in questo caso per evidenziare se un’offerta 5G presenta o meno dei limiti di velocità.

L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) ha reso noti i dettagli della proposta sui bollini 5G con la delibera 457/24/CONS (ecco il documento completo), pubblicata lo scorso 29 Novembre 2024 ma risalente al 13 Novembre 2024, recante “Avvio del procedimento e della consultazione pubblica inerente a disposizioni a tutela degli utenti finali in materia di trasparenza nell’offerta dei servizi di comunicazione elettronica e nella presentazione del numero chiamante”.

Come già raccontato da MondoMobileWeb, il 14 Novembre 2024, l’AGCOM aveva annunciato attraverso un comunicato di aver avviato una consultazione pubblica proprio con la delibera 457/24/CONS, con lo scopo di introdurre alcune nuove regole, volte in particolare a impedire la pratica del CLI Spoofing, nonché a certificare la velocità del 5G offerto dai servizi telefonici.

Nello specifico, la consultazione pubblica avviata dall’Autorità ha l’obiettivo di raccogliere osservazioni sullo schema di provvedimento intitolato “Regolamento recante disposizioni a tutela degli utenti finali in materia di trasparenza nell’offerta di servizi di comunicazioni elettroniche e nella presentazione del numero chiamante (CLI)”, riportato nell’Allegato B (ecco il documento completo) alla delibera di avvio del procedimento.

L’AGCOM sottolinea che l’iniziativa vuole garantire una maggiore tutela dei consumatori attraverso l’introduzione di misure volte a modificare la disciplina in vigore, definita dalla delibera 252/16/CONS, con nuove disposizioni in linea con quanto previsto dall’Articolo 98-quindecies del Codice delle Comunicazioni Elettroniche.

Nell’ambito delle attività preliminari per il procedimento di revisione della delibera 252/16/CONS, il 22 Giugno 2023 era stata convocata una prima riunione con gli operatori, mentre il 28 Giugno 2023 era stata convocata una seconda riunione con le principali associazioni dei consumatori, e in entrambi i casi l’Autorità ha poi ricevuto delle proposte, riportate nell’Allegato C (ecco il documento completo) alla delibera.

Le nuove norme che intende introdurre l’Autorità, in particolare, hanno l’obiettivo di contrastare frodi e telemarketing selvaggio, tramite delle misure che impediscano il cosiddetto CLI Spoofing, ossia la pratica della manipolazione del numero telefonico allo scopo di ingannare l’utente sulla reale identità del soggetto chiamante.

L’AGCOM ritiene necessario in particolare stabilire l’obbligo, per gli operatori nazionali, di bloccare le chiamate illegittime internazionali in entrata mascherate con una numero telefonico nazionale, ovvero con prefisso italiano di rete fissa e con numeri cellulari italiani.

Nello stesso provvedimento, sono state individuate anche alcune proposte dedicate alla trasparenza e alla corretta informazione, riguardo in particolare alle condizioni economiche e tecniche delle offerte di servizi di telefonia.

Tra queste, come già accennato, vi è anche la valutazione di una serie di bollini per le offerte mobile in 5G, che serviranno a certificare la velocità delle connessioni 5G, sulla falsariga dei bollini per ADSL, FTTC, FWA e Fibra introdotti alcuni anni fa per le offerte di rete fissa.

Come stabilito dalla delibera 457/24/CONS, il termine per la conclusione del procedimento è di 60 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione della delibera sul sito web dell’Autorità, fatte salve le sospensioni per lo svolgimento della consultazione pubblica per le richieste di informazioni e documenti. I termini del procedimento possono essere prorogati dall’Autorità con determinazione motivata.

La segnalazione di un’associazione di consumatori all’Autorità

Approfondendo in particolare la proposta dei bollini 5G, nella delibera l’AGCOM spiega che un’associazione di consumatori ha segnalato criticità per la trasparenza delle offerte di rete mobile in tecnologia 5G: ossia la prassi con cui gli operatori limitano la velocità del 5G con un massimale di espresso in “Mbps”, specie per le offerte più economiche.

Per l’associazione, questo limite di velocità è talvolta così basso da “invalidare le potenzialità del 5G”. Sul mercato, infatti, ci sono offerte con tecnologia 5G limitata a 10 Mbps. Sempre a detta dell’associazione, una limitazione così esasperata del 5G ridurrebbe questa tecnologia ad uno slogan promozionale, incapace di produrre un upgrade della connessione”.

A causa di ciò, un cliente ignaro dei limiti di velocità potrebbe passare al 5G credendo di migliorare, ed invece ritrovarsi in una situazione deteriore.

A detta dell’associazione, quindi, l’applicazione indiscriminata di limiti al 5G sarebbe in grado di compromettere la “credibilità” della tecnologia agli occhi del consumatore, pregiudicandone “l’affermazione sul mercato ed il progresso che ne può derivare”.

Inoltre, lo scenario delineato dall’associazione all’Autorità, comporterebbe anche problemi di trasparenza al consumatore, che non sarebbe “in condizione di comprendere a pieno la velocità che può ragionevolmente attendersi da un cambio di ‘connessione’”.

Per l’associazione, lo scenario del 5G attuale sarebbe analogo a quello relativo alla Fibra prima della diffusione dei cosiddetti bollini (introdotti dall’AGCOM con la delibera 292/18/CONS), che hanno avuto proprio lo scopo di chiarire al consumatore, in maniera intuitiva, se la tecnologia è soggetta a limiti di velocità specifici.

L’associazione ritiene dunque “certamente auspicabile” l’adozione di un sistema analogo, per valorizzare le potenzialità del 5G e per fare in modo che esse siano “consapevolmente e pienamente fruite dai consumatori”.

Bollini 5G

Le norme proposte dall’AGCOM sui bollini 5G per gli operatori di telefonia mobile

Alla luce delle osservazioni appena riportate, l’AGCOM ritiene che i principi della delibera 292/18/CONS debbano considerarsi validi anche per la tecnologia 5G.

Per questo motivo, nello schema di provvedimento posto in consultazione pubblica, le proposte dell’Autorità su questo tema, quindi con i bollini 5G, sono presenti all’interno dell’Articolo 6 (Trasparenza delle condizioni tecniche dei servizi 5G).

A questo proposito, nell’Allegato 2 alla delibera 457/24/CONS viene riportata una rappresentazione esemplificativa degli intendimenti dell’Autorità in relazione all’utilizzo delle sigle, dei sottotitoli e dei colori dei bollini 5G descritti nell’Articolo 6.

Di seguito si riporta il testo integrale dell’Articolo 6 sulla Trasparenza delle condizioni tecniche dei servizi 5G, contenente la proposta dei bollini 5G:

1. Fermo restando quanto previsto dalle delibere nn. 23/23/CONS e 156/23/CONS e ad integrazione di quanto previsto dalla delibera n. 292/18/CONS, le imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazione elettronica o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico in postazione mobile, in 5G, garantiscono la disponibilità, all’utente finale, sia nella fase pre-contrattuale che in fase contrattuale, di informazioni chiare e trasparenti in merito alle caratteristiche dell’infrastruttura fisica utilizzata per l’erogazione dei servizi, nelle forme di seguito specificate al comma 2. Con riferimento all’utilizzo delle sigle, dei sottotitoli e dei colori di cui ai commi sottostanti, nell’allegato 2 al presente Regolamento si presentano, a beneficio degli operatori, degli esempi relativi agli intendimenti dell’Autorità.

2. In caso di messaggi pubblicitari o comunicazioni commerciali di tipo generalizzato [“one-to-many”], ovvero effettuate in modalità “push” aventi ad oggetto offerte di servizi di trasmissione dati in 5G si dispone quanto segue. L’operatore e i propri partner commerciali possono ricorrere al termine “5G” ed associarvi ulteriori aggettivi o avverbi di tipo accrescitivo e superlativo se e solo se il servizio è offerto esclusivamente su architetture previste dagli standard internazionali per tale tecnologia e non siano posti limiti al valore della velocità trasmissiva disponibile al terminale utente finale in downstream e upstream. In questo caso, l’operatore inserisce nella propria comunicazione commerciale la dicitura “5G”, scritta in bianco all’interno di un bollino rotondo di colore verde (riferimento Pantone n. 361), al fine di segnalare al consumatore l’utilizzo di una architettura 5G. All’interno del bollino è indicata la MASSIMA VELOCITÀ RAGGIUNGIBILE coerentemente con le informazioni già indicate ai sensi della delibera n. 23/23/CONS.

3. L’operatore e i propri partner commerciali non possono ricorrere al termine “5G”, anche senza utilizzare ulteriori aggettivi o avverbi di tipo accrescitivo, se non affiancato dalla dicitura “con limite alla velocità”, nel caso in cui siano applicate dette limitazioni. La dicitura suddetta “con limite alla velocità” è espressa alle stesse condizioni di udibilità e leggibilità, in termini di volume sonoro, dimensioni di carattere e colore, dell’espressione “5G”. In questo caso, l’operatore utilizza nella propria comunicazione commerciale la dicitura “5G” sottotitolata “con limite alla velocità di VALORE LIMITE” scritta in bianco all’interno di un bollino rotondo di colore giallo (riferimento Pantone n. 137), al fine di segnalare al consumatore l’utilizzo di una configurazione di rete che limita la velocità trasmissiva.

4. L’operatore non può in nessun caso ricorrere al termine “5G” se il servizio è offerto, su architetture non annoverate come tali dagli standard internazionali.

5. Con riferimento alla fase pre-contrattuale, sui canali commerciali mirati [“one-to-one”], ovvero quelli attivabili in modalità “pull”, l’operatore fornisce al cliente, fermo restando quanto già previsto dalla delibera n. 23/23/CONS, una descrizione di approfondimento delle caratteristiche tecniche del servizio.

Dunque, seguendo lo schema dei bollini per le offerte di rete fissa, l’Autorità ritiene opportuno integrare analoghe misure di trasparenza anche per le offerte di telefonia mobile in 5G, nel caso in cui l’operatore faccia riferimento, o meno, alle architetture previste dagli standard internazionali per il 5G (5G Non Stand Alone, NSA, e il 5G Stand Alone, SA).

Nello specifico, l’AGCOM propone che gli operatori possano usare il termine “5G” soltanto se il servizio è offerto effettivamente su architettura 5G e senza alcun limite di velocità: in questo caso, l’operatore potrebbe utilizzare il bollino verde, con la scritta 5G in bianco all’interno, riportando anche la massima velocità prevista.

Invece, nel caso di offerte di telefonia mobile in 5G ma con un limite di velocità, in base alle norme proposte gli operatori potrebbero usare il termine “5G” soltanto se affiancato dalla dicitura “con limite alla velocità”.

In questo caso, gli operatori di telefonia mobile potrebbero utilizzare il bollino giallo, con la scritta 5G in bianco all’interno, accompagnata dalla scritta che specifica il limite di velocità applicato.

Infine, con queste nuove disposizioni, l’AGCOM specifica che il termine “5G” non potrebbe essere utilizzato in nessun caso se l’offerta non utilizza effettivamente architetture 5G previste dagli standard internazionali (5G NSA o 5G SA).

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