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DAZN e TIM, accordo diritti TV Serie A 2021/2024: l’Antitrust avvia un nuovo procedimento

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha reso noto di aver avviato un nuovo procedimento nei confronti di DAZN e TIM sugli accordi di esclusiva, ormai superati, sui diritti TV della Serie A di calcio maschile relativi al triennio 2021/2024, allo scopo di rideterminare la durata dell’infrazione.

La decisione dell’Antitrust, in particolare, arriva in seguito alla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio pubblicata lo scorso 11 Maggio 2024, che come già raccontato da MondoMobileWeb, ha respinto i ricorsi di DAZN e TIM contro le sanzioni dell’AGCM, allo stesso tempo però accogliendo in parte i ricorsi di Sky Italia e Fastweb, determinando dunque la necessità di riavviare il procedimento.

In particolare, in base ai ricavi derivanti alle due società dalla commercializzazione dei diritti televisivi per la stagione 2021/2022 della Serie A, l’AGCM aveva sanzionato TIM per 760.776,82 euro e DAZN per 7.240.250,84 euro, per mezzo del Provvedimento n. 30699 annunciato dall’Autorità il 13 Luglio 2023.

Secondo l’Antitrust, il procedimento in questione aveva accertato l’esistenza di un’intesa restrittiva della concorrenza, in violazione dell’Art. 101, Comma 1 del TFUE (Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea). In virtù dell’accordo con DAZN, infatti, TIM aveva commercializzato un’offerta in bundle non replicabile dai suoi concorrenti, comprensiva dei contenuti di TIMVISION e di DAZN e del servizio di connettività.

In seguito a un successivo sub-procedimento cautelare, intervenuto a ridosso dell’avvio della prima stagione calcistica del triennio 2021-2024, l’originario accordo è stato poi sostituito da un nuovo contratto, stipulato il 4 Agosto 2022, che ha eliminato del tutto l’esclusiva. In questo modo, si è consentito a tutti gli operatori interessati, tra i quali anche Sky, di concludere partnership con DAZN e, quindi, di offrire in combinazione servizi di connettività e contenuti audiovisivi relativi al campionato di calcio di Serie A.

Dopo aver esaminato i ricorsi di DAZN (in cui sono intervenuti ad opponendum WINDTRE e Iliad Italia) e di TIM, in entrambi i casi con la richiesta di annullamento del provvedimento sanzionatorio dell’Antitrust, il TAR del Lazio ha deciso di respingere le richieste delle due società, ritenendo infondati tutti i motivi dei ricorsi.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, tuttavia, ha invece parzialmente accolto le richieste di Fastweb e Sky Italia, dopo che anch’esse avevano presentato ricorso, in questo caso limitatamente all’individuazione della durata dell’infrazione, determinando per l’AGCM l’obbligo di riavviare il procedimento istruttorio.

Il TAR del Lazio, in particolare, ha evidenziato che la comunicazione delle risultanze istruttorie ha descritto l’intesa vietata conclusa da TIM e Dazn come incidente sul mercato dal 27 Gennaio 2021 al 4 Agosto 2022, mentre il provvedimento finale dell’Antitrust ha circoscritto l’infrazione al periodo che va dal “1° Luglio 2021, data in cui ha avuto inizio la commercializzazione dei diritti sulla base del deal memo, sino all’Agosto 2021, data in cui sono state implementate le misure adottate spontaneamente da Tim e Dazn nell’ambito del sub-procedimento cautelare”.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con il Provvedimento n. 31372, ha dunque comunicato che eseguirà quanto previsto dalla sentenza del TAR, avviando un procedimento volto alla nuova determinazione della durata dell’infrazione nei confronti della società TIM e DAZN. L’Antitrust lo ha reso noto nel suo Bollettino settimanale pubblicato il 2 Dicembre 2024 (ecco il documento completo).

Come fatto sapere dall’AGCM, nella sua sentenza il TAR ha avuto cura di precisare “le conseguenze sull’efficacia della decisione gravata del ridetto parziale accoglimento”, evidenziando che la parziale fondatezza dei due ricorsi di Fastweb e Sky “non determina l’annullamento ex tunc o ex nunc del provvedimento impugnato, atteso che la rimozione del provvedimento condurrebbe ad una situazione fattuale contrastante con gli interessi della parte ricorrente”.

Pertanto, secondo il TAR del Lazio, l’accoglimento deve intendersi “limitato alla declaratoria del dovere di rinnovazione del procedimento di esercizio del potere, in conformità di quanto statuito complessivamente nella presente sentenza in relazione a tutti e cinque i ricorsi: ne discende che l’efficacia dell’atto gravato avrà ora come termine finale il momento di modifica o sostituzione del provvedimento ad opera dell’Autorità all’esito della riedizione del potere”.

L’11 Giugno 2024, l’AGCM ha deliberato di non interporre appello avverso la sentenza dell’11 Maggio 2024, decidendo dunque di “prestare acquiescenza all’unica doglianza rispetto alla quale risultava soccombente”.

TIM, secondo quanto fatto sapere dall’Antitrust, ha in seguito presentato un’istanza cautelare relativa alla sentenza del TAR del Lazio, respinta dal Consiglio di Stato con l’Ordinanza n. 3669 del 4 Ottobre 2024. Alla luce delle statuizioni contenute nell’Ordinanza in questione, secondo cui “la riadozione del provvedimento postula la riedizione del procedimento, con le conseguenti garanzie partecipative previste”, l’AGCM ha ritenuto che la nuova determinazione della durata dell’infrazione debba avvenire in contraddittorio con le parti del Procedimento I857, in seguito al quale ha comminato le sanzioni a DAZN e TIM.

Come precisato dall’Antitrust italiano, il nuovo procedimento, oltre a TIM e DAZN, coinvolgerà anche le altre parti del Procedimento I857, ossia Fastweb, Vodafone Italia, Wind Tre, Sky Italia, Open Fiber, Colt Technology Services, Retelit Digital Services (già Irideos), Iliad Italia e Tiscali Italia, nonché l’Associazione Italiana Internet Provider, Federconsumatori e Codacons.

I rappresentanti legali delle parti, come deliberato dall’AGCM, hanno diritto di essere sentiti entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica del Provvedimento n. 31372. L’Autorità, inoltre, ha precisato che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione Piattaforme Digitali e Comunicazioni del Dipartimento per la Concorrenza almeno sette giorni prima della scadenza del termine.

Il nuovo procedimento dell’Antitrust nei confronti di DAZN e TIM dovrà concludersi entro il 30 Giugno 2025.

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