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Iliad contro la rateizzazione di modem e servizi oltre 24 mesi: il TAR accoglie il ricorso

Il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) per il Lazio ha accolto il ricorso presentato da Iliad Italia contro il regolamento AGCOM che consentiva la rateizzazione di modem e servizi oltre i 24 mesi, stabilendo che questa pratica è contraria alle normative europee e nazionali.

La sentenza segna un precedente per il settore delle telecomunicazioni in Italia, con possibili ripercussioni sulle offerte commerciali di operatori come TIM e WindTre. Al ricorso è intervenuta ad opponendum TIM, concludendo per il rigetto del ricorso.

La normativa contestata permetteva agli operatori di telecomunicazioni di proporre contratti con rateizzazioni di apparecchiature terminali, come modem e router, per periodi superiori a 24 mesi.

Ecco la norma contestata:

Nel caso di offerte che prevedono anche l’acquisto di servizi e apparecchiature terminali supplementari, resta salva la possibilità di prevedere periodi di rateizzazione, per il pagamento del corrispettivo relativo a tali servizi o apparecchiature, più lunghi rispetto alla durata del contratto principale, afferente alla fornitura di servizi di comunicazioni elettroniche.

Gli operatori applicano ai propri clienti , in caso di recesso o di disdetta del contratto principale, di default il pagamento delle residue rate, salvo che sia l’utente a chiedere espressamente di pagare in un’unica soluzione le rate residue per l’acquisto degli apparati o servizi, senza alcun costo ulteriore.

Un esempio è la gamma TIM WiFi CASA, che include un modem rateizzabile a 5 euro al mese per 48 mesi, oppure WindTre, che propone nelle sue offerte standard di rete fissa, modem a 5,99 euro al mese per 48 mesi. In entrambi i casi, il recesso anticipato implica il pagamento delle rate residue come penale.

Secondo Iliad, tale pratica limita la libertà dei consumatori di cambiare operatore e contrasta con il Codice Europeo delle Comunicazioni Elettroniche (CEE), che prevede un limite massimo di 24 mesi per i contratti, salvo eccezioni specifiche.

L’operatore aveva inoltre criticato il regolamento per aver introdotto una “deroga generalizzata” a questo limite, ritenendolo in contrasto con i principi di concorrenza e trasparenza.

Il TAR ha ritenuto che la norma introdotta da AGCOM, che consentiva rateizzazioni superiori ai 24 mesi anche al momento della sottoscrizione iniziale del contratto, violasse il Codice Europeo delle Comunicazioni Elettroniche. Il tribunale ha chiarito che:

  • le apparecchiature o i servizi devono essere “supplementari” e “aggiuntivi“, sottoscritti in un momento successivo al contratto principale.
  • la normativa vieta contratti di durata superiore a 24 mesi, salvo esplicito consenso del consumatore per un’estensione legata a servizi aggiuntivi.
  • l’art. 98-septiesdecies del CCE mira a garantire la libertà dei consumatori di cambiare fornitore, impedendo vincoli contrattuali eccessivi.

Il TAR ha dunque annullato l’articolo 5, comma 6, del regolamento approvato con la delibera n. 307/23/CONS.

La sentenza potrebbe portare a una revisione delle politiche commerciali degli operatori di telefonia fissa. Pratiche come la rateizzazione del modem per 48 mesi, attualmente incluse in alcune offerte, potrebbero non risultare conformi alla normativa vigente.

Resta tuttavia da capire come gli operatori si adegueranno a questa nuova interpretazione normativa e quali strategie adotteranno, inclusa l’eventuale presentazione di ricorsi.

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