L’AGCOM ha deciso di adottare un provvedimento cautelare con cui sospende, in attesa del pronunciamento definitivo tramite l’apposito procedimento, l’applicabilità degli obblighi regolamentari previsti per TIM sulla rete fissa, in seguito alla cessione della rete di accesso (FiberCop) a KKR.
L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) lo ha deciso con la delibera 406/24/CONS (ecco il documento completo), pubblicata il 6 Novembre 2024, ma risalente al 23 Ottobre 2024, recante “Provvedimento cautelare, ai sensi dell’articolo 33, comma 8 del Codice – nell’ambito del procedimento di cui alla delibera n. 315/24/CONS – concernente la sospensione dell’applicabilità degli obblighi regolamentari in capo a TIM S.p.A. a seguito della cessione della rete fissa”.
Si ricorda che lo scorso 1° Luglio 2024 è stata perfezionata l’operazione di acquisizione, da parte di Optics BidCo, dell’intero capitale sociale di FiberCop, società alla quale è stato, tra l’altro, conferito il ramo d’azienda di TIM che comprende l’infrastruttura di rete fissa primaria, nonché le attività wholesale.
Come annunciato dalla stessa AGCOM lo scorso 12 Settembre 2024, con la delibera 315/24/CONS dell’11 Settembre 2024 è stato avviato il procedimento istruttorio di analisi dei mercati dei servizi di accesso alla rete fissa, ai sensi dell’articolo 89 del Codice, in considerazione della separazione strutturale della rete fissa di accesso di TIM.
Il suddetto articolo 89, comma 2, del Codice, prevede che l’Autorità valuti l’effetto del progetto di separazione sugli obblighi normativi esistenti e, a tal fine, conduca un’analisi dei vari mercati collegati alla rete d’accesso secondo la procedura di cui all’articolo 78 del Codice, relativa all’analisi dei mercati, a seguito della quale deve decidere se imporre, mantenere, modificare o rimuovere gli obblighi regolamentari conformemente agli articoli 23 e 33 del Codice.
Come già raccontato da MondoMobileWeb, con la delibera 352/24/CONS pubblicata lo scorso 27 Settembre 2024, l’AGCOM aveva avviato una consultazione pubblica per raccogliere i pareri degli altri operatori in merito alla possibilità di adottare un provvedimento cautelare per sospendere gli obblighi regolamentari previsti per TIM sulla rete fissa, in seguito alla richiesta dell’operatore dopo l’avvenuta cessione della rete di accesso a KKR.
Infatti, nei mesi scorsi TIM aveva inviato due lettere all’AGCOM, sottolineando che, in seguito alla cessione di FiberCop, TIM è presente esclusivamente sul mercato retail di rete fissa, al pari degli altri concorrenti, e che quindi non è più un operatore integrato verticalmente.
In questo modo, TIM ha richiesto all’AGCOM di adottare un provvedimento cautelare di immediata sospensione dell’obbligo di replicabilità delle offerte al dettaglio.
AGCOM ricorda che l’Articolo 33, comma 8, del Codice prevede che in circostanze straordinarie l’Autorità, nel caso in cui ritenga che sussistano motivi di urgenza per salvaguardare la concorrenza e tutelare gli interessi degli utenti, in deroga alla procedura di cui ai commi 3 e 4, può adottare adeguati provvedimenti temporanei cautelari aventi effetto immediato, in coerenza con le disposizioni del Codice.
Dunque, come ricorda anche l’AGCOM, da un punto di vista societario TIM non si presenta più come un operatore verticalmente integrato nei mercati dei servizi di accesso alla rete fissa, ma risulta essere attivo unicamente nel mercato retail.
L’Autorità sottolinea tuttavia che l’accertata separazione societaria e proprietaria non implica necessariamente l’assenza di relazioni verticali tra le due società ai sensi dell’articolo 91 del Codice e, dunque, la natura di operatore wholesale only di FiberCop. Spetta infatti all’AGCOM valutare nell’ambito della nuova analisi di mercato (anche mediante l’analisi dell’analisi del MSA siglato da FiberCop e TIM) la sussistenza delle caratteristiche che qualificherebbero FiberCop quale operatore wholesale only ai sensi del Codice delle Comunicazioni.
In ogni caso, l’AGCOM ritiene che, nelle more della conclusione dell’analisi di mercato (considerati anche i tempi previsti per la chiusura dell’istruttoria), sussistano i requisiti di straordinarietà ed urgenza che giustificano l’adozione di un provvedimento temporaneo concernente l’immediata sospensione degli adempimenti inerenti l’obbligo di replicabilità delle offerte al dettaglio di TIM.
In particolare, ad una prima analisi, all’Autorità appare ragionevole che, nelle more dello svolgimento dell’analisi di mercato, gli adempimenti inerenti l’obbligo di replicabilità delle offerte retail di TIM vengano sospesi alla luce dei mutamenti di mercato intercorsi a seguito dell’operazione di separazione in quanto l’obbligo in questione, imposto all’esito della precedente analisi di mercato in ragione della natura di operatore verticalmente integrato della società TIM, viene oggi a gravare nei confronti di una società non più attiva nel mercato regolamentato (ossia i mercati dell’accesso all’ingrosso alla rete fissa).
Secondo l’AGCOM, l’applicazione di tale obbligo, anche nelle more della conclusione dell’analisi di mercato, risulterebbe pertanto “sproporzionata e non giustificata in quanto destinata a creare un oggettivo pregiudizio concorrenziale nei confronti di TIM che, dal 1° Luglio 2024, essendo attiva unicamente nel mercato retail, si troverebbe a operare in condizioni asimmetriche e non paritarie rispetto agli altri operatori che concorrono in tale mercato”.
In questo modo, nelle more della conclusione del procedimento istruttorio avviato con la delibera 315/24/CONS, tutte le offerte di TIM di servizi di accesso al dettaglio (inclusi i bundle) non dovranno essere sottoposte alla verifica da parte dell’Autorità della replicabilità tecnica ed economica.
Conseguentemente, TIM non è tenuta ad assolvere (fino alla conclusione dell’analisi di mercato di cui alla delibera 315/24/CONS) gli adempimenti, previsti dall’Articolo 37, comma 11, della delibera 114/24/CONS, ossia di comunicare all’Autorità le nuove condizioni di offerta dei servizi di accesso al dettaglio, nonché le modifiche alle condizioni di offerta preesistenti, con almeno 20 giorni di anticipo rispetto alla data prevista per la loro commercializzazione.
Analogamente, nel medesimo arco temporale, TIM non sarà tenuta a comunicare (entro il termine di 30 giorni dalla stipula) l’avvenuta aggiudicazione dei contratti relativi alle offerte dei servizi di accesso alla rete telefonica pubblica in postazione fissa che sono forniti in ambito di gare per pubblici appalti o in ambito di procedure ad evidenza pubblica per la selezione del fornitore promosse da clienti privati, come previsto dal successivo articolo 38 della suddetta delibera.
Solo a seguito dell’istruttoria, l’Autorità potrà effettuare tutte le valutazioni di merito e deliberare definitivamente in materia, confermando o meno le disposizioni oggetto del provvedimento cautelare relative all’obbligo di replicabilità.
Alla consultazione pubblica indetta dall’Autorità, in merito allo schema di provvedimento cautelare, in cui erano riportate le suddette analisi preliminari dell’AGCOM, hanno risposto l’Associazione Italiana Internet Provider (AIIP), Colt Technology Services S.p.A., Edison S.p.A., Fastweb, FiberCop, Iliad Italia, Retelit, Open Fiber, Sky Italia, TIM, Vodafone Italia, Vianova e Wind Tre.
TIM ha presentato un contributo che ricalca sostanzialmente la propria istanza presentata il 2 Settembre 2024.
Analogamente, FiberCop ha fornito un contributo in linea con lo schema di provvedimento sottoposto a consultazione pubblica.
Invece, gli altri operatori (OAO) che hanno risposto alla consultazione hanno sollevato una serie di presunte criticità sia di natura procedurale sia di merito circa l’adozione da parte dell’Autorità del provvedimento cautelare per la sospensione degli obblighi di TIM.
In particolare, gli operatori concorrenti che hanno risposto alla consultazione hanno contestato l’assenza dei presupposti per l’adozione del provvedimento cautelare (difetto di istruttoria, assenza di circostanze straordinarie, assenza dei motivi di urgenza, assenza di fumus boni juris), l’integrazione verticale (secondo gli OAO, le clausole del MSA determinerebbero un forte livello di integrazione tra FiberCop e TIM) e la necessità di analisi del Master Service Agreement, il rischio di un danno irreversibile alla concorrenza, e le modifiche al test di prezzo.
Nella delibera 406/24/CONS sono riportate le principali osservazioni presentate dagli OAO sullo schema di provvedimento sottoposto a consultazione pubblica, mentre i singoli contributi degli operatori sono pubblicati sul sito web dell’Autorità.
L’AGCOM ha poi replicato alle possibili criticità evidenziate dagli operatori che hanno risposto alla consultazione, sostanzialmente non condividendo i rilievi posti dagli operatori.
Dunque, a seguito dello svolgimento della consultazione pubblica, con la delibera 406/24/CONS l’AGCOM ha deciso che, ai sensi dell’Articolo 33, comma 8, del Codice, in via cautelare, gli adempimenti inerenti all’obbligo di replicabilità delle offerte al dettaglio di TIM, imposti dagli articoli 10, comma 9, 37 e 38 della delibera 114/24/CONS, sono sospesi fino alla conclusione del procedimento istruttorio avviato con la delibera 315/24/CONS.
Il provvedimento adottato dall’AGCOM può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso.
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