Iliad, ecco perché il Giurì ha bocciato le pubblicità sul sito per iPhone 16 e Giga 120
Il Giurì della Pubblicità, l’organo dell’Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria (IAP) che si occupa di giudicare la comunicazione commerciale su domanda del Comitato o delle aziende, ha reso note le motivazioni della pronuncia contro Iliad Italia, con cui ha ordinato la cessazione di alcuni messaggi pubblicitari presenti sul sito, riguardanti le offerte per l’acquisto di smartphone a rate tramite finanziamento Younited Pay e l’offerta mobile a 7,99 euro al mese.
Dunque, dopo che nei giorni scorsi era stato reso noto il solo dispositivo della pronuncia, nelle ultime ore sono stati pubblicati i dettagli della decisione del Giurì della Pubblicità nei confronti di Iliad Italia.
In questo caso la segnalazione al Giurì della Pubblicità è stata effettuata da WINDTRE, che ha quindi contestato alcune pubblicità presenti sul sito Iliad per le sue offerte, continuando così la diatriba pubblicitaria fra i due operatori che si protrae ormai da alcuni anni.
La decisione del Giurì, secondo quanto veniva indicato nel dispositivo pubblicato nei giorni scorsi, è stata quella di ordinare la cessazione di alcuni messaggi pubblicitari presenti sul sito di Iliad Italia, con cui l’operatore promuove le sue offerte telefoniche, in quanto sono stati ritenuti comunicazione commerciale ingannevole e contrari sia all’Articolo 2 che all’Articolo 17 del Codice di Autodisciplina.
Nel dispositivo della pronuncia veniva indicato in maniera molto generica che la contestazione riguardava le “Offerte telefoniche Iliad” pubblicizzate tramite il sito internet di Iliad Italia, senza però indicare quali siano nello specifico i messaggi ritenuti ingannevoli da WINDTRE.
Tuttavia, adesso, grazie alla pubblicazione dei dettagli della pronuncia, è emerso che i messaggi pubblicitari di Iliad contestati da WINDTRE riguardano la vendita di smartphone a rate tramite finanziamento Younited Pay e l’offerta mobile Iliad Giga 120 da 7,99 euro al mese.
Le accuse mosse da WINDTRE su alcuni claim sul sito Iliad
Tutto nasce in seguito al procedimento avviato da Iliad Italia il 26 Settembre 2024 nei confronti di WINDTRE, con cui l’operatore ha segnalato al Giurì le comunicazioni commerciali di WINDTRE e Very Mobile effettuate tramite gli SMS winback inviati agli ex clienti, che si era poi concluso con la pronuncia numero 26/2024 dell’11 Ottobre 2024, che non aveva comportato provvedimenti nei confronti di WINDTRE.
In quell’occasione, con la memoria difensiva del 9 Ottobre 2024, WINDTRE ha presentato al Giurì una domanda riconvenzionale avente ad oggetto alcuni messaggi pubblicitari diffusi da Iliad, lamentando il contrasto con gli Articoli 2 e 17 del Codice di due campagne pubblicitarie di Iliad.
Nello specifico, WINDTRE ha segnalato al Giurì l’offerta per l’acquisto di smartphone a rate proposta da Iliad tramite il finanziamento con Younited Pay, che indica due possibili piani di diversa durata.
Il piano di finanziamento in 20 mesi è pubblicizzato come senza interessi e senza anticipo, nel caso di Apple iPhone 16 128GB al costo complessivo di 783,20 euro, mediante il pagamento di 20 rate mensili di 39,16 euro. L’unica condizione segnalata è la restituzione del telefono allo scadere del 20° mese.
Tuttavia, secondo quanto riportato da WINDTRE, le condizioni generali di contratto disponibili nell’area clienti di Iliad specificano che il finanziamento ha in realtà una durata di 25 mesi, e che la possibilità di uscire dal contratto al ventesimo mese è subordinata alla sottoscrizione di un nuovo contratto di finanziamento per l’acquisto di un altro telefono (a condizioni non indicate).
Se il cliente vuole tenere il telefono è invece obbligato a proseguire nel finanziamento per i successivi 5 mesi, pagando le rate residue, nel caso di iPhone 16 128GB per un costo complessivo di 979 euro (e non 783,20 euro). WINDTRE segnala inoltre che il telefono da restituire deve inoltre rispettare particolari “condizioni di idoneità” non indicate.
WINDTRE lamenta inoltre che le condizioni di contratto riportate nelle note legali in calce all’offerta veicolano informazioni ancora diverse, ingenerando “ulteriore confusione”.
Secondo l’operatore infatti, queste condizioni, in contraddizione con quanto riportato nell’Area Clienti, prevedono una durata di 20 mesi di finanziamento con rata più alta rispetto a quella indicata nel messaggio per Apple iPhone 16 128GB (48,95 euro invece che 39,16 euro), per un costo totale di 979 euro.
A detta di WINDTRE, queste “modalità confusorie” di presentazione dell’offerta caratterizzano tutti i messaggi relativi alle offerte di smartphone presenti sul sito di Iliad.
Dunque, secondo WINDTRE, i messaggi contestati riguardanti l’acquisto di smartphone a rate sul sito Iliad tramite finanziamento Younited Pay risultano “decettivi” e in violazione dell’Articolo 2 del Codice di autodisciplina (CA) e anche dell’Articolo 17 che impone la necessaria chiarezza nel comunicare le condizioni del finanziamento.
L’altro messaggio pubblicitario presente sul sito Iliad e contestato da WINDTRE riguarda invece l’offerta mobile Iliad Giga 120 a 7,99 euro al mese (attualmente non disponibile per via dell’offerta Flash 150), che permette di attivare una SIM con minuti, SMS e 120 Giga al prezzo di 7,99 euro al mese.
In questo caso, WINDTRE lamentava l’ingannevolezza dell’offerta e quindi la sua contrarietà all’Articolo 2 del Codice.
Nello specifico, l’operatore ha segnalato che questa offerta veniva presentata nel sito di Iliad come sottoscrivibile da chiunque, in assenza di indicazioni di limitazione soggettiva, ed anzi in presenza di un riferimento nella pagina dedicata alla trasparenza di un claim di destinazione a clienti nativi e clienti in portabilità.
In realtà, WINDTRE lamenta che tutti i clienti Iliad che hanno attiva un’offerta con un canone mensile di importo superiore a 7,99 euro al mese (previsto dall’offerta Giga 120) “non possono attivare l’offerta che potrebbe avvantaggiarli”.
WINDTRE ha portato nella sua memoria la testimonianza di tre clienti Iliad che non sono riusciti a passare all’offerta da 7,99 euro al mese, in quanto trovano all’interno della loro area riservata la propria offerta attiva etichettata come più conveniente.
Secondo WINDTRE, quindi, l’omissione di questa limitazione sarebbe “idonea a influire sulle scelte di acquisto dei consumatori”.
Le argomentazioni difensive di Iliad Italia
Iliad Italia ha poi presentato al Giurì, lo scorso 23 Ottobre 2024, la sua memoria difensiva in risposta alla segnalazione effettuata da WINDTRE.
In merito alle accuse di WINDTRE sull’offerta di acquisto di smartphone a rate tramite finanziamento Younited Pay, secondo Iliad le promesse contenute nel messaggio contestato sono conformi al vero.
L’operatore afferma che “anche se ciò non emerge dagli screenshot prodotti da WINDTRE”, al consumatore sono chiaramente offerte da Younited tre opzioni al termine del periodo contrattuale: restituire il dispositivo; cambiare il modello di dispositivo; tenere il dispositivo.
Iliad Italia specifica che le condizioni annunciate nel messaggio per Apple iPhone 16 128GB (20 mesi per 783,20 euro) vale per la prima opzione. Secondo l’operatore italiano del Gruppo Iliad, “il fatto che esistano anche due altre opzioni non rende ingannevole il messaggio relativo alla prima”.
Invece, per quanto riguarda l’offerta Giga 120 a 7,99 euro al mese, Iliad afferma che la circostanza che alcuni clienti non abbiano potuto cambiare il proprio piano tariffario non sarebbe attinente alla questione delle limitazioni soggettive dell’offerta di attivazione di una SIM a 7,99 euro, in quanto semplicemente sarebbe rivolta a chi volesse attivare una nuova SIM.
Per Iliad, il fatto che i nominativi indicati da WINDTRE non abbiano potuto effettuare un cambio tariffario si spiega solo con la circostanza che questa avrebbe comportato un downgrade.
Le motivazioni con cui il Giurì della Pubblicità ha accolto le richieste di WINDTRE
In seguito alla discussione fra le parti nel corso dell’udienza che si è svolta il 25 Ottobre 2024, in cui gli avvocati degli operatori telefonici coinvolti hanno sostanzialmente ribadito le rispettive posizioni, il Giurì della Pubblicità si è pronunciato nel merito delle accuse mosse ad Iliad Italia da parte di WINDTRE.
Innanzitutto, il Giurì ha richiamato il principio, “indiscusso”, secondo cui la percezione del pubblico di riferimento deve essere il parametro decisivo per valutare l’ingannevolezza dei claim. Anche da questo principio consegue che la chiarezza della comunicazione deve essere proporzionale alla complessità del messaggio veicolato.
Da questo punto di vista, secondo il Giurì della Pubblicità entrambi i messaggi pubblicitari di Iliad sono da considerarsi in contrasto con la prescrizione dell’Articolo 2 del Codice.
Nel caso del primo, cioè l’offerta di acquisto di smartphone a rate, perché secondo il Giurì, all’interno di un messaggio che presenta molteplici alternative, l’enunciazione iniziale relativa al claim contestato, “pur in sé non decettiva”, appare “revocata in dubbio dai passaggi successivi che il consumatore deve necessariamente compiere per finalizzare il proprio ordine”.
Nel secondo caso, ossia Giga 120 a 7,99 euro al mese, perché secondo il Giurì la circostanza che l’offerta tariffaria sia disponibile ad una “platea limitata di soggetti”, cioè solo a quelli che abbiano chiesto l’attivazione di una nuova SIM, appare, “del resto in maniera non del tutto univoca ed auto-evidente”, solo in un momento successivo all’iniziale enunciazione dell’offerta di un piano tariffario “in sé vantaggioso”.
Per questi motivi, il Giurì ha ritenuto che entrambi i messaggi pubblicitari di Iliad non siano conformi all’Articolo 2 del Codice, accogliendo inoltre anche la richiesta di WINDTRE di censura relativa alla violazione dell’Articolo 17 limitatamente al primo, in assenza di specifica domanda relativa al secondo messaggio.
Infine, il Giurì della Pubblicità ha ritenuto non necessario disporre la pubblicazione del provvedimento contro Iliad Italia.
La pronuncia del Giurì della Pubblicità che ha ordinato a Iliad la cessazione dei messaggi contestati
Dunque, per tutte le motivazioni appena riportate, lo scorso 25 Ottobre 2024 il Giurì ha pronunciato la seguente decisione sui messaggi pubblicitari presenti sul sito Iliad contestati da WINDTRE:
Il Giurì, esaminati gli atti e sentite le parti, dichiara che la pubblicità esaminata è in contrasto con gli artt. 2 e 17 del Codice di Autodisciplina nei limiti di cui in motivazione e ne ordina la cessazione.
Il Giurì ha quindi ordinato la cessazione dei suddetti messaggi pubblicitari presenti sul sito Iliad poiché ritenuti, nei limiti riportati nella motivazione, in contrasto con l’Articolo 2 del Codice di Autodisciplina, che riguarda la comunicazione commerciale ingannevole, e con l’Articolo 17 che riguarda le vendite a credito.
L’Articolo 2 del Codice dell’Autodisciplina Pubblicitaria italiana, sulla comunicazione commerciale ingannevole, stabilisce che le aziende debbano evitare nella propria comunicazione commerciale ogni dichiarazione o rappresentazione tale da indurre in errore i consumatori, anche per mezzo di omissioni, ambiguità o esagerazioni non palesemente iperboliche, specie per quanto riguarda le caratteristiche e gli effetti del prodotto, il prezzo, la gratuità, le condizioni di vendita, la diffusione, l’identità delle persone rappresentate, i premi o i riconoscimenti.
Invece, l’Articolo 17 del Codice dedicato alle vendite a credito, prevede che la comunicazione commerciale relativa a vendite a credito deve precisare chiaramente l’entità del versamento iniziale e delle rate successive, il tasso di interesse e gli oneri accessori nonché il prezzo totale del prodotto. Essa deve particolarmente precisare le condizioni cui è subordinata la concessione del finanziamento, le condizioni di riservato dominio e simili, nonché quelle della locazione o del noleggio con patto di riscatto.
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