Nelle scorse settimane, Tiscali ha aggiornato le Condizioni Generali di Contratto per i suoi clienti privati di rete fissa, per adeguarle alle nuove normative AGCOM, in particolare modificando le modalità con cui applica il costo di disattivazione della linea o di passaggio ad altro operatore, prevedendo di addebitarlo solo in caso di recesso nei primi 24 mesi del contratto per chi ha sottoscritto un’offerta dal 3 Gennaio 2024.
L’operatore di Tessellis ha infatti comunicato sul suo sito che lo scorso 4 Ottobre 2024 sono state pubblicate le nuove Condizioni Generali di Contratto relative ai servizi di rete fissa per i clienti Privati, in adeguamento alle normative introdotte con la delibera AGCOM 307/23/CONS.
Le modifiche apportate alle condizioni contrattuali di Tiscali riguardano in particolare:
Tiscali precisa che le modifiche sono esclusivamente migliorative. Come specificato sul sito Tiscali, le nuove condizioni contrattuali per i clienti di rete fissa sono in vigore dal 4 Ottobre 2024.
Allo stesso modo, per i clienti che hanno sottoscritto l’abbonamento prima di tale data le nuove condizioni contrattuali sono entrate in vigore a partire dal 4 Ottobre 2024.
Dunque, la novità principale riguarda i costi di dismissione della linea fissa applicati da Tiscali.
Nello specifico, secondo le nuove condizioni contrattuali, per chi ha attivato un’offerta di rete fissa Tiscali dal 3 Gennaio 2024, in questo caso il costo di dismissione sarà addebitato solo in caso di recesso nei primi 24 mesi, mentre se la disattivazione della linea fissa avverrà dopo i primi 24 mesi non verrà addebitato alcun costo.
In questo modo, non cambia nulla per chi ha sottoscritto un’offerta di rete fissa Tiscali fino al 2 Gennaio 2024, per cui anche in seguito al termine della prima durata contrattuale di 24 mesi verrà addebitato il costo di dismissione della linea, come avveniva in precedenza per tutti (a prescindere dalla data di attivazione).
Con questa novità, riportata anche nelle nuove condizioni contrattuali, Tiscali si è così adeguata alla delibera AGCOM 307/23/CONS, pubblicata proprio il 3 Gennaio 2024, ossia il nuovo regolamento che disciplina i contratti tra gli operatori di telefonia e i clienti finali.
Per quanto riguarda i costi di disattivazione, la delibera prevede infatti che per tutte le tipologie di contratto e a partire dalla pubblicazione del Regolamento, l’utente finale, dopo il ventiquattresimo mese dalla stipula, ha il diritto di recedere in qualsiasi momento con un preavviso di massimo un mese e senza incorrere in alcuna penale né costi di disattivazione, eccetto quelli addebitati per la ricezione del servizio durante il periodo di preavviso e gli eventuali costi da recuperare per l’apparecchiatura terminale.
Con Tiscali si applica l’importo mensile non promozionato dell’offerta di rete fissa Tiscali attiva al momento della disattivazione.
Il costo di disattivazione applicato da Tiscali è indipendente dalla modalità di recesso (cessazione o migrazione verso altro operatore).
Come già raccontato nell’approfondimento di MondoMobileWeb, i costi di disattivazione per la rete fissa devono essere sostenuti quando si richiede il passaggio ad altro operatore o la dismissione definitiva della linea.
In questo senso, la delibera AGCOM n. 487/18/CONS pubblicata ad Ottobre 2018 aveva sancito, tra le altre cose, una regolamentazione delle spese previste in caso di disattivazione o dismissione della linea, con l’obiettivo di tutelare i clienti e impedire che vengano applicati dei costi immotivati da parte dell’operatore di telefonia fissa.
La delibera stabilisce infatti che le spese di recesso devono essere commisurate al valore del contratto e ai costi realmente sostenuti per la dismissione della linea o per il trasferimento del servizio.
Nello specifico, la delibera AGCOM prevede che venga addebitato quantomeno il costo più basso fra una mensilità di canone e i reali costi sostenuti dall’operatore.
I cosiddetti costi di disattivazione o dismissione della linea sono da sostenere oltre alle eventuali penali o costi di recesso previsti dal proprio contratto e variano a seconda dell’operatore.
Si ricorda infine che questi costi non si applicano nel caso di passaggio ad altro operatore o dismissione della linea in seguito a rimodulazione o modifiche unilaterali del contratto. In questo caso, inviando disdetta e specificando la non accettazione delle nuove condizioni, i costi di disattivazione non saranno addebitati.
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