Fusione Fastweb Vodafone Italia, indagine Antitrust: i dubbi dei competitor e l’analisi AGCM
Con la pubblicazione del provvedimento con cui l’Antitrust italiana ha avviato l’indagine sull’operazione con cui Swisscom Italia (Fastweb) intende acquisire Vodafone Italia, sono state rese note le motivazioni che hanno portato l’Autorità a prendere questa decisione, anche in seguito alle osservazioni di vari operatori concorrenti.
Come già raccontato nel dettaglio da MondoMobileWeb, il 16 Settembre 2024 AGCM (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) ha pubblicato il provvedimento numero 31320 (ecco il documento completo), adottato nella riunione dello scorso 10 Settembre 2024, riguardante l’operazione di concentrazione (C12659) notificata da Swisscom Italia all’Antitrust il 12 Agosto 2024.
In seguito alla notifica formale dell’operazione, l’Antitrust aveva potuto raccogliere i pareri degli altri operatori concorrenti: in particolare sono pervenute osservazioni da parte di Open Fiber, TIM, Poste Italiane, FiberCop, Iliad Italia, Retelit, Wind Tre, Sky Italia e dall’Associazione Italiana Internet Providers (AIIP).
Sostanzialmente, in seguito alle valutazioni sui vari aspetti dell’operazione, l’Antitrust ha deciso di avviare un’istruttoria sull’acquisizione di Vodafone Italia da parte di Swisscom Italia poiché ritiene che l’operazione sia “suscettibile di ostacolare in modo significativo la concorrenza effettiva”, in particolare a causa della costituzione o del rafforzamento di una posizione dominante nei mercati dei servizi di accesso all’ingrosso di rete fissa, dei servizi al dettaglio di rete fissa per la clientela residenziale, dei servizi al dettaglio di rete fissa per la clientela aziendale e dei servizi al dettaglio di rete fissa per la Pubblica Amministrazione (PA).
Di seguito, verranno quindi riportate in dettaglio le analisi effettuate dall’Antitrust sui vari mercati telco coinvolti dall’operazione, i rilievi mossi dai competitor e le motivazioni con cui AGCM ha ritenuto che in alcuni mercati possano esserci delle conseguenze concorrenziali dalla fusione di Fastweb e Vodafone Italia.
Gli effetti sul mercato dei servizi di accesso all’ingrosso rete mobile
Analizzando nel dettaglio i vari mercati interessati dall’operazione, l’AGCM comincia con quello dei servizi di accesso all’ingrosso nella rete mobile, ricordando la situazione attuale in Italia degli operatori di rete (MNO).
Per quanto riguarda Fastweb, in sede di notifica all’Antitrust l’azienda ha sottolineato di essere un operatore avente natura quasi esclusivamente virtuale, benché in possesso dal 2019 di una licenza per esercitare l’attività di MNO.
Infatti, allo stato attuale, per la tecnologia 4G, Fastweb acquista i servizi di accesso all’ingrosso alla rete mobile da TIM e da Wind Tre, sulla base di altrettanti contratti di roaming. Diversamente, per la tecnologia 5G, Fastweb ha un accordo di coinvestimento con Wind Tre, denominato accordo Slice, che è stato stipulato nel 2019, dopo che Wind Tre e Fastweb hanno ottenuto, in via indipendente, delle concessioni per lo spettro 5G.
Quanto a Vodafone Italia, per le tecnologie precedenti il 5G, essa dispone di una rete di proprietà sulla quale fornisce accesso anche a diversi MVNO (tra cui il più rilevante è PosteMobile). Per il 5G, Vodafone Italia, a partire dal 2018, successivamente all’aggiudicazione di concessioni per lo spettro frequenziale, ha dato inizio allo sviluppo della propria rete in autonomia (senza forme di co-investimento con altri operatori).
Infine, per quanto riguarda le infrastrutture passive (come i siti che ospitano gli apparati trasmissivi), Vodafone Italia a partire dal 2020 ha adottato il modello della esternalizzazione, trasferendo le proprie infrastrutture a INWIT, tower company costituita nel 2014 da TIM, che fino al 2023 le due società (TIM e Vodafone Italia) hanno controllato congiuntamente, ma che allo stato risulta proprietariamente separata da esse.
Secondo quanto riferito da Fastweb e Vodafone Italia all’Antitrust, l’operazione non comporta il consolidamento tra due MNO, in quanto Fastweb non possiede una infrastruttura di rete mobile proprietaria, dispone di spettro limitato e fa significativo affidamento all’accesso all’ingrosso sulle reti dei concorrenti: tale condizione “limita significativamente le possibilità di Fastweb di espandersi nel mercato dei servizi al dettaglio di telecomunicazione mobile e ne impedisce anche la competizione su prodotti innovativi (ad esempio IoT, reti private) necessari soprattutto in prospettiva per completare l’offerta sia residenziale che business”.
Più in generale, secondo i due operatori l’operazione non comporta un cambiamento strutturale nel mercato a monte, dove Fastweb allo stato non è attiva né in prospettiva può ritenersi che diventerà un attore importante, tenuto conto del fatto che essa ha una disponibilità di spettro limitata, in scadenza nel 2029, e non possiede alcuna infrastruttura di rete mobile.
L’Antitrust riporta poi le valutazioni degli operatori concorrenti che hanno fatto pervenire le proprie osservazioni.
TIM ha rappresentato particolare preoccupazione per la “super dotazione frequenziale che si viene a creare in capo alla nuova FW nelle bande 3.4 – 3.8 Ghz e 26 Ghz”, la quale deve essere valutata alla luce dell’integrazione verticale del nuovo operatore.
Inoltre, secondo TIM bisogna considerare che la maggior dotazione frequenziale ha un impatto diretto sulla copertura radio del territorio nazionale e quindi sulla qualità dell’offerta ai clienti finali: di conseguenza, ad avviso di TIM “lasciare immutata la situazione che si avrebbe post-concentrazione equivale ad accordare un vantaggio concorrenziale al nuovo soggetto, già di per sé forte, a danno dei concorrenti”.
Sul punto anche Iliad Italia ha rilevato che l’operazione risulta critica, in quanto comporta un “incremento dell’asimmetria nella dotazione delle frequenze per i servizi di telecomunicazione mobile, che già allo stato è molto marcata e non trova precedenti in Europa”.
TIM, Iliad, Poste Italiane e Sky Italia hanno evidenziato possibili criticità dell’operazione nel mercato dei servizi di accesso all’ingrosso di rete mobile, nel quale, a valle dell’operazione e una volta completata la migrazione dei clienti Fastweb sulla rete mobile di Vodafone Italia, il nuovo operatore verrà a detenere una posizione molto significativa, in forza della quale potrebbe avere ridotti incentivi a offrire servizi competitivi di accesso agli MVNO concorrenti sui mercati al dettaglio, come Sky e la stessa Iliad, con conseguenze, a cascata, anche nel mercato retail.
Secondo invece il parere fornito dall’Antitrust, in questo caso si ritiene di poter escludere che l’incremento che l’operazione comporta nella dotazione frequenziale del nuovo operatore sia idoneo a produrre effetti restrittivi della concorrenza, in considerazione della presenza sul mercato di altri due operatori (TIM e Wind Tre) con dotazioni frequenziali confrontabili o solo di poco più contenute.
Inoltre, AGCM sottolinea che l’operazione non riduce il numero di quattro operatori infrastrutturati che sono presenti sul mercato e che stanno sviluppando reti proprietarie per la tecnologia 5G (oltre al nuovo operatore, TIM, Wind Tre e Iliad), né determina sovrapposizioni orizzontali nel mercato dei servizi di accesso all’ingrosso di rete mobile, dal momento che Fastweb non offre accesso a terzi, ma si limita a servire la propria clientela acquistando accesso dai concorrenti (Wind Tre e TIM).
In conclusione, dunque, l’Autorità Antitrust italiana ritiene che l’operazione fra Fastweb e Vodafone Italia non ostacoli in misura significativa la concorrenza effettiva nel mercato dei servizi di accesso all’ingrosso di rete mobile e non comporti la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante.
Per l’Antitrust nessun ostacolo alla concorrenza nei servizi mobile al dettaglio
Per quanto riguarda invece il mercato dei servizi di rete mobile al dettaglio, l’Autorità ricorda innanzitutto che in Italia questo è caratterizzato da un livello di prezzo (ARPU) inferiore rispetto alla maggior parte dei paesi europei.
Inoltre, AGCM ha ricordato le dinamiche competitive che si sono innescate dopo l’ingresso di Iliad in Italia nel 2018, portando alla nascita degli operatori virtuali “No Frills” (tra cui ho. Mobile di Vodafone Italia).
Secondo quanto riferito da Fastweb e Vodafone Italia all’Antitrust, l’operazione “non determinerà alcun ostacolo significativo a una concorrenza effettiva nel mercato dei servizi di rete mobile al dettaglio”. Tale valutazione è stata espressa sulla base delle seguenti considerazioni:
- Fastweb è un operatore minore, che detiene una quota inferiore al 5%, cosicché la sua combinazione con Vodafone Italia non influirà in misura rilevante sulla struttura del mercato;
- il nuovo operatore avrà una quota di mercato molto contenuta, pari a circa il 26%, nonché simile a quella di TIM e Wind Tre; esso pertanto non acquisirà una posizione di leadership;
- a seguito dell’operazione il nuovo operatore resterà soggetto alla forte pressione concorrenziale esercitata dagli altri MNO (TIM e Wind Tre) che sono presenti sia con brand forti che brand secondari (Kena di TIM e Very Mobile di Wind Tre), nonché da Iliad Italia (e da una serie di MVNO, tra cui alcuni di grandi dimensioni, ad esempio PosteMobile e CoopVoce).
Invece, diversi operatori concorrenti hanno manifestato all’Antitrust le proprie preoccupazioni sulle possibili conseguenze della fusione tra Fastweb e Vodafone Italia sul mercato dei servizi di rete mobile al dettaglio.
In particolare, Iliad Italia ha rilevato che l’operazione è suscettibile di produrre una significativa restrizione della concorrenza nel mercato dei servizi di comunicazione mobile al dettaglio, in ragione del fatto che Fastweb è, ad oggi, un diretto e importante concorrente di Vodafone Italia: secondo i dati forniti da Iliad, in proporzione a tutti i clienti che migrano dalle offerte di Vodafone Italia (incluso ho. Mobile), l’11,9% sceglie come destinazione Fastweb; l’analogo valore per Fastweb è pari al 21,7%.
Inoltre, secondo Iliad Italia, l’operazione rischia di generare “effetti unilaterali molto significativi”, in particolare in termini di incrementi di prezzo.
Sky Italia sottolinea che l’operazione, nel rendere accessibile a Fastweb una base clienti molto più ampia di quella di cui dispone attualmente, di fatto ne elimina gli incentivi ad operare quale “soggetto in grado di destabilizzare gli equilibri collusivi di un mercato in cui quattro MNO esprimono l’80% dell’offerta”.
Analoghe preoccupazioni circa il rischio di effetti restrittivi della concorrenza di natura coordinata sono state espresse da AIIP, la quale ha evidenziato come l’operazione intervenga in un “mercato strettamente oligopolistico con terreno fertile per una collusione tacita tra i principali operatori, a scapito della poca concorrenza rimasta e dei consumatori”.
Poste Italiane ha osservato che l’operazione comporta il venir meno di un operatore autonomo parzialmente infrastrutturato (o in via di completa infrastrutturazione) come Fastweb, auspicando che l’Autorità valuti l’opportunità di subordinare l’autorizzazione dell’operazione a “misure idonee a mitigare le possibili distorsioni concorrenziali nel mercato al dettaglio”.
Wind Tre ha invece evidenziato che l’operazione fra Fastweb e Vodafone non sembra destare preoccupazioni con riguardo al mercato delle comunicazioni mobili, con l’eccezione dei segmenti relativi alla clientela affari e alla PA. Riguardo alla clientela affari, anche Retelit ha osservato che l’operazione è suscettibile di determinare “concreti rischi di riduzione della concorrenza”.
Passando invece alle valutazioni dell’Antitrust, per quanto riguarda il mercato dei servizi di rete mobile al dettaglio, secondo l’Autorità l’operazione non comporta una significativa modificazione della struttura di mercato pre-merger.
Sotto tale profilo, infatti, l’entità post-merger deterrà una quota di mercato pari al 26,3% in volume e al 30,6% in valore, di poco superiori rispetto alle quote degli altri due principali operatori, che si attestano al 24% in volume e al 27-28% in valore.
AGCM non ritiene che Fastweb, che a distanza di circa 15 anni dal lancio della sua offerta di servizi su rete mobile ancora non esprime più del 5% dell’offerta, rappresenti un’importante forza competitiva (o un operatore maverick) nel mercato.
In conclusione, dunque, l’Antitrust ritiene che l’operazione fra Fastweb e Vodafone non ostacoli in misura significativa la concorrenza effettiva nel mercato dei servizi di rete mobile al dettaglio e non comporti la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante.
I dubbi di AGCM sui servizi di accesso all’ingrosso di rete fissa con la fusione Fastweb Vodafone Italia
L’Antitrust passa poi all’analisi del mercato dei servizi di accesso all’ingrosso di rete fissa, ricordando che in Italia attualmente sono attivi tre operatori: FiberCop, Open Fiber e, in misura minore, Fastweb.
Vodafone Italia non offre servizi di accesso all’ingrosso alla rete fissa: essa infatti dispone solo di una rete di accesso locale molto limitata (che viene utilizzata per fornire una frazione dei suoi servizi al dettaglio su rete FTTC) e possiede alcune infrastrutture dedicate alla connessione dei siti aziendali e dei clienti PA.
Secondo la posizione fornita da Fastweb e Vodafone Italia ad AGCM, l’operazione non sarebbe suscettibile di produrre effetti restrittivi della concorrenza di natura verticale: essa, infatti, non comporterebbe alcuna sovrapposizione nel mercato dei servizi di accesso all’ingrosso.
Invece, diversi operatori concorrenti hanno espresso delle preoccupazioni in merito agli effetti che potrebbe avere l’operazione fra Fastweb e Vodafone.
Ad esempio, Open Fiber ha rilevato che l’operazione è idonea a restringere la concorrenza nel mercato dei servizi di accesso all’ingrosso di rete fissa, dal momento che potrebbe favorire l’attrazione verso la rete FiberCop della domanda di servizi di accesso all’ingrosso alla rete fissa a banda larga e ultralarga espressa da Vodafone Italia, che attualmente si indirizza a Open Fiber. Tale dinamica potrebbe riguardare non solo la nuova customer base di Vodafone Italia, ma anche le utenze Vodafone attualmente servite da Open Fiber.
Inoltre, secondo Open Fiber, in seguito all’operazione, il nuovo operatore avrebbe l’incentivo a favorire la migrazione della clientela di Vodafone Italia sulla rete Fastweb, al fine di massimizzare lo sfruttamento dei vantaggi su cui quest’ultima può contare in ragione delle condizioni economiche di accesso alla rete FiberCop di cui gode in forza del Fastweb MSA.
Analoghe preoccupazioni in merito all’idoneità dell’operazione a produrre effetti restrittivi della concorrenza nel mercato in esame sono state espresse anche da Sky Italia e da FiberCop.
TIM ha evidenziato le criticità riconducibili al Fastweb MSA, che consente a Fastweb di acquistare da FibercCop servizi di accesso passivo ad un canone particolarmente vantaggioso, sottolineando che esse assumono “particolare rilievo” in considerazione del fatto che la società risultante dalla concentrazione sarà il primo operatore verticalmente integrato attivo nell’offerta di servizi di comunicazione fissa, peraltro non sottoposto ad alcun obbligo regolamentare.
Preoccupazioni sono state espresse anche da Poste Italiane, che ha sottolineato che Fastweb risulta essere un “soggetto essenziale per il mantenimento di un sufficiente livello di dinamica concorrenziale nel mercato”.
Infine, Iliad Italia, Sky e AIIP hanno rilevato che, ad esito dell’operazione, una volta migrata la clientela di Vodafone Italia sulla rete Fastweb, quest’ultima si troverebbe verosimilmente in una “posizione di forza tale da poter ricorrere a strategie escludenti nei confronti degli altri operatori retail” (tra cui la stessa Iliad, che utilizza servizi wholesale forniti da Fastweb), o quantomeno subirebbe “incentivi fortemente alterati sotto il profilo delle condizioni di offerta proposte ai potenziali clienti all’ingrosso”.
Per quanto riguarda invece le valutazioni dell’Antitrust sul mercato dei servizi di rete fissa all’ingrosso, l’Autorità osserva in via preliminare che l’operazione non determina modificazioni strutturali nel mercato dei servizi di accesso all’ingrosso di rete fissa.
Tuttavia, AGCM specifica che la circostanza per cui attualmente Fastweb sia l’unico degli operatori del mercato all’ingrosso che risulta integrato nei mercati a valle fa venire in rilievo le potenziali criticità dell’operazione di natura verticale, sulle quali molte preoccupazioni sono state espresse dagli operatori che hanno presentato osservazioni.
In questo senso, se da un lato l’Antitrust esclude che Fastweb avrà la capacità di precludere o deteriorare l’accesso all’ingrosso ai suoi concorrenti, dall’altro, sulla base degli elementi disponibili attualmente, AGCM non esclude che Fastweb, successivamente all’acquisizione di Vodafone Italia, avrà la capacità e gli incentivi a spostare le linee di Vodafone Italia sui servizi di accesso offerti da FiberCop e, in misura minore, dalla stessa Fastweb.
Secondo l’Autorità, quindi, si tratterebbe di una “determinazione suscettibile di modificare significativamente la struttura del mercato dei servizi di accesso all’ingrosso di rete fissa”, non solo con riferimento alla propria posizione, ma anche con riguardo alle posizioni relative dei suoi due concorrenti (FiberCop e Open Fiber), i cui effetti concorrenziali appaiono meritevoli di approfondimento istruttorio.
L’Antitrust ha poi valutato anche gli effetti dell’operazione sul mercato delle linee affittate, in quanto Fastweb fornisce linee affittate all’ingrosso a diversi operatori, mentre Vodafone Italia non è attiva in questo mercato (come MNO acquista servizi di linee affittate per gestire la propria rete mobile).
Considerando la struttura di questo mercato, AGCM ha concluso che l’operazione fra Fastweb e Vodafone Italia non ostacoli in misura significativa la concorrenza effettiva nel mercato delle linee affittate e non comporti la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante.
Possibili problemi anche nel mercato dei servizi al dettaglio di rete fissa consumer
L’Autorità passa poi all’analisi del mercato dei servizi al dettaglio di rete fissa per la clientela residenziale, ricordando la situazione attuale in Italia.
Fastweb e Vodafone, secondo quanto comunicato all’Antitrust, ritengono che l’operazione non determinerà alcun ostacolo significativo alla concorrenza effettiva nel mercato dei servizi di telecomunicazione al dettaglio su rete fissa per clientela residenziale e SOHO in quanto, anche a esito della stessa, il mercato nell’insieme rimarrà “altamente competitivo”, mentre TIM manterrà la propria posizione di leader con una quota che eccede quella del nuovo operatore.
Inoltre, per i due operatori coinvolti il mercato inoltre presenta elevate barriere all’entrata, dato che i nuovi operatori possono contare sull’offerta di servizi all’ingrosso in concorrenza tra FiberCop, Open Fiber e Fastweb.
Infine, le parti evidenziano di non essere diretti concorrenti, dal momento che operano sul mercato con profili diversi in termini di infrastrutture e offerte.
Diverse delle osservazioni pervenute all’Antitrust dagli operatori concorrenti (tra cui quelle di Iliad Italia, TIM e FiberCop) hanno evidenziato che l’operazione potrebbe essere idonea a “produrre importanti effetti restrittivi della concorrenza nel mercato dei servizi di comunicazione fissa per l’utenza residenziale, con particolare riguardo ai segmenti maggiormente strategici quali i servizi in banda ultra larga, sia FTTH che FTTC”.
Infatti, Fastweb diventerà il primo operatore nel segmento Fibra FTTH, con una quota che eccede dell’8% quella di TIM, e avrà inoltre una quota del 30/35% nel segmento FTTC (appena 6 punti percentuali al di sotto di quella di TIM).
Retelit ha rilevato che nel mercato relativo ai servizi broadband su rete fissa Fastweb e Vodafone Italia appaiono in prima e terza posizione e la quota di mercato, pari al 45,4% a fine 2023, già ampiamente supera la soglia del 40% sintomatica della costituzione di una posizione dominante
Anche Poste Italiane ha rilevato che il venir meno di un operatore infrastrutturato potrebbe comportare un aumento dei prezzi ai clienti finali.
TIM ha rilevato anche come il nuovo operatore verrà ad assumere una posizione di forza anche nel segmento FWA, su cui influisce non solo la combinazione degli asset delle due società, ma anche l’accordo di partnership in essere tra Fastweb ed Eolo, il quale secondo TIM “assume tutto un altro peso in chiave Antitrust se valutato nell’ambito della presente concentrazione”.
L’Antitrust, nel fornire la sua valutazione, osserva in via preliminare che l’operazione, pur lasciando immodificata la posizione di leadership che TIM detiene nel mercato in esame, realizza un importante consolidamento, riducendo da 4 a 3 il numero dei principali operatori in un mercato già molto concentrato.
AGCM sottolinea poi che gli effetti strutturali della concentrazione risultano amplificati nel segmento relativo ai servizi FTTH, nel quale il nuovo operatore assumerà la posizione di leader di mercato che, peraltro, in prospettiva futura, appare in grado di mantenere o addirittura consolidare, in considerazione delle dotazioni infrastrutturali di cui dispone.
Sulla base degli elementi richiamati, l’Antitrust ritiene che l’operazione fra Vodafone Italia e Fastweb sia suscettibile di determinare un significativo impedimento della concorrenza nel mercato dei servizi di comunicazione fissa per l’utenza residenziale, nonché in alcuni specifici ambiti concorrenziali che appare opportuno distinguere all’interno dello stesso sotto il profilo merceologico (con riguardo alla tecnologia FTTH) e geografico (con riguardo ai principali centri urbani) in considerazione del fatto che presentano condizioni concorrenziali non omogenee a quelle dell’intero mercato, in particolare per la posizione di leadership conseguita dall’operatore risultante dalla concentrazione.
Le criticità dalla fusione Fastweb Vodafone Italia nei servizi al dettaglio di rete fissa Business
Si passa poi all’analisi del mercato dei servizi al dettaglio di rete fissa destinati alla clientela affari (Business), in cui come riporta l’Antitrust Fastweb rappresenta il secondo operatore, considerando il mercato in termini di fatturato generato, mentre risulta il terzo in termini di volumi. Invece, Vodafone Italia costituisce il terzo operatore del mercato, con una quota nell’ultimo anno del 10/15% in termini di ricavi, ed il secondo se si considera il posizionamento in termini di volumi soddisfatti.
Fastweb e Vodafone Italia hanno riferito all’Antitrust di ritenere che l’operazione non dia luogo a criticità concorrenziali. Inoltre, le parti ritengono che i rischi di effetti restrittivi della concorrenza siano “fugati dalla complementarietà delle loro attività nell’offerta dei servizi alla clientela affari”.
In merito alle osservazioni degli operatori concorrenti, AGCM riporta che Retelit ha evidenziato come sia plausibile che, anche per effetto delle sinergie derivanti dalla concentrazione, si potrà presto arrivare al superamento della soglia del 40%, che rende verosimile la costituzione di un soggetto che vanta una posizione dominante.
Iliad Italia ha osservato che nel mercato dei servizi di comunicazione per la clientela affari l’operazione determinerebbe la creazione di un duopolio per effetto dell’eliminazione dell’importante vincolo competitivo fino ad ora rappresentato da Vodafone Italia, con effetti negativi per la clientela, che in particolare si troverebbe esposta ai rischi di aumento dei prezzi.
L’Autorità Antitrust, nella sua valutazione sul mercato di rete fissa Business, ha evidenziato che l’operazione fra Fastweb e Vodafone comporterà il venir meno della pressione competitiva esercitata attualmente da Vodafone Italia (terzo operatore di mercato), determinando la creazione di un duopolio composto da TIM e da Fastweb.
Dunque, pur non facendo venir meno l’attuale posizione di preminenza di TIM, secondo AGCM l’operazione comporterà il rafforzamento di Fastweb, che verrà a detenere una quota di mercato del 30/35% in valore e del 20/25% in volume.
Alla luce di tali evidenze, l’Antitrust ritiene che l’operazione sia suscettibile di produrre un significativo impedimento della concorrenza nel mercato dei servizi di rete fissa per la clientela aziendale. Inoltre, per l’Autorità, Fastweb e Vodafone non avrebbero fornito “solide evidenze a supporto della prospettata assenza di criticità concorrenziali”.
I timori sulla concorrenza nei servizi di rete fissa destinati alla PA
Infine, l’Antitrust ha analizzato gli impatti della prospettata fusione tra Vodafone Italia e Fastweb sul mercato al dettaglio dei servizi di rete fissa destinati alla Pubblica Amministrazione (PA), in cui i principali operatori sono TIM e Fastweb.
AGCM ricorda che gli unici elementi di dinamicità del mercato su un arco temporale poco più che decennale sono riconducibili all’entrata e alla crescita significativa di Fastweb, che ha consolidato nel tempo la sua posizione di principale concorrente di TIM, e la più recente partecipazione ad alcune gare, e relativa aggiudicazione, di Vodafone Italia.
Secondo la posizione di Vodafone Italia e Fastweb fornita all’Antitrust, una serie di “elementi fattuali inducono a ritenere che l’operazione non sia idonea a produrre criticità concorrenziali”. Inoltre, le parti sottolineano che TIM rimarrà leader di mercato e continuerà ad esercitare una “considerevole pressione concorrenziale” anche dopo l’operazione.
Infine, i due operatori sostengono che le loro attività sono complementari, il che non le pone in un rapporto di concorrenza diretta e, pertanto, l’operazione non è idonea a produrre effetti restrittivi. Viceversa, la nuova entità rappresenterà il principale concorrente di TIM.
Per quanto riguarda invece le osservazioni pervenute dagli operatori concorrenti, TIM sottolinea che Vodafone Italia e Fastweb si sono aggiudicate la quasi totalità delle commesse Consip: secondo TIM, ciò pone Fastweb in una posizione di vantaggio per le prossime gare “e fa sorgere dubbi (che andrebbero immediatamente fugati) relativamente al fatto che un coordinamento possa essersi già realizzato in ordine alla partecipazione alle gare Consip, aspetto che dovrebbe portare alla estromissione dalla prossime gare (almeno fino al closing dell’operazione in esame)”.
Iliad Italia, invece, sottolinea che il mercato dei servizi di comunicazione per la PA è caratterizzato da importanti barriere all’entrata: di conseguenza l’operazione, nel creare un duopolio, è suscettibile di produrre significativi effetti di restrizione della concorrenza, anche di natura coordinata, con il rischio di aumento dei prezzi.
AGCM specifica che con questa operazione la struttura del mercato si modificherà nel senso che, venendo meno il vincolo competitivo esercitato da Vodafone Italia, il numero di concorrenti passerà di fatto da tre a due, con un rafforzamento del duopolio tra TIM e Fastweb, ai quali si contrapporrà soltanto una frangia di operatori marginali, che congiuntamente soddisfano meno dell’1% della domanda.
In prospettiva, inoltre, lo scarso dinamismo del mercato registratosi negli anni passati non consente di ipotizzare l’ingresso di nuovi operatori nel breve-medio periodo.
Alla luce degli elementi esposti, l’Antitrust ritiene che l’operazione fra Vodafone Italia e Fastweb sia suscettibile di produrre importanti effetti restrittivi della concorrenza nel mercato in esame, di natura unilaterale e/o coordinata.
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