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PosteMobile Casa: approvati gli impegni sulle limitazioni per le SIM con “Giga illimitati”

Nelle settimane scorse l’AGCOM ha approvato la proposta di impegni presentata da PostePay nell’ambito di un procedimento sanzionatorio avviato a causa dell’introduzione di una limitazione al traffico dati sulle SIM PosteMobile con Giga illimitati incluse in alcune offerte di rete fissa, clausola già rimossa nei mesi scorsi.

La decisione dell’approvazione della proposta di impegni di PostePay è stata resa nota dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) con la delibera 280/24/CONS (ecco il documento completo), pubblicata lo scorso 8 Agosto 2024, ma risalente al 24 Luglio 2024, recante “Approvazione della proposta di impegni presentata dalla società PostePay S.p.A., ai sensi dell’art. 14-bis del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, in relazione al procedimento sanzionatorio avviato con atto di contestazione n. 2/24/DTC”.

Come già raccontato da MondoMobileWeb, lo scorso 29 Maggio 2024 l’AGCOM ha pubblicato sul suo sito la Determina 20/24/DTC, con cui è stata pubblicata la proposta di impegni di PostePay, con cui l’operatore intende superare le criticità riscontrate nei confronti della soglia mensile di Giga da rispettare per considerare come lecito e corretto l’uso delle SIM PosteMobile con Giga illimitati incluse in alcune offerte di rete fissa di Poste.

La questione riguarda infatti le limitazioni introdotte tempo fa da PostePay riguardo l’uso, da considerarsi lecito e corretto, della SIM con Giga illimitati inclusa in alcune offerte di rete fissa PosteMobile, sia della gamma PosteMobile Casa in FWA che la SIM abbinata all’offerta PosteCasa Ultraveloce in Fibra.

Si ricorda, infatti, che le offerte in tecnologia FWA denominate PosteMobile Casa Web (che include solo la connessione Internet) e PosteMobile Casa Internet (con telefono di casa e connessione Internet) erogano il servizio di connessione dati attraverso una SIM PosteMobile con Giga illimitati, utilizzabile nel router 4G incluso.

Allo stesso modo, con l’offerta in FTTC o FTTH denominata PosteCasa Ultraveloce è inclusa una una chiavetta 4G con una SIM PosteMobile con Giga illimitati. La chiavetta con la SIM dati non è invece inclusa nell’offerta PosteCasa Ultraveloce Start.

Dunque, nei mesi scorsi, per i Giga illimitati inclusi nella SIM PosteMobile veniva indicata una soglia mensile di Giga da rispettare. In particolare, secondo quanto veniva indicato dall’operatore, l’uso del traffico dati generato in un mese solare era considerato lecito e corretto se non si superava, per due periodi di rinnovo anche non consecutivi nell’arco di 12 mesi, una soglia pari ad almeno 4 volte il dato del traffico medio realizzato dai clienti attivi con offerte simili.

Stando a quanto veniva riportato da PosteMobile, il volume medio del traffico dati sviluppato dai clienti con offerte di rete fissa, che includono una SIM con Giga illimitati, è pari a 120 Giga al mese.

Pertanto, dato che la soglia di uso lecito e corretto non doveva essere superiore di almeno 4 volte a questo dato, in totale non si sarebbero dovuti superare i 480 Giga al mese per due rinnovi anche non consecutivi nell’arco di un anno.

Le condotte contestate dall’Autorità a PostePay

Come ricorda l’Autorità, il procedimento sanzionatorio nei confronti di PostePay è stato aperto mediante l’Atto di Accertamento e Contestazione 2/24/DTC del 24 Gennaio 2024, notificato lo stesso giorno all’operatore.

L’Autorità, in particolare, ha contestato alla società la violazione degli articoli 98- quater decies, 98- quindecies e 98- septies decies, del Codice, nonché dell’Articolo 3 del Regolamento (UE) n. 2015/2120, per non aver reso informazioni “complete, chiare ed esaustive”, così come previsto dalla normativa e regolamentazione vigente, sia in fase precontrattuale che nel corso del rapporto contrattuale, in merito alle condizioni previste per la fruizione del servizio dati incluso nelle offerte di rete fissa prospettate come a “traffico Internet illimitato”, impedendo agli utenti di disporre dei necessari elementi informativi, quale il volume di traffico dati corrispondente a un presunto uso corretto del servizio, al fine di compiere scelte contrattuali consapevoli.

Il procedimento sanzionatorio nei confronti di PostePay, inoltre, è stato aperto dall’AGCOM anche per via dell’applicazione, da parte della società, di una “ingiustificata” misura di limitazione della velocità di navigazione su tutto il traffico dati al superamento di una determinata soglia di traffico dati, non indicata espressamente in nessun documento contrattuale.

Secondo l’AGCOM, tale condotta, attuata sulla base di una clausola contrattuale variata alla fine del 2023 senza neppure rispettare gli obblighi previsti in materia di modifiche unilaterali di contratto e applicata con effetto retroattivo a tutta la customer base, si poneva in contrasto anche con la normativa comunitaria in materia di net neutrality, laddove la limitazione del traffico, posta in essere da PostePay, avveniva non per prevenire un’imminente congestione della rete o mitigare gli effetti di una congestione della rete eccezionale o temporanea, ma sulla base di una regola ex ante, di natura meramente contrattuale, di cui “l’utente non era stato reso previamente e chiaramente edotto”.

A questo proposito, nella delibera pubblicata nelle settimane scorse l’Autorità ricorda il quadro normativo e regolamentare in vigore relativamente alle limitazioni al traffico dati.

La proposta di impegni presentata da PostePay 

Dunque, in seguito all’apertura del suddetto procedimento sanzionatorio da parte dell’Autorità, PostePay ha potuto presentare una proposta preliminare e poi la proposta di impegni definitiva in data 18 Marzo 2024, dopo essere stata ascoltata in audizione il 6 Marzo 2024.

Come prevede il Regolamento in materia di sanzioni amministrative e impegni, la presentazione di una proposta di impegni è “finalizzata a migliorare le condizioni della concorrenza nel settore rimuovendo le conseguenze anti competitive dell’illecito attraverso idonee e stabili misure”.

Il contenuto della proposta definitiva di impegni di PostePay (ecco il documento completo) è stato pubblicato con la determina direttoriale numero 20/24/DTC, pubblicata il 29 Maggio 2024, per eventuali osservazioni dei soggetti interessati.

La consultazione si è conclusa in data 30 Giugno 2024 e non sono pervenute osservazioni da parte di soggetti terzi.

L’AGCOM ricorda che per ottenere l’ammissibilità degli impegni è necessario che la condotta sia cessata: a questo proposito, PostePay, nella proposta preliminare di impegni, ha dato atto della previa cessazione della condotta, atteso che, dal mese di Ottobre 2023, non applica la clausola contrattuale oggetto di contestazione e, pertanto, non effettua limitazioni della velocità di navigazione al superamento di un determinato volume di traffico.

In questo senso, in seguito all’apertura del procedimento dell’AGCOM, sulla pagina web dedicata all’offerta PosteCasa Ultraveloce, presente sul sito di PostePay, oltre che nelle pagine delle offerte PosteMobile Casa Web e Casa Internet, sono stati rimossi i riferimenti alle limitazioni alla SIM con Giga illimitati.

Per adesso, invece, viene semplicemente riportato che il cliente è tenuto “ad un uso lecito, corretto e in buona fede del servizio”.

Marzo 2024, inoltre, sono state aggiornate anche le Condizioni Generali di Contratto per la SIM con Giga illimitati, all’interno delle quali, sotto l’Articolo 5non sono più riportate le limitazioni specificate in precedenza.

Le valutazioni dell’AGCOM

L’AGCOM ha poi fornito le sue valutazioni conclusive nel merito dei singoli impegni presentati da PostePay.

Per quanto riguarda il primo impegno presentato da PostePay, l’Autorità afferma che questo affronta il tema dei possibili limiti di utilizzo collegati alle offerte commercializzate come a traffico “illimitato”, attualmente non disciplinate in dettaglio dalla regolamentazione vigente, ma gestite dai vari operatori presenti nel mercato in modo sostanzialmente analogo, sebbene non per le offerte da postazione fissa FWA ma per le offerte mobili, con la previsione di determinati volumi di traffico rientranti nei parametri di un uso cosiddetto “corretto e lecito” dei servizi inclusi in tali offerte.

A questo proposito, PostePay, ove ritenesse necessario od opportuno procedere a una revisione delle Condizioni Generali di Contratto, si è impegnata a informare previamente l’Autorità e ad applicare le eventuali nuove regole contrattuali soltanto ai nuovi sottoscrittori dell’offerta, e anche ad estenderle alla customer base già attiva soltanto previa comunicazione alla stessa, ai sensi della normativa vigente e secondo i termini i previsti, della variazione contrattuale introdotta, consentendo l’eventuale esercizio del diritto di recesso senza costi.

AGCOM ritiene che tale tavolo di confronto rappresenti una misura utile a prevenire modifiche contrattuali contrarie agli interessi degli utenti finali o, comunque, a renderle conformi al quadro regolamentare vigente in merito alla trasparenza delle offerte e alla net neutrality.

Passando poi alla misura del secondo impegno, secondo l’AGCOM questa appare “particolarmente apprezzabile” e connotata da un quid novi rispetto all’attuale normativa di settore.

Infatti la prospettazione, ai clienti sottoscrittori di un’offerta di rete fissa FWA con traffico illimitato che superino stabilmente un volume di traffico dati pari a 600 Giga, di un upgrade verso linee in Fibra FTTH o FTTC, a condizioni economiche promozionali dedicate, e comunque non superiori a quelle previste e applicate alla medesima clientela in base all’offerta su tecnologia radiomobile, secondo l’AGCOM garantirebbe una maggiore qualità e sicurezza nella fruizione del servizio dati anche per offerte di rete fissa.

La misura, pertanto, secondo il parere dell’AGCOM complessivamente comporta un “indubbio valore aggiunto rispetto alla tutela dell’utenza finale”, e potrebbe anche produrre un effetto emulativo da parte degli altri operatori che offrono servizi FWA, i quali secondo l’Autorità “saranno indotti a prospettare alla propria clientela, con profili di utilizzo della banda dati caratterizzati da elevati volumi mensili, soluzioni tecnologiche più performanti e in costante allineamento con le evoluzioni del mercato di riferimento”.

Per quanto riguarda invece il terzo impegno, la misura appare finalizzata al miglioramento dei processi interni di gestione dei reclami attinenti all’utilizzo delle offerte di rete fissa a contenuto “illimitato”.

Secondo l’AGCOM, tale misura è connotata da un “oggettivo aspetto innovativo” dato dall’introduzione di un canale di assistenza clienti dedicato a tale tipologia di offerta (rete fissa FWA a traffico illimitato) che potrebbe avere risvolti sui comportamenti degli altri operatori presenti nel mercato di riferimento.

La delibera di approvazione degli impegni

In conclusione, l’AGCOM ha ritenuto che gli impegni presentati da PostePay risultano, a una valutazione complessiva, idonei a soddisfare gli obiettivi previsti dalla legge e a migliorare le condizioni della concorrenza nel settore, rimuovendo le conseguenze anticompetitive e antiregolatorie dell’illecito attraverso “idonee e stabili misure”, le quali vanno a migliorare le attuali previsioni regolamentari e, per l’effetto, comportano anche “tangibili e sostanziali benefici per l’utenza finale”.

Dunque, con la delibera 280/24/CONS, l’AGCOM ha deciso che gli impegni presentati il 18 Marzo 2024 da PostePay sono approvati e resi obbligatori per l’operatore, nei termini descritti e allegati al provvedimento di cui formano parte integrante e sostanziale.

L’Autorità esaminerà con cadenza periodica l’attuazione degli impegni per un periodo di 12 mesi a decorrere dalla istituzione dell’Unità di monitoraggio. Il procedimento sanzionatorio di cui all’atto di contestazione 2/24/DTC è sospeso fino alla verifica dell’effettivo adempimento degli impegni.

PostePay è gravata dell’obbligo di realizzare quanto previsto nel documento definitivo di impegni, nel rispetto dei termini indicati nel testo allegato al provvedimento. I suddetti termini decorrono dalla data di notifica del provvedimento alla Società.

Ai sensi dell’art. 18, comma 3, del Regolamento allegato alla delibera 286/23/CONS, l’accertamento della mancata attuazione degli impegni comporta, previa diffida, la revoca del provvedimento di approvazione degli stessi, la sanzione ai sensi dell’art. 30 del Codice per l’inottemperanza all’ordine di esecuzione di cui all’art. 17, comma 6, del citato Regolamento e la continuazione del procedimento sanzionatorio per la violazione precedentemente contestata.

Tali disposizioni trovano applicazione anche qualora l’organo collegiale accerti che l’approvazione degli Impegni sia stata determinata da informazioni fornite dall’operatore e successivamente rivelatesi gravemente incomplete, oppure colpevolmente inesatte o fuorvianti.

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