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WINDTRE, acquisizione infrastrutture di OpNet tramite BrightCo: via libera dall’Antitrust

WINDTRE ha ottenuto il via libera dell’Antitrust in merito all’operazione con cui l’operatore acquisirà il 100% di BrightCo, la società appositamente creata all’interno della quale confluiranno le attività telco di OpNet, che in questo modo diventeranno di proprietà dell’operatore italiano del Gruppo CK Hutchison.

Lo ha reso l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) con il consueto bollettino settimanale, il numero 23/2024 (ecco il documento completo), pubblicato oggi, 10 Giugno 2024, che contiene il provvedimento numero 31205, preso nella riunione dello scorso 21 Maggio 2024, riguardante l’operazione di concentrazione (C12620) notificata da WINDTRE all’Antitrust il 2 Aprile 2024, come già raccontato da MondoMobileWeb.

L’operazione era stata ufficializzata il 2 Febbraio 2024, quando OpNet ha sottoscritto un accordo con WINDTRE per l’acquisizione, da parte di quest’ultima, dei beni e delle attività, incluse quelle di sviluppo commerciale, direttamente detenute dall’operatore ex Gruppo Linkem, mediante la cessione a WINDTRE del 100% della NewCo.

L’operazione riguarda principalmente i mercati dei servizi di accesso alla rete fissa a banda larga e ultralarga, sia all’ingrosso che al dettaglio, e dei servizi di connettività alle imprese.

Successivamente, al termine dell’incontro del 6 Marzo 2024 tra le Segreterie Nazionali e Territoriali di Slc Cgil, Fistel Cisl e Uilcom Uil e la dirigenza di OpNet, le Organizzazioni Sindacali del settore Tlc avevano fornito maggiori informazioni su come verrà effettuata l’operazione.

Secondo quanto riportato dai Sindacati, il passaggio alla NewCo BrightCo S.r.l.” avverrà subito dopo l’ottenimento dei pareri autorizzativi delle Autorità preposte alla realizzazione del trasferimento. Solo a quel punto, il 100% delle quote di tale società verrà acquisito da WINDTRE.

Come ricordato anche dall’Antitrust, BrightCo è dunque una società a responsabilità limitata costituita in data 9 Febbraio 2024 ai fini dell’acquisizione di OpNet da parte di WINDTRE, verso la quale l’operatore ex Gruppo Linkem trasferirà il ramo d’azienda comprendente sostanzialmente tutti i propri asset operativi, inclusi i diritti di utilizzo delle frequenze 5G e le infrastrutture di rete funzionali al loro utilizzo.

Rimangono invece escluse dal trasferimento le partecipazioni detenute in altre società, tra le quali sono presenti anche Tessellis (ex Gruppo Tiscali), di cui OpNet (società controllata da Jefferies) è azionista di maggioranza, e GO Internet.

Il ramo d’azienda che verrà ceduto a WINDTRE, in particolare, fornisce servizi di comunicazione elettronica a livello wholesale, mediante diritti d’uso esclusivo di parte dello spettro nella banda compresa tra 3,4 e 3,6 GHz e nella banda compresa tra 24,5 e 26,5 GHz, nonché diritti d’uso delle frequenze per collegamenti in ponte radio.

Servizi che sono principalmente utilizzati per la fornitura di servizi di accesso a Internet a banda ultralarga con tecnologia FWA (Fixed Wireless Access).

Il ramo d’azienda da trasferire nella NewCo, inoltre, è attivo anche nella fornitura di servizi a livello retail a clienti business, oltre che alla Pubblica Amministrazione.

I dettagli dell’accordo riportati da AGCM

Come riportato dall’Antitrust nel provvedimento pubblicato nelle ultime ore, lo scorso 2 Febbraio 2024, WINDTRE e OpNet hanno sottoscritto un accordo denominato Interest Purchase Agreement (IPA), ai sensi del quale, al perfezionamento dell’operazione, WINDTRE acquisirà l’intero capitale sociale di BrightCo, ossia la società costituita da OpNet ai fini dell’operazione e in cui saranno conferiti sostanzialmente tutti gli asset, i contratti e i diritti di utilizzo delle attività operative.

Nel dettaglio, in base a quanto riportato da AGCM, in BrightCo saranno conferite le seguenti attività ora proprietà di Opnet:

  • la titolarità dei titoli abilitativi posseduti da OpNet per i diritti d’uso dello spettro pari a 60 MHz nella banda 3,4-3,6 GHz (con l’eccezione della Provincia di Bolzano, dove OpNet detiene 20 MHz) e pari a 112 MHz nella banda 24,5-26,5 GHz, gli asset infrastrutturali wireless (le torri per l’esercizio di connessioni FWA) e lo spettro per le tecnologie FWA e 5G;
  • le apparecchiature di rete (inclusi i firmware e software necessari) impiegate da OpnNet per l’utilizzo dello spettro e della rete, incluse le stazioni base ricetrasmittenti (base transceiver station, BTS);
  • l’inventario dei beni di OpNet conservato nei magazzini di OpNet e/o nei magazzini di terzi (a eccezione delle apparecchiature ubicate presso i clienti);
  • i diritti di proprietà intellettuale di OpNet relativi alle proprie attività;
  • i contratti di lavoro in essere con i dipendenti di OpNet;
  • tutti i contratti operativi attivi e passivi stipulati da OpNet;
  • la quasi totalità dei contratti di sale&leaseback stipulati da OpNet;
  • tutti i contratti disciplinanti l’utilizzo degli spazi sui siti utilizzati da OpNet per l’erogazione di servizi FWA e di eventuali altri servizi radio;
  • tutti i beni materiali e immateriali utilizzati, acquisiti o detenuti per l’uso in relazione al business di OpNet, nonché sostanzialmente tutte le passività e i ricavi operativi, i crediti, i risconti attivi, gli oneri differiti, depositi cauzionali, le somme, commissioni e altri elementi anticipati in relazione all’attività ceduta.

Inoltre, l’accordo fra le due aziende telco prevede anche delle condizioni sospensive e condizioni accessorie.

Iliad Italia contraria all’operazione per l’accaparramento di frequenze di WINDTRE

In seguito all’avviso al mercato della suddetta operazione, il 10 Aprile 2024 all’Antitrust sono pervenute alcune osservazioni da parte di Iliad Italia.

In sintesi, secondo Iliad all’esito dell’acquisizione da parte di WINDTRE dei diritti d’uso di OpNet, si verificherebbe, “e per la prima volta, la circostanza più che eccezionale per cui in capo ad un unico operatore (W3) si concentrerebbe la disponibilità complessiva di 120 MHz di frequenza nella banda 3.4-3.8 GHz”, cumulo che eccederebbe alcune soglie di accaparramento dello spettro oltre i 100 MHz.

Ciò accadrebbe nelle “cosiddette bande pioniere del 5G (3.4-3.8 GHz), armonizzate ai sensi della decisione comunitaria n. 2008/411/EC, come modificata dalla decisione (UE) 2019/235, e richiamata anche all’art. 54 della Direttiva 2018/1972/UE”. Secondo Iliad Italia, la disponibilità di risorse spettrali adeguate costituisce infatti un elemento essenziale per permettere ad un operatore di competere efficacemente.

Pertanto, secondo Iliad, l’operazione di concentrazione comporterebbe: “un ostacolo significativo allo svolgimento di un effettivo confronto competitivo nel settore delle offerte di telefonia mobile attraverso un accumulo eccessivo di dotazione frequenziale in capo ad un solo operatore, ben oltre il limite “anti-accaparramento” e “anticoncentrazione” individuato dall’Agcom nella recente delibera n. 66/22/CONS, contenente il parere al Ministero sull’autorizzazione all’operazione di trasferimento reciproco di frequenze Linkem-TIM; una ancora più marcata simmetria in termini di dotazioni frequenziale tra i 3 principali MNO”.

Intervenuta in audizione, in data 22 Aprile 2024, Iliad ha nuovamente rappresentato all’Autorità che, ad esito dell’acquisizione, WINDTRE avrà la disponibilità dello spettro per 120 MHz.

Le integrazioni fornite da WINDTRE all’Antitrust

WINDTRE ha integrato la propria documentazione in due occasioni (il 12 e il 24 Aprile 2024) ed è intervenuta in audizione il 22 Aprile 2024.

Nella prima integrazione, WINDTRE ha fornita una nota in cui ha chiarito, proprio in riferimento alla disciplina dei rapporti in essere con Iliad, che “il contratto in essere con la società Iliad S.p.A. prevede che sia possibile una estensione sia territoriale che della porzione di spettro interessata dalla condivisione con la stessa”.

L’operatore ha comunicato come sia previsto che Iliad e WINDTRE possano concordare l’estensione dello spettro allo stato messo a disposizione della società comune Zefiro Net per le attività svolte dalla Joint Venture stessa a favore delle parti. In questo caso, si procederebbe alla richiesta delle necessarie autorizzazioni previste dal Codice della Comunicazioni elettroniche.

Inoltre, il contratto fra Iliad e WINDTRE integra già la possibilità di essere ampliato in futuro con riguardo al suo ambito territoriale, subordinatamente alle necessarie autorizzazioni regolamentari e Antitrust.

Dunque, WINDTRE considera l’operazione come “inidonea a sollevare qualsivoglia criticità di natura concorrenziale”.

Le valutazioni dell’AGCM: nessun problema concorrenziale 

Secondo l’Autorità Antitrust (AGCM), l’operazione di concentrazione notificata da Wind Tre non solleva preoccupazioni sotto il profilo concorrenziale.

In particolare, AGCM osserva che le quote di mercato detenute congiuntamente dalle parti nei vari mercati individuati non sembrano destare profili di preoccupazione tali che la concentrazione possa ostacolare “in modo significativo la concorrenza effettiva nel mercato nazionale o in una sua parte rilevante”.

In relazione alle possibili sovrapposizione orizzontali tra le attività delle imprese, per l’Antitrust l’operazione di concentrazione non appare idonea a determinare alcun mercato interessato. Più in particolare, in ciascuno dei potenziali mercati o segmenti (comunque definiti) in cui entrambe le parti sono, sia pure in minima parte, presenti, a esito dell’operazione WINDTRE registrerà un incremento della propria quota di mercato inferiore all’1%.

Peraltro, AGCM specifica che in nessuno di tali mercati o segmenti WINDTRE è il primo operatore e sono sempre presenti concorrenti detentori di quote di mercato superiori. Sostanzialmente quindi, per l’Antitrust la concentrazione non è suscettibile di integrare preoccupazioni riguardo effetti unilaterali.

Allo stesso modo, l’Antitrust ha dichiarato che l’operazione fra WINDTRE e OpNet non sortisce effetti di natura verticale.

Con riferimento a possibili effetti coordinati, l’incremento delle quote di mercato di WINDTRE per l’Antitrust non appare idoneo ad alterare il comportamento degli altri operatori nei mercati individuati.

Per quanto riguarda invece la distribuzione dei diritti d’uso delle frequenze, presente nelle osservazioni di Iliad Italia, l’Antitrust precisa innanzitutto che l’operazione determina un trasferimento di dotazioni di spettro che consente a WINDTRE di giungere a una “posizione di maggiore equilibrio rispetto allo spettro a disposizione di TIM e Vodafone”, specie per quanto concerne le frequenze occorrenti per lo sviluppo della rete 5G.

Infatti, AGCM sottolinea che sommando i blocchi di frequenze che TIM, Vodafone e WINDTRE rispettivamente avrebbero dopo la concentrazione, si ottiene una situazione di “maggiore competitività prospettica di WINDTRE, che così riuscirebbe a colmare il divario di dotazioni di diritti d’uso delle frequenze, utili ai fini delle comunicazioni in 5G, rispetto a TIM e Vodafone, più o meno equiparando quantitativamente le frequenze in licenza a questi due operatori”.

A questo proposito, l’Antitrust osserva come il ribilanciamento di frequenze tra operatori si svolga proprio in relazione alla banda di frequenze di maggiore pregio per lo sviluppo del 5G, cioè le frequenze che più garantiranno una copertura del territorio effettiva con tecnologia 5G e, quindi, influiranno sugli assetti concorrenziali dinamici delle telecomunicazioni mobili.

L’Antitrust afferma quindi che, rispetto alla situazione antecedente l’operazione, vi saranno non più due (TIM e Vodafone) bensì tre operatori con una dotazione di frequenze “idonea ad assicurare che la propria rete 5G potrà funzionare in modo efficiente e autonomo rispetto alle frequenze di altri operatori”.

In merito alle osservazioni di Iliad, relativamente alla distribuzione delle frequenze tra gli operatori, l’Autorità sostiene che si tratta di questioni non attinenti in via diretta all’operazione di concentrazione in esame. Inoltre, l’Antitrust ricorda che la Direttiva (UE) 2018/1972 (Codice Europeo delle Comunicazioni Elettroniche) presenta delle “aperture molto evidenti a favore di forme spinte di condivisione dello spettro radio”.

Pertanto, tenuto conto che la questione della ripartizione delle frequenze tra gli operatori non appare di inerenza diretta all’operazione di concentrazione né presenta immediati risvolti di natura concorrenziale, secondo l’Antitrust non si ravvisano elementi idonei a ostacolare in misura significativa la concorrenza nei mercati interessati e a determinare la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante.

L’AGCOM (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni), per i profili di sua competenza, ha fornito all’Antitrust il suo parere positivo sull’operazione di WINDTRE e OpNet, concordando con le conclusioni di AGCM.

Il via libera dell’Antitrust all’operazione fra WINDTRE e OpNet

Dunque, alla luce delle considerazioni esposte dall’Autorità, l’Antitrust ha ritenuto che l’operazione fra WINDTRE e OpNet non ostacola in misura significativa la concorrenza effettiva nel mercato interessato e non comporta la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante.

L’Antitrust ha inoltre ritenuto che gli obblighi di non concorrenza intercorsi tra le parti sono accessori all’operazione nei soli limiti descritti nella documentazione e che l’Autorità si riserva di valutare, laddove ne sussistano i presupposti, i suddetti patti che si realizzino oltre i limiti indicati.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha quindi deliberato di non avviare alcuna istruttoria in merito all’operazione fra WINDTRE e OpNet.

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