Telefonia Mobile: dal 29 Aprile 2024 via all’aumento dei limiti elettromagnetici in Italia
A partire dal 29 Aprile 2024 entreranno in vigore le disposizioni normative con cui l’Italia aumenta i limiti di emissione elettromagnetica a 15 V/m, permettendo così agli operatori di telefonia mobile di poter modificare le proprie reti per adeguarle ai nuovi limiti meno stringenti.
La data di entrata in vigore dell’innalzamento dei limiti di emissione è stata comunicata lo scorso 22 Aprile 2024 dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), insieme alla pubblicazione delle domande frequenti sulle nuove normative tecniche.
Il MIMIT sottolineava che queste normative permetteranno di “amplificare l’adozione del 5G”, e ciò comporterà che gli operatori di telefonia mobile infrastrutturati possano modificare la propria rete a partire dal 29 Aprile 2024.
Secondo il Ministero, con l’innalzamento dei limiti di emissione elettromagnetica, l’Italia fa un “importante passo in avanti per lo sviluppo del 5G”, permettendo di “favorire lo sviluppo della 5G economy italiana con reti altamente performanti in grado di rafforzare in maniera consistente la competitività del sistema Paese”.
L’attuazione delle modifiche introdotte con la legge sulla concorrenza
Come già raccontato da MondoMobileWeb, dopo l’iter parlamentare del DDL Concorrenza, approvato al Senato e alla Camera, lo scorso 30 Dicembre 2023 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022 (Legge 30 Dicembre 2023, n. 214), con entrata in vigore del provvedimento dal 31 Dicembre 2023, come indicato sul sito stesso.
La nuova legge annuale sulla concorrenza contiene anche alcune nuove normative che riguardano la telefonia mobile, che riguardano le offerte Operator Attack e l’incremento dei limiti elettromagnetici delle reti mobili in Italia, le quali sono state realizzate anche seguendo le indicazioni dell’Antitrust, che a Luglio 2023 aveva comunicato al Governo alcune proposte di riforma concorrenziale, fra cui anche per quanto riguarda i servizi di comunicazione elettronica.
Per quanto concerne l’innalzamento dei limiti elettromagnetici, l’obiettivo della nuova norma presente nella legge 214/2023 è quello di potenziare le reti mobili del Paese, modifica più volte richiesta dagli operatori di rete mobile italiani.
In Italia, infatti, in materia di limiti alle emissioni elettromagnetiche vige ancora una normativa molto più stringente rispetto ad altri Paesi europei, con la Legge n. 36 del 22 Febbraio 2001 e il successivo DPCM dell’8 Luglio 2003 che hanno stabilito il valore di attenzione e l’obiettivo di qualità a 6 V/m, contro i 61 V/m massimi stabiliti a livello internazionale dall’ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection).
L’innalzamento dei limiti di emissione elettromagnetica sarà attuato grazie all’Articolo 10 della Legge annuale sulla Concorrenza, che nel corso dell’iter parlamentare aveva subito alcune modifiche (approvate al Senato) rispetto al testo originario presentato tramite emendamento.
Secondo quanto specificato nella legge sulla Concorrenza, entro 120 giorni dall’entrata in vigore della nuova legge è previsto l’adeguamento dei parametri attualmente vigenti (limiti di esposizione, valori di attenzione e obiettivi di qualità) per la protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (CEM), il tutto “alla luce delle più recenti e accreditate evidenze scientifiche”.
Il comma 2 stabilisce tuttavia che, scaduto il termine di 120 giorni previsto dal comma 1, in assenza di specifiche previsioni regolamentari di adeguamento e sino a quando le stesse non saranno definitivamente adottate, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità saranno fissati in via provvisoria e cautelativa: per quanto attiene all’intensità di campo elettrico E a un valore di 15 V/m; per quanto attiene all’intensità di campo magnetico H a un valore di 0,039 A/m; e per quanto attiene alla densità di potenza D a un valore pari a 0,59 W/m2.
In questo modo, fino a quando non ci saranno delle specifiche disposizioni regolamentari, dopo 6 mesi dall’entrata in vigore della legge i limiti alle emissioni elettromagnetiche in Italia, in particolare per quanto riguarda l’intensità di campo elettrico E, passeranno dagli attuali 6 V/m a 15 V/m.
Tuttavia, con il Decreto Legislativo 24 Marzo 2024, n. 48, ossia il Decreto Legislativo Correttivo del Codice delle Comunicazioni Elettroniche, che raccoglie e semplifica le norme sulle telco che si sono susseguite in questi anni, approvato dal Consiglio dei Ministri il 20 Marzo 2024, poi pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 13 Aprile 2024, sono state inserite le norme propedeutiche per poter dare il via all’innalzamento dei limiti alle emissioni elettromagnetiche, seguendo una logica di garanzia del più efficiente impiego dello spettro frequenziale ed in conformità ai criteri previsti dalla Norma Tecnica CEI 211-10.
Nello specifico, come ricorda il MIMIT, sono state introdotte disposizioni che perseguono due principi fondamentali: il principio di equa ripartizione dello spazio elettromagnetico e il principio di effettività.
Secondo quanto indicato in Gazzetta Ufficiale, le novità introdotte dal DL entreranno in vigore dal 28 Aprile 2024, mentre il MIMIT ha specificato che l’innalzamento dei limiti di emissione sarà possibile dal 29 Aprile 2024.
Le FAQ per gli operatori di telefonia mobile sull’innalzamento dei limiti elettromagetici
Al fine di rispondere alle domande e osservazioni ricevute dagli operatori sulle novità introdotte, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha predisposto una sezione del suo sito dove vengono pubblicate le risposte alle domande più frequenti.
In questa pagina viene specificato che “la sezione è in costante aggiornamento”, e per adesso è presente un primo documento con le FAQ (ecco il documento completo), relative all’interpretazione delle nuove previsioni dell’Articolo 44, comma 1-ter, del Codice delle Comunicazioni:
1-ter. Nel procedimento di autorizzazione all’installazione all’ampliamento dell’impianto, nei luoghi ove è previsto l’innalzamento dei limiti ai sensi dell’articolo 10 della legge 31 dicembre 2023, n. 214, il limite emissivo assentibile per singolo richiedente è calcolato tenuto conto dei principi di equa ripartizione, effettività ed efficiente utilizzazione dello spazio elettromagnetico, sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy e del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica.
Nelle more dell’adozione del decreto di cui al primo periodo, nel procedimento di autorizzazione all’installazione o all’ampliamento dell’impianto, il limite emissivo assentibile per singolo richiedente è calcolato in conformità ai criteri previsti dalla Norma Tecnica CEI 211-10 e commisurato al rapporto tra la banda acquisita dal soggetto richiedente sulla base dei diritti d’uso, e la banda totale disponibile per il servizio, intesa quale sommatoria delle bande acquisite da tutti gli operatori infrastrutturati.
Al fine di consentire la massima efficienza nello sfruttamento dei limiti emissivi, nei siti per i quali non vi siano domande in numero tale da saturare il limite massimo previsto dal comma 1, gli operatori autorizzati, decorsi sei mesi dall’autorizzazione, possono richiedere in via temporanea un incremento pro quota del valore assentito, sino al raggiungimento di quello massimo compatibile per l’area, previa dimostrazione dell’effettivo bisogno, finché gli altri operatori infrastrutturati, aventi titolo in base al secondo periodo del presente comma, non avranno conseguito l’autorizzazione.
Come specificato nelle risposte alle domande frequenti pubblicate dal MIMIT, queste previsioni si applicano per tutti i procedimenti per i quali si fa riferimento ai valori di attenzione e agli obiettivi di qualità, sia nel caso di installazione di nuovi impianti che nel caso di ampliamento di impianti precedenti e, quindi, anche nei casi in cui è sufficiente una semplice comunicazione da parte degli operatori autorizzati.
Le indicazioni si applicano a tutti i richiedenti tenuti al rispetto dei limiti elettromagnetici ai sensi dell’Articolo 10 della legge 31 Dicembre 2023, n. 214.
Ogni richiedente deve, pertanto, considerare come proprio limite ammissibile quello calcolato in conformità ai criteri previsti dalla Norma Tecnica CEI 211-10, tenendo conto dell’eventuale fondo elettromagnetico presente.
Gli operatori infrastrutturati (ossia gli operatori di telefonia mobile dotati di impianti e infrastrutture fisiche di telefonia mobile sul territorio), oltre all’eventuale fondo elettromagnetico presente, dovranno considerare la possibile ed eventuale presenza di altri operatori infrastrutturati, con i quali dovranno condividere lo spazio elettromagnetico al netto del fondo.
Nelle FAQ viene spiegato che il limite assentibile è il valore limite di riferimento stabilito dalla norma che deve essere rispettato da ogni operatore.
Tale limite, nel rispetto dei principi sanciti dalla legge n. 36 del 2001 e sulla base delle modifiche introdotte dall’Articolo 10 della legge 31 Dicembre 2023, n. 214, riguardanti, in particolare, l’innalzamento dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, può essere espresso in termini o di campo elettrico LE (LE = 15 [V/m]), o di campo magnetico LH (LH = 0,039 [A/m]), oppure di densità di potenza LS (LS = 0,59 [W/m2]).
Nel documento pubblicato dal Ministero viene indicata la formula con cui viene calcolato il limite assentibile.
La “banda acquisita dal soggetto” deve intendersi come la somma di tutte le bande per le quali l’operatore è titolare di diritto d’uso, indifferentemente utilizzate in modalità FDD oppure TDD.
Come precisato nel testo del comma 1-ter, la banda totale è la somma di tutte le bande su cui un operatore infrastrutturato, cioè un operatore di telefonia mobile, ha acquisito diritti d’uso. Non entrano perciò nel computo della somma quelle bande, pur assegnate al servizio mobile, per le quali non siano stati acquisiti da alcun soggetto i relativi diritti d’uso.
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