In seguito all’apertura di un procedimento da parte dell’Antitrust, WINDTRE ha adottato degli impegni con cui ha modificato la maniera di pubblicizzare sull’app le offerte della gamma MIA Unlimited per già clienti, in particolare per esplicitare la possibilità della sostituzione dell’offerta con il piano GIGA1 in caso di superamento dei limiti di uso corretto del traffico voce. In questo modo, l’operatore ha evitato la sanzione.
Lo ha reso noto l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), attraverso il bollettino settimanale numero 16/2024 (ecco il documento completo) pubblicato oggi, 22 Aprile 2024, in cui è presente il provvedimento n. 31164 del 3 Aprile 2024 relativo al procedimento PS12659 riguardante WINDTRE, che era stato avviato il 26 Ottobre 2023.
La possibile pratica commerciale scorretta contestata dall’Antitrust riguarda la presentazione nell’app e nell’Area Clienti dell’offerta MIA Unlimited, destinata ai già clienti WINDTRE, nell’ambito della quale l’operatore secondo AGCM avrebbe omesso di indicare chiaramente la sussistenza di limiti d’utilizzo del traffico voce e le conseguenze del loro superamento, cioè la sostituzione dell’offerta con un’altra denominata “Giga1”.
Come già raccontato da MondoMobileWeb, l’offerta sostitutiva WINDTRE GIGA1 è disponibile dal 2020 e viene attivata tramite modifica contrattuale ai già clienti di rete mobile nel caso di una violazione di uno dei parametri presenti nelle Condizioni Generali di Contratto.
La stessa offerta sostitutiva era stata adottata per la prima volta dal 2019 dall’ex brand Wind, ed era denominata GigaWind1, la quale veniva attivata per le stesse motivazioni con cui attualmente si attiva GIGA1 del brand unico WINDTRE.
In particolare, nella comunicazione di avvio del procedimento, l’Antitrust contestava che nell’app e nell’Area Clienti l’offerta MIA Unlimited era pubblicizzata come avente Giga e minuti illimitati, senza ulteriori specificazioni.
Invece, solo cliccando sul pulsante (denominato “dettagli offerta”) posto in basso nella relativa schermata si apriva una seconda pagina in cui era indicato “Per tutti i dettagli sull’offerta clicca qui”. Solo dopo un ulteriore clic, facendo un altro scroll della schermata, si leggeva “Il traffico è illimitato salvo uso contrario buona fede e correttezza…secondo quanto previsto dall’art. 6 delle Condizioni Generali di Contratto. Inoltre, come previsto dall’art. 3.2 Wind Tre potrà limitare temporaneamente la velocità della connessione dati (…)”.
Veniva quindi indicato il rimedio (limitazione di velocità di connessione) attivato in caso di superamento del traffico dati, mentre non vi era alcuna menzione del rimedio adottato nei confronti dei consumatori per il superamento dei limiti del traffico voce, e cioè della sostituzione dell’offerta con WINDTRE GIGA1, come previsto dalle condizioni contrattuali.
Sulla base delle informazioni acquisite, l’Antitrust ha disposto l’avvio del procedimento istruttorio PS12659 nei confronti di WINDTRE, ipotizzando che la condotta descritta potesse porsi in contrasto con gli articoli 20, 21 e 22 del Codice del Consumo.
La difesa di WINDTRE
Nella propria memoria difensiva, WINDTRE ha rilevato che i vincoli introdotti all’utilizzo dei piani illimitati sono dovuti alla necessità di impedire utilizzi abusivi del traffico, spesso finalizzato, come accertato dal Dipartimento frodi interno all’operatore, ad attività di telemarketing svolte al di là delle modalità consentite.
WINDTRE ha altresì precisato che per le offerte pubblicizzate con il claim “Unlimited”, caratterizzate da minuti voce e traffico Internet illimitato, le relative condizioni limitative risultavano comunque esplicitate sia nella Scheda di Trasparenza Tariffaria pubblicata sul sito web che nella Sintesi di Contratto che il consumatore deve visionare prima della sottoscrizione e che costituisce parte integrante della documentazione contrattuale.
In aggiunta, WINDTRE ha precisato che nel caso di superamento dei limiti, prevede l’invio al consumatore di due SMS di avvertimento prima di attivare l’offerta sostitutiva GIGA1.
Infine, WINDTRE ha rappresentato all’Antitrust l’esiguità del numero di consumatori nei cui confronti è stato effettuato il cambio dell’offerta originaria MIA Unlimited con “GIGA1” e del numero di clienti che ha presentato reclami concernenti la condotta oggetto del procedimento.
Gli impegni presentati dall’operatore all’Antitrust
Attraverso una comunicazione del 14 Novembre 2023, successivamente integrata nella versione definitiva e consolidata del 15 Marzo 2024, WINDTRE ha presentato degli impegni (ecco il documento completo), ai sensi dell’Articolo 27, comma 7, del Codice del consumo e dell’articolo 9 del Regolamento.
In particolare, la proposta di impegni presentata da WINDTRE all’Antitrust prevedeva:
- la modifica del link cliccabile nella prima schermata dell’app, che in precedenza recava “DETTAGLI OFFERTA”, sostituito con la dicitura “DETTAGLI E LIMITAZIONI”, in modo da evidenziare la sussistenza di precise condizioni di utilizzo;
- l’immediata evidenza, cliccando su “DETTAGLI E LIMITAZIONI”, senza altri link di rimando, di tutte le informazioni sul “Traffico voce e dati illimitato” salvo uso contrario ai criteri di correttezza e buona fede, con indicazione espressa di tutti i limiti quantitativi e dei diversi rimedi applicati in caso di superamento degli stessi, rispettivamente per il traffico voce (sospensione del servizio e modifica del piano tariffario), per il traffico dati (limitazione della velocità di connessione) e per il traffico SMS (sospensione del servizio).
L’Antitrust specifica che nel frattempo le misure descritte sono state già attuate da WINDTRE, che ha quindi adeguato la maniera di pubblicizzare le offerte MIA Unlimited.
La valutazione degli impegni di WINDTRE da parte dell’Autorità
Per quanto riguarda gli impegni presentati da WINDTRE, l’Antitrust ha innanzitutto specificato che nella presentazione delle offerte caratterizzate da claim di illimitatezza, l’informazione relativa ai limiti e alle condizioni alle quali invece il servizio è subordinato, nonché alle misure che possono essere assunte in caso di loro superamento (anche laddove funzionali a scongiurarne un uso “abusivo”) devono essere rese ai consumatori in maniera “immediata e comprensibile”.
In tale contesto, l’Autorità ritiene che gli impegni assunti da WINDTRE siano idonei a sanare i possibili profili di criticità della pratica commerciale contestata.
A questo proposito, secondo l’Antitrust le misure già implementate da WINDTRE rendono “immediatamente disponibile”, al momento della presentazione dell’offerta MIA Unlimited sull’app e nell’Area Clienti, l’informazione relativa all’esistenza di limiti d’uso del piano tariffario nella sua componente voce e alle conseguenze effettive della violazione di tali limiti, ovvero la sostituzione dell’offerta con il piano GIGA1.
Infatti, secondo AGCM, come si evince dalla “grafica illustrativa” degli impegni riportata nel formulario allegato al provvedimento, il consumatore viene ora “immediatamente reso edotto in merito alle condizioni d’uso del servizio ed alle limitazioni del traffico voce”. In particolare, l’Antitrust afferma che già nella prima schermata è apposto il pulsante “DETTAGLI E LIMITAZIONI”, cliccando il quale si accede direttamente all’informativa relativa ai limiti, con link all’Articolo 6 delle Condizioni Generali di Contratto.
Allo stesso modo, sono indicati, secondo l’Antitrust con “immediata evidenza”, anche i “rimedi” che la società attiva a fronte del superamento rispettivamente dei limiti posti al traffico voce (sostituzione del piano con GIGA1), al traffico internet (limitazione di velocità), al traffico SMS (sospensione del servizio).
La delibera con cui l’Antitrust ha chiuso il procedimento senza sanzione
Alla luce di tutto ciò, l’Antitrust ha quindi ritenuto che gli impegni presentati da WINDTRE siano idonei a far venir meno i possibili profili di scorrettezza della pratica commerciale oggetto di istruttoria.
Per questo motivo, l’Autorità ha deciso di rendere obbligatori, nei confronti di WINDTRE, gli impegni presentati nella loro versione definitiva del 15 Marzo 2024, allegati al provvedimento, di cui costituiscono parte integrante.
In questo modo, l’Antitrust ha disposto di chiudere il procedimento nei confronti di WINDTRE senza accertare l’infrazione, ai sensi dell’articolo 27, comma 7, del Codice del consumo e dell’articolo 9, comma 2, lettera a), del Regolamento.
Ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del Regolamento, il procedimento potrà essere riaperto d’ufficio, laddove: WINDTRE non dia attuazione agli impegni; si modifichi la situazione di fatto rispetto a uno o più elementi su cui si fonda la decisione; la decisione di accettazione di impegni si fondi su informazioni trasmesse dalla Parte che siano incomplete, inesatte o fuorvianti.
In caso di inottemperanza alla delibera, l’Autorità potrà applicare la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 10mila euro a un massimo di 10 milioni di euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l’Autorità può disporre la sospensione dell’attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.
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