L’AGCOM ha stabilito l’ottemperanza da parte di TIM agli ordini che erano stati impartiti con una precedente delibera relativa al blocco dei servizi VAS in modalità carrier billing, in quanto l’operatore ha comunicato di aver cessato la vendita di questo tipo di servizi, facendo quindi venir meno la materia del contendere.
Lo ha comunicato l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) attraverso la delibera 306/23/CONS (ecco il documento completo), pubblicata sul sito dell’Autorità il 27 Dicembre 2023, ma risalente al 5 Dicembre 2023, recante “Ottemperanza all’ordine contenuto nella delibera n. 91/22/CONS nei confronti della società TIM S.p.A. per la violazione della delibera n. 10/21/CONS in materia di blocco e attivazione dei servizi premium e acquisizione della prova del consenso”.
Tutto nasce in seguito ad un’attività di vigilanza dell’AGCOM effettuata a Marzo 2021 con l’obiettivo di verificare l’ottemperanza, da parte dei principali operatori, alle misure in materia di blocco, attivazione e acquisizione della prova del consenso per i servizi premium (anche detti VAS, Value Added Services) previste dalla delibera 10/21/CONS.
Si tratta della delibera dell’AGCOM pubblicata il 5 Febbraio 2021 contenente le regole (valide per tutti gli operatori) in materia di blocco e attivazione dei servizi a sovrapprezzo della telefonia mobile, decise in seguito alla consultazione pubblica che ha permesso di definire quanto previsto dallo schema di delibera precedentemente pubblicato.
In seguito alle verifiche effettuate, con alcune delibere pubblicate il 21 Aprile 2022, l’Autorità aveva sanzionato TIM, Vodafone e WINDTRE, per un totale di oltre 1,5 milioni di euro.
Nel caso specifico di TIM, sanzionata attraverso la delibera 91/22/CONS, l’operatore aveva già attuato il blocco di default dei servizi VAS sulle nuove SIM attivate dal 25 Novembre 2020, escludendo però tutti i servizi a contenuto, offerti direttamente da TIM, o da soggetti terzi tramite gli App Store, che prevedono, una fase di registrazione e accesso tramite nome utente e password ai fini della fruizione, ovvero i cosiddetti servizi di carrier billing.
Secondo la delibera, però, anche questi servizi rientrano comunque tra quelli che dovrebbero essere bloccati per nuovi e già clienti.
Come già raccontato da MondoMobileWeb, quindi, l’Autorità, oltre alla multa, che per TIM ammonta a 754mila euro, aveva ordinato all’operatore di implementare, entro il termine di 120 giorni dalla notifica del provvedimento, la prevista procedura di acquisizione della prova del consenso, tramite l’inserimento del numero di telefono e una One Time Password (OTP) da parte del cliente, per i servizi in abbonamento erogati in modalità carrier billing offerti direttamente da TIM (a brand TIM), informando l’Autorità dell’avvenuto adempimento.
In seguito alla richiesta di TIM, con la delibera 264/22/CONS, risalente al 19 Luglio 2022 e pubblicata sul sito dell’AGCOM il 2 Agosto 2022, l’AGCOM aveva deciso di prorogare fino al 31 Ottobre 2022 il termine previsto per l’adempimento.
Successivamente, grazie alla delibera 97/23/CONS del 19 Aprile 2023, pubblicata il 10 Maggio 2023 sul sito AGCOM, l’esecutività del termine di adempimento dell’ordine impartito a TIM era stata sospesa per 6 mesi, prorogabili una sola volta, tenuto conto della cessazione e sospensione servizi in abbonamento erogati in modalità carrier billing offerti direttamente da TIM (a brand TIM), fino alla successiva comunicazione da parte dell’operatore in merito alla eventuale ripresa della commercializzazione dei predetti servizi.
Dunque, a ridosso della scadenza della sospensione del termine per l’adempimento all’ordine dell’AGCOM, TIM, con una nota del 26 Ottobre 2023, dopo aver richiamato la precedente corrispondenza con l’Autorità, con cui aveva già preannunciato la chiusura del servizio TIMMUSIC a decorrere dal 30 Giugno 2023 e la contestuale sospensione della commercializzazione degli altri due servizi, ha comunicato la definitiva decisione di cessare la commercializzazione anche dei servizi TIMGAMES e “TIM I Love Games”, tramite canale web e App, laddove sia previsto l’addebito su credito prepagato.
L’AGCOM ha quindi ritenuto che, sulla base di quanto allegato da TIM e alla luce della cessazione della commercializzazione dei servizi in parola, non permangano le ragioni giustificatrici dell’ordine conformativo originariamente impartito poiché risulta “eliminato a monte il rischio di attivazioni fraudolente e che dunque possa allo stato considerarsi cessata la materia del contendere”.
In ogni caso, l’Autorità ha ritenuto opportuno stabilire che, nel caso in cui dovesse in futuro riprendere la commercializzazione dei suddetti servizi, TIM sarà comunque tenuta a osservare previamente le disposizioni previste a tutela dell’utenza finale dalla delibera 10/21/CONS in materia di attivazione dei servizi premium e acquisizione della prova del consenso con specifico riferimento all’introduzione di una procedura di attivazione mediante inserimento di apposita OTP anche per i servizi, a brand TIM e disponibili su piattaforma TIM, erogati in modalità carrier billing, come anche specificato nell’ordine contenuto nella delibera 91/22/CONS, dandone previa comunicazione all’Autorità.
Quindi, con la delibera AGCOM 306/23/CONS pubblicata a fine Dicembre 2023, l’Autorità ha stabilito che, a seguito della comunicazione da parte di TIM della cessazione della commercializzazione dei servizi digitali in abbonamento a brand TIM offerti sulla propria piattaforma in modalità carrier billing, è venuto meno l’oggetto dell’ordine di cui alla delibera 91/22/CONS, emesso al fine di far implementare da parte di quest’ultima una procedura di acquisto mediante l’introduzione di un’apposita OTP.
Di conseguenza, l’AGCOM ha deliberato la cessazione, allo stato attuale, della materia del contendere.
Tuttavia, nel caso di ripresa dell’attività di commercializzazione dei suddetti servizi, TIM sarà in ogni caso tenuta a conformarsi sin dall’avvio a quanto previsto dalla delibera 10/21/CONS, come specificato nell’ordine di cui alla delibera 91/22/CONS, dandone previa comunicazione all’AGCOM.
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