Nei giorni scorsi, la Camera dei Deputati ha approvato definitivamente il DDL Concorrenza, dopo la prima approvazione già ottenuta in Senato, che contiene alcune nuove normative che riguardano la telefonia mobile, in particolare il potenziale stop alle offerte di tipo Operator Attack e l’incremento dei limiti elettromagnetici delle reti mobili in Italia.
Come già raccontato da MondoMobileWeb, il 15 Novembre 2023 il disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022 (DDL Concorrenza) è stato approvato dal Senato, con alcune ulteriori modifiche al testo originario.
Successivamente, il 20 Novembre 2023, il testo del DDL è stato poi assegnato alla Camera dei Deputati, e in seguito alla trattazione delle varie Commissioni e alla discussione in Aula, lo scorso 19 Dicembre 2023 la Camera dei Deputati ha approvato definitivamente il DDL Concorrenza, con 153 voti favorevoli, 93 contrari e 16 astenuti.
Adesso, si attende solo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale per l’entrata in vigore delle nuove norme, che come detto riguardano anche la telefonia mobile.
Si ricorda che queste nuove normative per la telefonia sono state realizzate anche seguendo le indicazioni dell’Antitrust, che a Luglio 2023 aveva comunicato al Governo alcune proposte di riforma concorrenziale, fra cui, per quanto riguarda i servizi di comunicazione elettronica, anche il divieto di effettuare offerte Operator Attack riservate solo ad alcuni operatori e l’innalzamento dei limiti alle emissioni elettromagnetiche presenti in Italia.
Le Operator Attack sono una tipologia di offerte “underground” commercializzate al di fuori del portafoglio standard degli operatori di telefonia, che solitamente vengono proposte a chi richiede la portabilità del numero provenendo da specifici altri operatori.
Come già raccontato, nel DDL Concorrenza è stata inserita la modifica al Codice delle Comunicazioni Elettroniche, con l’introduzione di un comma 1-bis all’Articolo 98-duodecies, che potrebbe sancire lo stop alle offerte di tipo Operator Attack nella telefonia mobile, novità accolta con pareri contrastanti da parte di Associazioni dei consumatori e Sindacati.
In particolare, l’Articolo 13 del testo definitivo del DDL Concorrenza, che ha avuto il via libera anche dalla Camera, è il seguente:
Art. 13. (Disposizioni in materia di obbligo di non discriminazione in ragione del fornitore di provenienza)
1. All’articolo 98-duodecies del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
“1-bis. I fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica non possono utilizzare le informazioni acquisite per il tramite del database per la portabilità dei numeri mobili, nonché quelle comunque acquisite per esigenze di carattere propriamente operativo, per formulare offerte agli utenti finali aventi a oggetto requisiti o condizioni generali di accesso o di uso di reti o servizi, comprese le condizioni tecnico-economiche, che risultino differenti in ragione del fornitore di rete o servizio di comunicazione elettronica di provenienza”.
Si ricorda che, rispetto al testo originario approvato in Commissione al Senato, durante la discussione al Senato il 14 Novembre 2023 è stato approvato un emendamento proposto dal Governo riguardante proprio l’Articolo relativo alle offerte Operator Attack di telefonia mobile, con cui è stata aggiunta una frase per vietare un aspetto già sottolineato dall’Antitrust, ossia l’utilizzo dei database delle portabilità del numero mobile (MNP) per poter proporre le offerte Operator Attack.
Infatti, secondo quanto affermava l’Autorità Antitrust, la pratica delle offerte Operator Attack può prestarsi a un “utilizzo improprio delle informazioni sulla portabilità raccolte nel database per esigenze di carattere propriamente operativo (in particolare, l’associazione tra il numero di telefono dell’utente e l’operatore telefonico che gli fornisce il servizio), mettendo gli operatori principali nelle condizioni di commercializzare offerte selettivamente definite in funzione del concorrente da cui proviene il cliente. Si tratta di elementi informativi non disponibili agli operatori mobili virtuali”.
L’Autorità ricordava che la pratica dell’utilizzo dei database di MNP per formulare le offerte Operator Attack è riconosciuta come una criticità anche dall’AGCOM (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni), tramite un atto di indirizzo generale, mentre la stessa Commissione europea, nel valutare la fusione tra Wind e 3 Italia, ha giudicato come “potenzialmente idonea a sostenere un equilibrio collusivo”.
Nel dossier del 14 Dicembre 2023 realizzato dal Dipartimento Attività Produttive della Camera dei Deputati, per quanto riguarda l’Articolo 13 del DDL Concorrenza relativo alle offerte Operator Attack, viene spiegato che lo scopo è quello di “evitare discriminazioni per motivi legati all’identità del fornitore di provenienza nel momento in cui si effettua un passaggio da un erogatore di servizi telefonici e di rete ad un altro”.
In seguito all’entrata in vigore del DDL Concorrenza, si vedrà come verrà attuata e interpretata la normativa da parte degli operatori telefonici, in particolare se la pratica delle offerte Operator Attack non sarà più presente o verrà soltanto ridotta.
L’altra novità per la telefonia mobile riguarda come già accennato l’innalzamento dei limiti elettromagnetici, con l’obiettivo di potenziare le reti mobili del Paese, modifica più volte richiesta dagli operatori di rete mobile italiani.
In Italia, infatti, in materia di limiti alle emissioni elettromagnetiche vige ancora una normativa molto più stringente rispetto ad altri Paesi europei, con la Legge n. 36 del 22 Febbraio 2001 e il successivo DPCM dell’8 Luglio 2003 che hanno stabilito il valore di attenzione e l’obiettivo di qualità a 6 V/m, contro i 61 V/m massimi stabiliti a livello internazionale dall’ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection).
L’innalzamento dei limiti di emissione elettromagnetica sarà attuato nel corso dei prossimi mesi grazie all’Articolo 10 del DDL Concorrenza, che nel frattempo ha subito alcune modifiche (già approvate al Senato) rispetto al testo originario presentato tramite emendamento.
Ecco il testo dell’Articolo 10 approvato sia dal Senato che dalla Camera:
Art. 10. (Adeguamento dei limiti dei campi elettromagnetici)
1. Al fine di potenziare la rete mobile e garantire a utenti e imprese l’offerta di servizi di connettività di elevata qualità, senza pregiudizio per la salute pubblica, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità di cui all’articolo 4, comma 2, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, sono adeguati, secondo il procedimento ivi previsto, alla luce delle più recenti e accreditate evidenze scientifiche, nel rispetto delle regole, delle raccomandazioni e delle linee guida dell’Unione europea. Si applica il comma 3 dell’articolo 4 della legge 22 febbraio 2001, n. 36.
2. Scaduto il termine di cui al comma 1, in assenza di specifiche previsioni regolamentari di adeguamento e sino a quando le stesse non sono definitivamente adottate, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità di cui alle tabelle 2 e 3 dell’allegato B al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 28 agosto del 2003, sono in via provvisoria e cautelativa fissati a un valore pari a 15 V/m, per quanto attiene all’intensità di campo elettrico E, a un valore pari a 0,039 A/m, per quanto attiene all’intensità di campo magnetico H, e a un valore pari a 0,59 W/m2, per quanto attiene alla densità di potenza D.
3. All’articolo 4, comma 1, lettera b), della legge 22 febbraio 2001, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: « in particolare il Ministro della sanità » sono sostituite dalle seguenti: « in particolare il Ministro della salute »; b) dopo le parole: « alta frequenza » sono aggiunte le seguenti: « , e il Ministro delle imprese e del made in Italy effettua la raccolta e l’elaborazione dei dati relativi a sorgenti connesse ad impianti, apparecchiature e sistemi radioelettrici per usi civili di telecomunicazioni, da trasmettere al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, al Ministero della salute e al Comitato di cui all’articolo 6 al fine di implementare e sostenere le attività di monitoraggio ambientale e consentire una più efficiente e razionale gestione dello spettro elettromagnetico ».
4. Le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione delle disposizioni del presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Dunque, secondo quanto specificato nel DDL Concorrenza, entro 120 giorni dall’entrata in vigore della nuova legge è previsto l’adeguamento dei parametri attualmente vigenti (limiti di esposizione, valori di attenzione e obiettivi di qualità) per la protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (CEM), il tutto “alla luce delle più recenti e accreditate evidenze scientifiche”.
Il comma 2 stabilisce tuttavia che, scaduto il termine di 120 giorni previsto dal comma 1, in assenza di specifiche previsioni regolamentari di adeguamento e sino a quando le stesse non saranno definitivamente adottate, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità saranno fissati in via provvisoria e cautelativa: per quanto attiene all’intensità di campo elettrico E a un valore di 15 V/m; per quanto attiene all’intensità di campo magnetico H a un valore di 0,039 A/m; e per quanto attiene alla densità di potenza D a un valore pari a 0,59 W/m2.
In questo modo, fino a quando non ci saranno delle specifiche disposizioni regolamentari, dopo 6 mesi dall’entrata in vigore della legge i limiti alle emissioni elettromagnetiche in Italia, in particolare per quanto riguarda l’intensità di campo elettrico E, passeranno dagli attuali 6 V/m a 15 V/m.
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