L’AGCOM ha comunicato di aver approvato il nuovo regolamento che disciplina i contratti tra gli operatori di telefonia e i clienti finali, con cui vengono recepite le novità previste dal codice delle comunicazioni e viene inoltre introdotta una regolamentazione sulla possibilità per gli operatori di adeguare i prezzi delle offerte in base all’andamento dell’inflazione, prevedendo comunque diverse tutele per i clienti.
L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) lo ha annunciato nella giornata di oggi, 15 Dicembre 2023, riportando le principali novità introdotte dalla nuova regolamentazione.
Si ricorda che lo scorso 11 Aprile 2023, attraverso un comunicato stampa, l’Autorità aveva annunciato di aver avviato una consultazione pubblica riguardo il procedimento di revisione del Regolamento per la fornitura di servizi di comunicazioni elettroniche, in particolare, nell’ambito dei contratti tra gli operatori di telefonia e gli utenti finali, precedentemente regolamentato dalla Delibera 519/15/CONS.
Dopo alcuni giorni dal comunicato stampa, lo scorso 28 Aprile 2023 l’Autorità aveva pubblicato la delibera 89/23/CONS, risalente al 4 Aprile 2023 in seguito alla riunione del Consiglio AGCOM, recante “Avvio del procedimento e della consultazione pubblica inerente alla modifica del regolamento recante disposizioni a tutela degli utenti in materia di contratti relativi alla fornitura di servizi di comunicazioni elettroniche”.
Il termine del procedimento era inizialmente previsto all’incirca per la fine di Agosto 2023, ma poi è stato prorogato di altri 90 giorni, quindi a fine Novembre 2023, a detta dell’AGCOM per via del livello di complessità tecnica, economica e giuridica degli argomenti sottoposti a consultazione.
Adesso, dopo la conclusione di quello che l’AGCOM ha definito un articolato iter procedimentale, avviato con la delibera 89/23/CONS, nella seduta del Consiglio del 5 Dicembre 2023, l’Autorità ha approvato, tramite la delibera 307/23/CONS, il nuovo Regolamento che disciplina tutta la materia contrattuale tra operatori che forniscono servizi di comunicazioni elettroniche e utenti finali.
Il regolamento disciplina i contratti dei servizi telefonici, connettività e terminali, tra operatori e utenti finali che includono, a secondo delle specifiche materie in esso affrontate, consumatori, microimprese, piccole imprese, imprese maggiori e organizzazioni senza scopo di lucro.
Elisa Giomi, Commissaria dell’AGCOM relatrice del provvedimento, ha affermato:
Si tratta di un provvedimento senza precedenti che tutela tutti i consumatori rispetto alle condizioni contrattuali che gli operatori applicano ai servizi di telefonia e internet, e che darà il massimo delle garanzie a partire da un accesso chiaro ed esaustivo alle informazioni utili per la stipula dei contratti.
Gli utenti saranno finalmente al riparo dagli aumenti automatici dovuti all’inflazione e dai costi di recesso quando si vuole cambiare operatore.
Una misura sociale di sistema quindi che segna un avanzamento importante nella realizzazione del circuito virtuoso tra consumatori e imprese, come è nei compiti dell’Autorità.
Come già raccontato nel dettaglio da MondoMobileWeb, nello schema di delibera sottoposto a consultazione pubblica dall’AGCOM, tra le varie misure proposte era presente anche un articolo per regolamentare la possibilità per gli operatori di aumentare i prezzi delle offerte in base all’andamento dell’inflazione, tramite delle apposite clausole nei contratti di telefonia.
Con l’approvazione della delibera 307/23/CONS nei giorni scorsi, molte delle proposte già indicate nello schema di delibera sono state confermate, con alcune novità riportate di seguito dall’AGCOM.
Infatti, in attesa che la delibera integrale venga pubblicata sul sito dell’Autorità, nel comunicato dell’AGCOM sono state riportate le principali novità introdotte con il nuovo regolamento sui contratti di telefonia.
Una delle principali novità riguarda quindi la regolamentazione delle clausole con cui gli operatori di telefonia possono prevedere un adeguamento dei prezzi in base all’inflazione.
Innanzitutto, il Regolamento approvato conferma che la proposta di modifica, da parte dell’operatore, delle condizioni contrattuali al fine di prevedere un adeguamento periodico all’indice dei prezzi al consumo, in caso di contratti che non prevedono già tale meccanismo, può essere attuata solo dopo esplicita accettazione, in forma scritta, da parte dell’utente finale.
In caso di mancata accettazione esplicita della modifica contrattuale da parte del cliente, restano in vigore le condizioni contrattuali già previste.
Il regolamento approvato da AGCOM stabilisce che l’indice di riferimento usato per adeguare i contratti è l’Indice Nazionale dei prezzi al consumo per le Famiglie di Operai e Impiegati (FOI) senza tabacchi.
I contratti con previsione di adeguamento all’indice dei prezzi al consumo potranno essere basati sull’applicazione senza correttivi dell’indice ISTAT o con correttivi quali, ad esempio soglie minime di aumento, mark up, o similari.
Nel caso in cui il cliente abbia aderito a contratti indicizzati con correttivi, al momento dell’aumento del canone connesso all’indice dei prezzi al consumo, il cliente ha diritto di recesso senza costi (quindi come avviene con una normale rimodulazione).
Invece, se il contratto non prevede alcun correttivo rispetto all’indice ISTAT, nel caso in cui il cliente finale decida di recedere sono applicati i costi previsti.
Tuttavia, in questi casi, a detta dell’AGCOM per una maggior tutela dei clienti, il Regolamento stabilisce che:
Le disposizioni sui contratti indicizzati del Regolamento approvato dall’AGCOM si applicano a tutti i contratti indipendentemente dal momento della stipula.
Dunque, l’Autorità sottolinea che eventuali clausole di adeguamento dei prezzi al consumo già comunicate e introdotte nei contratti devono considerarsi nulle in assenza della raccolta di un consenso esplicito, in opt in.
Il Regolamento prevede inoltre numerose misure di trasparenza sui contratti indicizzati, nei confronti dei clienti finali.
In generale, come stabilito dall’AGCOM, le comunicazioni prima del contratto e nel contratto che riguardano l’adeguamento all’inflazione devono essere caratterizzate dalla massima trasparenza e comprensibilità in relazione all’indice di adeguamento utilizzato, al mese di applicazione della variazione, alle modalità di comunicazione della variazione, agli eventuali costi di recesso.
Le misure di trasparenza riguardano la comunicazione pubblicitaria e commerciale veicolata sia in modalità “push” sia in modalità “pull”.
Pertanto, le informazioni agli utenti finali sulla presenza di eventuali clausole di indicizzazione vanno incluse nella descrizione delle offerte commerciali insieme alle condizioni economiche base delle stesse e poste in evidenza su tutti i canali di comunicazione, quali, il sito web, le comunicazioni televisive, ovvero gli altri canali di trasmissione, come i social network, i negozi, le brochure, tutti i materiali pubblicitari, la vendita attraverso i canali di telemarketing.
L’operatore, in particolare, deve inserire una tabella, visibile nella descrizione principale del prezzo dell’offerta, con gli incrementi del canone per i seguenti indici di inflazione: 2%, 3%, 4%, 5%, 6%, 7%.
Nel caso di sito web, l’operatore deve mettere a disposizione dell’utente un tool per il calcolo del canone una volta inserito l’indice di inflazione.
In tutti i casi, l’eventuale clausola di indicizzazione va indicata chiaramente nella sintesi contrattuale che dovrà essere espressamente accettata dal cliente.
Fra le altre novità introdotte con il nuovo Regolamento approvato dall’AGCOM c’è poi il capitolo relativo alle informazioni contrattuali.
Nello specifico, gli operatori dovranno adeguare i propri modelli contrattuali e adottare tutte le misure necessarie affinché gli utenti finali dispongano, prima della conclusione del contratto, delle informazioni elencate nel provvedimento, che devono essere riportate in modo chiaro, dettagliato e facilmente comprensibile e fornite su un supporto durevole, in un formato accessibile per gli utenti finali con disabilità conformemente al diritto dell’Unione che armonizza i requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi.
Tra le informazioni gli operatori devono includere le seguenti:
In base al nuovo Regolamento, gli operatori devono fornire agli utenti finali, unitamente al contratto prima della sottoscrizione, anche in caso di contatto telefonico, una sintesi contrattuale concisa e facilmente leggibile che individua i principali elementi del servizio.
Il nuovo Regolamento sui contratti di telefonia stabilisce che i contratti non possono prevedere, di norma, un periodo di impegno iniziale superiore a 24 mesi.
Per tutte le tipologie di contratto e a partire dalla pubblicazione del Regolamento, l’utente finale, dopo il ventiquattresimo mese dalla stipula, ha il diritto di recedere in qualsiasi momento con un preavviso di massimo un mese e senza incorrere in alcuna penale né costi di disattivazione, eccetto quelli addebitati per la ricezione del servizio durante il periodo di preavviso e gli eventuali costi da recuperare per l’apparecchiatura terminale.
Gli operatori sono tenuti ad applicare ai propri clienti, in caso di recesso o di disdetta del contratto principale, di default il pagamento delle residue rate, salvo che sia l’utente a chiedere espressamente di pagare in un’unica soluzione il rimanente costo.
Il periodo di rateizzazione del terminale, con il consenso del cliente, può essere superiore a 24 mesi.
Nel nuovo regolamento approvato con delibera 307/23/CONS, viene specificato che in caso di disdetta del contratto, esercitata a seguito del preavviso di proroga, l’operatore non può addebitare all’utente finale alcuna penale se non il corrispettivo per i costi relativi alla cessazione, i corrispettivi dovuti per i servizi erogati fino alla scadenza del primo vincolo contrattuale e gli eventuali costi da recuperare in relazione all’apparecchiatura terminale.
Con il nuovo Regolamento, i clienti finali hanno il diritto di recedere dal contratto ovvero di cambiare operatore, senza incorrere in alcuna penale né costi di disattivazione, al momento dell’avvenuta comunicazione di modifiche delle condizioni contrattuali proposte dall’operatore, con preavviso non inferiore a trenta giorni.
Il diritto di recedere dal contratto può essere esercitato entro sessanta giorni dall’avvenuta comunicazione di modifica delle condizioni contrattuali.
Nel caso in cui l’utente esercita il diritto di recesso, chiedendo il passaggio ad altro operatore, deve informare l’operatore cedente così che non siano applicati costi di recesso.
L’AGCOM ha stabilito che in caso di discrepanza significativa, continuativa o frequentemente ricorrente, rispetto agli effettivi valori delle velocità minime della connessione a Internet in download e upload, del ritardo massimo di trasmissione dati o del tasso massimo di perdita dei pacchetti e la prestazione indicata nel contratto, l’utente finale ha il diritto di recedere dal contratto senza incorrere in alcun costo, fatto salvo il diritto agli indennizzi previsti dal contratto o dalla regolamentazione di settore per i disservizi subiti.
Infine, secondo il nuovo Regolamento sui contratti di telefonia, gli operatori sono tenuti a fornire all’utente finale informazioni chiare sulle procedure di passaggio da un operatore a un altro, incluso la portabilità del numero.
In particolare, va indicato, nel contratto, il termine entro cui, a seguito della conclusione del contratto, si procede all’avvio della procedura tecnica di attivazione dei servizi di accesso a Internet e telefonico, e gli indennizzi in caso di ritardi nel passaggio.
L’avvio della procedura di passaggio deve comunque avvenire senza indugio.
L’operatore cedente, in caso di migrazione tra operatori, è tenuto a continuare a prestare il servizio di accesso a Internet e telefonico alle stesse condizioni tecniche ed economiche finché l’operatore ricevente non attiva il suo servizio.
Editing Simone Nicolosi
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