Telefonia Mobile

Telefonia mobile, trasparenza tecnica: i nuovi documenti previsti dalla delibera 23/23/CONS

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Da alcuni mesi, gli operatori di telefonia mobile italiani stanno pubblicando sui propri siti web i nuovi documenti di trasparenza tecnica, in cui oltre al collegamento alle nuove mappe di copertura vengono riportate alcune caratteristiche delle offerte di rete mobile, fra cui ad esempio le velocità massime stimate, l’eventuale presenza di limitazioni al traffico internet e l’eventuale disponibilità del servizio VoLTE, per chiamare su rete 4G.

La nuova sezione di trasparenza tecnica, implementata negli ultimi mesi da alcuni operatori sui propri siti, è stata realizzata per ottemperare a quanto previsto dalla delibera AGCOM 23/23/CONS, annunciata dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni il 13 Febbraio 2023 dopo l’approvazione dell’8 Febbraio 2023.

Come già raccontato da MondoMobileWeb, con questa delibera, pubblicata sul sito dell’Autorità il 28 Febbraio 2023l’AGCOM ha approvato il Testo unico di revisione e semplificazione degli indicatori di qualità (Key Performance Indicators, o KPIs) del servizio mobile, riallineando la regolamentazione alle nuove tecnologie, fra cui il 5G, nonché al nuovo Codice delle comunicazioni elettroniche.

Come stabilito in particolare dall’Articolo 4 della delibera 23/23/CONS (ecco il documento completo), gli operatori di telefonia mobile devono pubblicare sul proprio sito web e rendere disponibile all’utente, prima della conclusione del contratto, un prospetto che riporti, per ciascuna offerta commerciale inclusiva di accesso a internet, le informazioni relative a copertura, a velocità massima stimata per le varie tecnologie e velocità pubblicizzata.

L’Articolo 4 (Disposizioni inerenti agli obblighi di informazione applicabili ai contratti) prevede infatti quanto segue:

1. I fornitori di servizi di comunicazioni mobili e personali accessibili al pubblico, ai fini di quanto disposto dall’articolo 98-quater decies, comma 1 del Codice, prima che il consumatore sia vincolato da un contratto o da un’offerta corrispondente, pubblicano sui propri siti web, nella misura in cui controllino alcuni elementi della rete direttamente o in virtù di un accordo sul livello dei servizi a tal fine, le informazioni relative alle prestazioni di ciascun’offerta secondo il modello di cui all’allegato 1 al presente provvedimento, se del caso mediante l’indicazione chiara del link alla pagina web dove il contenuto è disponibile.

2. Ai sensi dell’articolo 98-quater decies, comma 1 del Codice, i fornitori di servizi di accesso a internet inseriscono nelle proposte contrattuali anche le informazioni richieste, per i servizi mobili e personali, a norma dell’articolo 4, comma 1, del regolamento (UE) 2015/2120.

In particolare, come riportato nell’Allegato 1 (ecco il documento completo) alla delibera, devono essere riportate le informazioni relative almeno alle seguenti 9 voci:

  • Nome commerciale dell’offerta;
  • Copertura per le diverse tecnologie (il dato sulla copertura è calcolato con una risoluzione di almeno 100 metri e visualizzato con scala almeno 1:10.000 al fine di permettere la visualizzazione a livello locale. La copertura dovrà essere specificata separatamente per ciascuna tecnologia di rete. L’operatore dovrà indicare il link ad una pagina, se del caso dell’operatore ospitante, dove vengono riportate le mappe di copertura);
  • Velocità massime stimate della connessione per le diverse tecnologie (l’operatore fornisce l’indicazione, per ciascuna tecnologia di rete prevista dall’offerta in questione, delle relative velocità massime stimate, sia in download che in upload, che un utente può raggiungere);
  • Velocità pubblicizzate della connessione (le velocità, sia in download che in upload, che l’operatore utilizza nelle comunicazioni commerciali, inclusa la pubblicità e il marketing, e che dovrebbero riflettere le velocità che l’operatore è realisticamente in grado di fornire agli utenti, in condizioni di normale utilizzo, nel territorio nazionale);
  • Eventuali misure applicate in rete con impatti sulla velocità di connessione ad Internet (in caso positivo, l’operatore indica l’indirizzo web in cui sono descritti i dettagli sulle misure tecniche applicate e tutte le altre informazioni aggiornate sulla tipologia di interventi che si riserva di mettere in atto. Le limitazioni possono, in particolare, riguardare le situazioni in cui la velocità massima non è raggiungibile in situazioni di particolare carico della stazione radio base o di congestione. In tal caso, l’operatore dovrà indicare i valori di velocità di download e upload minimi realisticamente raggiungibili);
  • Disponibilità di meccanismi di QoS (l’operatore deve descrivere le tecniche adottate sulla rete per garantire specifici livelli di qualità di servizio o eventuali meccanismi di prioritizzazione del traffico. La descrizione deve indicare in maniera chiara e comprensibile gli effetti di questi meccanismi sulle velocità raggiungibili dagli utenti finali per la specifica offerta);
  • Supporto del servizio VoLTE (l’operatore specifica se per l’offerta è previsto il supporto al servizio VoLTE e riportare il link alla pagina del sito dove sono riportati i terminali compatibili e/o le caratteristiche che deve avere il terminale per poter fruire del servizio VoLTE);
  • Antivirus, firewall (specificare se sono prestazioni da acquistare eventualmente a parte);
  • Assistenza tecnica (indica il link alle pagine del sito dedicate all’assistenza tecnica dove dovranno essere riportati anche i corrispondenti numeri ed indirizzi).

Come già accennato, da alcuni mesi diversi operatori di telefonia mobile italiani si sono adeguati alle disposizioni dell’Allegato 1 alla delibera 23/23/CONS, in particolare con l’introduzione della mappa di copertura dettagliata della rete mobile, secondo i parametri indicati nell’Allegato.

Inoltre, alcuni operatori hanno introdotto sui propri siti web dei documenti o delle pagine dedicate che seguono lo schema con le informazioni richieste dall’Allegato 1 alla delibera, denominate in alcuni casi “trasparenza tecnica” o con la dicitura “Informazioni relative alle prestazioni delle offerte di accesso a internet”, o in alcuni casi semplicemente con il riferimento all’Allegato 1 alla delibera 23/23/CONS.

Fra gli operatori di telefonia mobile che si sono adeguati finora, indicando le informazioni richieste dall’Allegato 1, ci sono TIM, Vodafone, WINDTRE, Iliad, Fastweb, ho. Mobile, Very Mobile, PosteMobile e Optima Mobile.

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