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Garante Privacy contro il telemarketing illegale: società di caffè multata per 70000 euro

Il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha reso noto di aver comminato una sanzione nei confronti  di Scionti Selezioni Superiori S.r.l. (Caffè Scionti), ritenuta responsabile dall’Autorità di aver promosso il proprio marchio attraverso telefonate indesiderate, rivolte anche ad utenti iscritti nel Registro Pubblico delle Opposizioni.

Lo ha annunciato lo stesso Garante della Privacy lo scorso 8 Novembre 2023, facendo riferimento al provvedimento sanzionatorio adottato in data 12 Ottobre 2023 (ecco il documento completo), attraverso il quale l’Autorità ha comminato alla società, con sede a Roma, una multa di 70.000 euro, per trattamento illecito di dati personali.

Oltre a pagare la sanzione, l’azienda produttrice di caffè dovrà anche cancellare i dati acquisiti illecitamente per finalità di marketing, nonché attivare misure tecniche, organizzative e di controllo, ritenute “idonee” dal Garante, volte a garantire che il trattamento dei dati personali degli utenti, lungo tutta la filiera, avvenga nel rispetto della vigente normativa sulla privacy.

L’intervento dell’Autorità, in particolare, è arrivato a seguito di diverse segnalazioni e reclami da parte di alcuni cittadini, che lamentavano la ricezione di telefonate indesiderate, insistenti e concentrate nel tempo, anche da numerazioni telefoniche contraffatte. Stando a quanto emerso dal provvedimento, queste telefonate avvenivano spesso in seguito all’acquisto, da parte degli utenti, del caffè della società sanzionata dal Garante.

A detta del Garante della Privacy, alla richiesta di informazioni l’azienda ha risposto che l’attività di marketing telefonico riguardava dati personali degli utenti acquisiti con diverse modalità, ovvero mediante il form presente nel proprio sito Internet, tramite il passaparola dei clienti, attraverso il programma “Presenta un Amico” e con liste di contatti raccolti da società terze.

Dalle verifiche dell’Autorità, tuttavia, sono emerse diverse violazioni, a partire dall’uso dei dati per finalità di marketing senza aver acquisito il consenso degli utenti e senza aver loro fornito una apposita informativa.

Secondo il Garante, infatti, durante le telefonate non veniva fatto riferimento a nessuna informativa, mentre quella presente sul sito Internet della società è stata ritenuta “insufficiente”, poiché l’attività promozionale non era indicata tra le finalità perseguite dall’azienda.

Come specificato nel provvedimento, oltretutto, la stessa violazione ha riguardato anche utenti che avevano acquistato il caffè tramite call center, dal momento che, come riscontrato dal Garante della Privacy, l’ordine di acquisito veniva considerato come prova del consenso al marketing.

Secondo l’Autorità, peraltro, come accennato inizialmente, la società non aveva attivato controlli preventivi per verificare se le utenze presenti nel proprio database fossero iscritte nel Registro Pubblico delle Opposizioni, omettendo anche i controlli sul processo di acquisizione dei dati da parte delle società terze.

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